Interpello
Il diritto di interpello (art. 9, D.Lgs. n. 124/2004, come modificato dal D.L. n. 262/2006) consiste nella facoltà da parte di organismi associativi
a rilevanza nazionale degli enti territoriali, enti pubblici nazionali, nonché organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative
sul piano nazionale e consigli nazionali degli ordini professionali, di inoltrare alla Direzione generale per l'Attività Ispettiva, esclusivamente tramite
posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili.
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Istruzioni per inoltrare un interpello:
l'interpello va inoltrato, telematicamente, alla
Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale da parte dei soggetti abilitati e previsti dal nuovo art. 9, comma 1, del D.L.vo 124/04.
art. 9, comma 1 - gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali nonché, di propria iniziativa o su
segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i
consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione Generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine
generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. La Direzione Generale fornisce i relativi
chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni Generali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti
gli Enti Previdenziali.