Il Contratto di Appalto
La definizione e la norma
Il D. Lgs. 276/03, all'art. 29, apporta delle modifiche alla disciplina del contratto di appalto. Ulteriori
modifiche vengono apportate dal D. Lgs. 251/04 al contratto di appalto che è stipulato e regolamentato ai sensi
dell'art. 1655 del Codice Civile. Per appalto s'intende, "
un contratto con il quale una parte assume, con
organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'esecuzione di un'opera o di un servizio
verso un corrispettivo in denaro". In altre parole, l'appalto è un contratto con il quale un soggetto,
detto committente, incarica un imprenditore, l'appaltatore, di realizzare una determinata opera oppure un servizio
in cambio di un corrispettivo in denaro.
Caratteristiche
Il contratto di appalto si distingue dal contratto di somministrazione perchè l'appaltatore si avvale di una
propria organizzazione imprenditoriale e di propri dipendenti, dirigendo questi ultimi in modo autonomo e
rispondendo dell'esito finale davanti al committente (assunzione del cosiddetto "rischio d'impresa). Nella
somministrazione è l'utilizzatore che esercita sul personale il potere direttivo e organizzativo. Pertanto i
due elementi che caratterizzano il contratto di appalto e lo contraddistinguono da quello di somministrazione sono:
- l'organizzazione dei mezzi necessari;
- l'assunzione del rischio di impresa.
Gli obblighi del committente e le garanzie per i lavoratori
Salvo diverse disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di appalto di opere o
di servizi il committente è obbligato in solido con l'appaltatore a corrispondere i trattamenti retributivi e i
contributi ai lavoratori entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro; è necessario però che il
committente svolga attività di impresa o professionale e non sia una persona fisica.
Illegittimità dell'appalto: le sanzioni
Quando il contratto di appalto è stipulato in violazione dell' art. 1655 del Codice Civile, il lavoratore
interessato può rivolgersi al Giudice del Lavoro per costituire un rapporto di lavoro alle dipendenze del
committente.
E' possibile, inoltre, applicare una sanzione pari a 50 Euro di ammenda per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione.
Nel caso in cui vi è sfruttamento di minori, la pena prevista è l'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata
fino al sestuplo.
Il subentro di un nuovo appaltatore
L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, non
costituisce trasferimento d'azienda o di parte d' azienda.
In breve
Confronto tra appalto e somministrazione di lavoro
| Appalto |
Somministrazione |
| Il lavoratore, dipendente dell'appaltatore, è soggetto al potere direttivo e organizzativo dell'appaltatore. |
Il lavoratore, dipendente del somministratore, è soggetto al potere direttivo e organizzativo dell'utilizzatore. |
| L'appaltatore gestisce l'appalto assumendosi il rischio d'impresa. |
L'utilizzatore gestisce a proprio rischio l'attività dei lavoratori somministrati. |
| Il committente è solo coobbligato con l'appaltatore a corrispondere la retribuzione e i contributi entro un anno dalla
cessazione dell'appalto (solo nell'appalto dei servizi. |
L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore per la corresponsione ai lavoratori della retribuzione e il
pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi. |
Gli oneri per il committente sono:
- il corrispettivo dell'appalto;
- responsabilità in solido per il pagamento di retribuzione e oneri previdenziali.
|
Gli oneri per il committente sono:
- rimborso degli oneri contributi e retributivi;
- 4% per gli enti bilaterali;
- compenso per l'agenzia.
|
| Non è richiesto nessun requisito formale. |
E' richiesta la forma scritta del contratto e il contenuto vincolato a determinati dati. |
| Nell'ipotesi di contratto illegittimo, il lavoratore potrà chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro con il committente. |
Nell'ipotesi di contratto illegittimo, il lavoratore potrà chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore. |
Normative di Riferimento
| ANNO |
NUM. |
TIPO |
OGGETTO |
ALLEGATO |
| 2003 |
276 - 10/09/2003 |
Decreto Legislativo |
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159) |
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| 2004 |
251 - 06/10/2004 |
Decreto Legislativo |
Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro. |
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| 2009 |
88 - 09/07/2009 |
Circolare |
Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge 9 aprile 2009, n. 33 'conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi', pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009, in vigore dal 12 aprile 2009. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. |
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