Il Nuovo Collocamento
Con il decreto legislativo n. 297 del 2002, in vigore dal 30 gennaio 2003, sono stati fissati i principi e dettati i
criteri generali per il
nuovo collocamento demandando alle regioni il compito di elaborare la relativa disciplina
applicativa, al fine di semplificare il sistema di incontro domanda e offerta di lavoro e di realizzare nuovi
servizi di indirizzo e di sostegno per i lavoratori e per le imprese.
Sono state abolite le liste di collocamento ordinarie e speciali, il libretto di lavoro (che sarà rimpiazzato
con un "tesserino telematico multifunzionale" con i dati relativi al percorso di studi e professionale del
lavoratore) e il modello C/1; sono rimaste in vigore soltanto le liste per i lavoratori dello spettacolo,
quelle di mobilità e gli elenchi per l'inserimento lavorativo dei disabili. Al posto delle vecchie liste di
collocamento è stato istituito l'elenco anagrafico dei lavoratori. Si possono iscrivere disoccupati, occupati,
inoccupati, coloro hanno assolto l'obbligo scolastico e intendano avvalersi dei servizi offerti dai Centri per
l'impiego che rilasciano, su richiesta dei lavoratori, idonea certificazione anagrafica/professionale. Gli uffici
del lavoro dovranno provvedere, quindi, alla registrazione del lavoratore, alla verifica periodica dello stato
di disoccupazione e ad una periodica analisi delle opportunità lavorative adatte al profilo inserito.
Le persone che desiderano acquisire lo stato di disoccupato ed essere iscritte nell'elenco anagrafico,
devono sottoscrivere una dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
presentandosi presso il Centro per l'Impiego dove ricade il proprio domicilio. La dichiarazione di disponibilità
comporta l'impegno di accettare le iniziative di promozione dell'occupazione del Centro per l'Impiego
(occasioni di lavoro, tirocini, corsi di formazione professionale, di orientamento, di miglioramento della
propria occupabilità).
E' considerato disoccupato chi è
privo di lavoro, cioè chi non è occupato in un rapporto di lavoro
subordinato, in un'attività di lavoro autonomo o in una qualsivoglia tipologia lavorativa contrattualmente
e giuridicamente vigente. Inoltre è considerato disoccupato
chi è occupato ma dimostra che l'attività
svolta produce un reddito annuo non superiore al minimo escluso da imposizione.
Si è immediatamente disponibili allo svolgimento di un'attività lavorativa quando si accettano:
- una congrua offerta di lavoro (se si tratta di lavoro a termine deve essere di durata superiore a
otto mesi, quattro per i giovani) nell'ambito della regione;
- un'offerta di lavoro con la produzione di un reddito annuale superiore al minimo escluso da imposizione;
- iniziative formative o una proposta professionalmente congrua, cioè con un profilo professionale
equivalente a quello posseduto, attinente alla formazione scolastica e professionale conseguita,
omogenea alle eventuali esperienze lavorative precedenti, coerente con l'impegno concordato e sottoscritto
all'atto del colloquio di orientamento;
- una sede di lavoro distante meno di 50 Km o raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici dal
domicilio, o distante meno di 15 Km nel caso di assenza di mezzi pubblici e salvo diversa disposizione
dell'Amministrazione Provinciale.
La perdita dello stato di disoccupazione scatta nel caso in cui il disoccupato non si presenta alle convocazioni
del Centro per l'Impiego oppure rifiuti iniziative formative o una congrua offerta di lavoro o le altre condizioni
di cui sopra.
La perdita dello stato di disoccupato è disposta dalla Provincia con atto motivato.
E' possibile ricorrere contro il provvedimento della Provincia entro 10 giorni dalla notifica e qualora l'atto
sia confermato si può ricorrere contro di esso in sede giurisdizionale.
Si rimane iscritti nell'elenco anagrafico fino a quando l'interessato non ne chiede la cancellazione o non
raggiunge l'età pensionabile, tranne la richieda di permanenza; inoltre, si rimane inseriti nell'elenco
anagrafico fino a quando non scade il permesso di soggiorno o fino ai sei mesi successivi alla perdita del
lavoro nel caso in cui il permesso di soggiorno sia di durata superiore.
In questa Sezione troverai tutte le notizie utili per conoscere ed utilizzare al meglio i servizi erogati dalle nuove strutture pubbliche per l'Impiego.
Qui troverai
i riferimenti, gli indirizzi, i
servizi , le modalità di accesso e di funzionamento delle nuove strutture per l'Impiego.
Nella Sezione sono, inoltre, pubblicati i dati, il
monitoraggio e l'analisi del locale mercato del lavoro , del mondo della Scuola e delle attività produttive presenti nel territorio
Normative di Riferimento
| ANNO |
NUM. |
TIPO |
OGGETTO |
ALLEGATO |
| 2000 |
181 - 21/04/2000 |
Decreto Legislativo |
Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1,
lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 (G.U. 4 luglio 2000, n. 154). |
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| 2000 |
442 - 07/07/2000 |
Decreto Presidente Repubblica |
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori,
ai sensi dell'articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. n. 36) |
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| 2001 |
|
Decreto Ministeriale |
Approvazione del modello di scheda anagrafica del lavoratore, della codifica delle professioni e delle
classificazioni dei lavoratori ed art. 4, comma 3, del D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442. Modalita' di trattamento dei
dati dell'elenco anagrafico |
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| 2001 |
5 |
Legge Regionale |
Legge regionale n.5 del 19 febbraio 2001. |
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| 2002 |
297 |
Decreto Legislativo |
Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per
agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della
legge 17 maggio 1999, n. 144.(G.U. 15/01/2003 n. 11) |
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