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SESTANTE LAVORO

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SPECIALE LEGGE BIAGI

Politiche del Lavoro - la riforma di Marco Biagi - Decreto Legislativo n. 276/2003
Il nuovo modello di organizzazione del mercato del lavoro e le nuove tipologie contrattuali

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Il Lavoro Accessorio

La definizione e la norma

Per prestazione di tipo accessorio si intende l'attività lavorativa di natura occasionale, non subordinata, resa da particolari soggetti a rischio di esclusione sociale, soggetti non entrati ancora nel mondo del lavoro ovvero da soggetti che ne stanno uscendo.
Questa tipologia contrattuale è nata al fine di diminuire il lavoro sommerso e favorire l'inserimento di fasce più deboli nel mondo del lavoro.
L'istituto delle prestazioni occasionali accessorie, disciplinato dagli articoli 70-74 del D. L.vo n. 276/2003, è stato modificato da alcune disposizioni introdotte dalla legge di conversione n. 80/2005 del D.L. n. 35/2005. Questa tipologia contrattuale non risulta ancora operativa.

Caratteristiche

I soggetti destinatari

Possono svolgere attività di lavoro accessorio i seguenti soggetti: La disponibilità allo svolgimento di prestazioni occasionali accessorie è su base volontaria in quanto i lavoratori interessati devono comunicare la propria disponibilità ai centri per l'impiego territorialmente competenti o ai soggetti pubblici o privati accreditati dalle regioni. Successivamente alla comunicazione gli interessati ricevono una tessera magnetica dalla quale risulta la loro condizione.

Le tipologie di attività e loro requisiti

I settori di attività per cui è possibile stipulare contratti di lavoro occasionale sono: Perchè una delle attività lavorative possa qualificarsi come lavoro accessorio, occorre che non dia complessivamente luogo a compensi superiori a 5 mila euro nel corso di un anno solare (è stato eliminato il limite dei 30 giorni dalla L.80/05). Inoltre, le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro per un importo complessivo non superiore a 10 mila euro nel corso di ciascun anno fiscale (Legge 80/05).
Nono possono inquadrarsi tra le prestazioni di natura occasionale le prestazioni rese nel settore agricolo:

Tipologia dei datori di lavoro

La norma non fa esplicito riferimento a particolari tipologie di datori di lavoro, ma da quanto espresso dalla legge n. 30/2003 si può evincere che i datori di lavoro possono essere:

Aspetti procedurali

L'art. 17 del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 sostituisce le disposizione dell'art. 72 del D. Lgs. 276/2003 in tema di disciplina del lavoro accessorio.
Per ricorrere alle prestazioni accessorie, l'utilizzatore deve acquistare, presso le rivendite autorizzate, uno o più "carnet" di buoni il cui valore nominale è stato fissato, con D. M. 30.09.2005 (che interessa solo alcune province in questa prima fase sperimentale di questo istituto), nella misura di € 10.
Lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aggiornerà periodicamente il valore nominale dei buoni. La determinazione del valore del buono discende: Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario del servizio all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il concessionario del servizio, infatti, una volta che è stata effettuata la prestazione accessoria e sono stati presentati i buoni ricevuti dal lavoratore: Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo status di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
Per le prestazioni accessorie rese nell'ambito di imprese familiari operanti nel settore commercio, turismo e servizi vale, invece, la normale disciplina contributiva ed assicurativa del lavoro subordinato.

Applicazione Sperimentale

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con D. M. 30/9/2005, ha individuato anche le aree al fine di avviare la prevista fase di sperimentazione: Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania; ha stabilito, inoltre, che il concessionario del servizio sarà scelto attraverso una gara espletata da Italia Lavoro Spa.


20/10/2008 - Speciale Lavoro accessorio 34 KB


Normative di Riferimento
ANNO NUM. TIPO OGGETTO ALLEGATO
2003 276 - 10/09/2003 Decreto Legislativo Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159) Allegato di tipo pdf 177 KB
2004 251 - 06/10/2004 Decreto Legislativo Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro. Allegato di tipo pdf 39 KB
2005 - 30/09/2005 Decreto Ministeriale Lavoro Accessorio Allegato di tipo pdf 36 KB
2005 80 - 14/05/2005 Legge Nazionale Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali Allegato di tipo pdf 28 KB
2009 88 - 09/07/2009 Circolare Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge 9 aprile 2009, n. 33 'conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi', pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009, in vigore dal 12 aprile 2009. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Allegato di tipo pdf 188 KB






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