Il Lavoro Accessorio
La definizione e la norma
Per prestazione di tipo accessorio si intende l'attività lavorativa di natura occasionale, non subordinata, resa
da particolari soggetti a rischio di esclusione sociale, soggetti non entrati ancora nel mondo del lavoro ovvero
da soggetti che ne stanno uscendo.
Questa tipologia contrattuale è nata al fine di
diminuire il lavoro sommerso e favorire
l'inserimento di fasce più deboli nel mondo del lavoro.
L'istituto delle prestazioni occasionali accessorie, disciplinato dagli
articoli 70-74 del D. L.vo n. 276/2003, è stato modificato da alcune disposizioni introdotte dalla legge
di conversione n. 80/2005 del D.L. n. 35/2005. Questa tipologia contrattuale non risulta ancora operativa.
Caratteristiche
I soggetti destinatari
Possono svolgere attività di lavoro accessorio i seguenti soggetti:
- disoccupati da oltre un anno;
- casalinghe;
- pensionati;
- studenti;
- disabili e soggetti in comunità di recupero;
- lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi
alla perdita del lavoro.
La disponibilità allo svolgimento di prestazioni occasionali accessorie è su base volontaria in quanto i
lavoratori interessati devono comunicare la propria disponibilità ai centri per l'impiego territorialmente
competenti o ai soggetti pubblici o privati accreditati dalle regioni. Successivamente alla comunicazione gli
interessati ricevono una tessera magnetica dalla quale risulta la loro condizione.
Le tipologie di attività e loro requisiti
I settori di attività per cui è possibile stipulare contratti di lavoro occasionale sono:
- piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini
e alle persone anziane, agli ammalati o ai portatori di handicap;
- insegnamento privato supplementare;
- piccoli lavori di giardinaggio nonchè di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
- realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
- collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per l'esecuzione di lavori di
emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi o di solidarietà;
- attività nell'ambito dell'impresa familiare limitatamente ai settori del commercio, dei servizi e
del turismo.
Perchè una delle attività lavorative possa qualificarsi come lavoro accessorio, occorre che non dia
complessivamente luogo a compensi superiori a 5 mila euro nel corso di un anno solare (è stato eliminato il
limite dei 30 giorni dalla L.80/05). Inoltre, le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro
per un importo complessivo non superiore a 10 mila euro nel corso di ciascun anno fiscale (Legge 80/05).
Nono possono inquadrarsi tra le prestazioni di natura occasionale le
prestazioni rese nel
settore agricolo:
- da parenti e affini entro il terzo grado;
- rese per motivi di solidarietà, sia gratuite sia se tramite rimborsi spese.
Tipologia dei datori di lavoro
La norma non fa esplicito riferimento a particolari tipologie di datori di lavoro, ma da quanto espresso dalla
legge n. 30/2003 si può evincere che i datori di lavoro possono essere:
- le famiglie;
- gli enti senza fini di lucro;
- soggetti non imprenditori;
- soggetti imprenditori al di fuori della loro attività lavorativa.
Aspetti procedurali
L'art. 17 del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 sostituisce le disposizione dell'art. 72 del D. Lgs. 276/2003 in
tema di disciplina del lavoro accessorio.
Per ricorrere alle prestazioni accessorie, l'
utilizzatore deve acquistare, presso le rivendite autorizzate,
uno o più "carnet" di buoni il cui valore nominale è stato fissato, con D. M. 30.09.2005 (che interessa solo
alcune province in questa prima fase sperimentale di questo istituto), nella misura di € 10.
Lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aggiornerà periodicamente il valore nominale dei buoni.
La determinazione del valore del buono discende:
- dalla media delle retribuzioni rilevate per le attività affini;
- dal costo di gestione del servizio.
Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario del servizio
all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio.
Il concessionario del servizio, infatti, una volta che è stata effettuata la prestazione accessoria e
sono stati presentati i buoni ricevuti dal lavoratore:
- registra i dati anagrafici e il codice fiscale del prestatore di lavoro occasionale accessorio;
- trattiene, a titolo di rimborso spese, una percentuale autorizzata e definita dal Ministero del
Lavoro nella misura pari al 5% del valore nominale del buono stesso;
- versa per suo conto:
- i contributi previdenziali alla Gestione Separata dell'INPS, in misura pari al 13% del valore
nominale del buono;
- un importo pari al 7% del valore nominale del buono all'INAIL;
- eroga l'importo restante al lavoratore.
Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo status di disoccupato o inoccupato
del prestatore di lavoro accessorio.
Per le prestazioni accessorie rese nell'ambito di imprese familiari operanti nel settore commercio, turismo e
servizi vale, invece, la normale disciplina contributiva ed assicurativa del lavoro subordinato.
Applicazione Sperimentale
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con D. M. 30/9/2005, ha individuato anche le aree al fine di
avviare la prevista fase di sperimentazione: Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Venezia, Lucca, Latina,
Bari e Catania; ha stabilito, inoltre, che il concessionario del servizio sarà scelto attraverso una gara espletata
da Italia Lavoro Spa.
20/10/2008 -
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Normative di Riferimento
| ANNO |
NUM. |
TIPO |
OGGETTO |
ALLEGATO |
| 2003 |
276 - 10/09/2003 |
Decreto Legislativo |
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159) |
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| 2004 |
251 - 06/10/2004 |
Decreto Legislativo |
Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro. |
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|
| 2005 |
- 30/09/2005 |
Decreto Ministeriale |
Lavoro Accessorio |
36 KB
|
| 2005 |
80 - 14/05/2005 |
Legge Nazionale |
Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali |
28 KB
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| 2009 |
88 - 09/07/2009 |
Circolare |
Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge 9 aprile 2009, n. 33 'conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi', pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009, in vigore dal 12 aprile 2009. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. |
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