Logo Provincia di Crotone Sito Istituzionale Cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Misura 3.1 POR CALABRIA 2000-2006

Menu di Personalizzazione


Logo Krlavoro Krlavoro - Si muove con te

ULTIMI AGGIORNAMENTI

» Visualizza gli aggiornamenti del sito delle ultime 24 ore

SESTANTE LAVORO

Sestante Lavoro

SPECIALE LEGGE BIAGI

Politiche del Lavoro - la riforma di Marco Biagi - Decreto Legislativo n. 276/2003
Il nuovo modello di organizzazione del mercato del lavoro e le nuove tipologie contrattuali

AREA DOCUMENTALE

IMPRESE

IMPIEGO

LAVORATORI

FORMAZIONE

Il Contratto di Appalto

La definizione e la norma

Il D. Lgs. 276/03, all'art. 29, apporta delle modifiche alla disciplina del contratto di appalto. Ulteriori modifiche vengono apportate dal D. Lgs. 251/04 al contratto di appalto che è stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 del Codice Civile. Per appalto s'intende, "un contratto con il quale una parte assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'esecuzione di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro". In altre parole, l'appalto è un contratto con il quale un soggetto, detto committente, incarica un imprenditore, l'appaltatore, di realizzare una determinata opera oppure un servizio in cambio di un corrispettivo in denaro.

Caratteristiche

Il contratto di appalto si distingue dal contratto di somministrazione perchè l'appaltatore si avvale di una propria organizzazione imprenditoriale e di propri dipendenti, dirigendo questi ultimi in modo autonomo e rispondendo dell'esito finale davanti al committente (assunzione del cosiddetto "rischio d'impresa). Nella somministrazione è l'utilizzatore che esercita sul personale il potere direttivo e organizzativo. Pertanto i due elementi che caratterizzano il contratto di appalto e lo contraddistinguono da quello di somministrazione sono:

Gli obblighi del committente e le garanzie per i lavoratori

Salvo diverse disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di appalto di opere o di servizi il committente è obbligato in solido con l'appaltatore a corrispondere i trattamenti retributivi e i contributi ai lavoratori entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro; è necessario però che il committente svolga attività di impresa o professionale e non sia una persona fisica.

Illegittimità dell'appalto: le sanzioni

Quando il contratto di appalto è stipulato in violazione dell' art. 1655 del Codice Civile, il lavoratore interessato può rivolgersi al Giudice del Lavoro per costituire un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente.
E' possibile, inoltre, applicare una sanzione pari a 50 Euro di ammenda per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
Nel caso in cui vi è sfruttamento di minori, la pena prevista è l'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.

Il subentro di un nuovo appaltatore

L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d' azienda.
In breve
Confronto tra appalto e somministrazione di lavoro
Appalto Somministrazione
Il lavoratore, dipendente dell'appaltatore, è soggetto al potere direttivo e organizzativo dell'appaltatore. Il lavoratore, dipendente del somministratore, è soggetto al potere direttivo e organizzativo dell'utilizzatore.
L'appaltatore gestisce l'appalto assumendosi il rischio d'impresa. L'utilizzatore gestisce a proprio rischio l'attività dei lavoratori somministrati.
Il committente è solo coobbligato con l'appaltatore a corrispondere la retribuzione e i contributi entro un anno dalla cessazione dell'appalto (solo nell'appalto dei servizi. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore per la corresponsione ai lavoratori della retribuzione e il pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi.
Gli oneri per il committente sono:
  • il corrispettivo dell'appalto;
  • responsabilità in solido per il pagamento di retribuzione e oneri previdenziali.
Gli oneri per il committente sono:
  • rimborso degli oneri contributi e retributivi;
  • 4% per gli enti bilaterali;
  • compenso per l'agenzia.
Non è richiesto nessun requisito formale. E' richiesta la forma scritta del contratto e il contenuto vincolato a determinati dati.
Nell'ipotesi di contratto illegittimo, il lavoratore potrà chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro con il committente. Nell'ipotesi di contratto illegittimo, il lavoratore potrà chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore.



Normative di Riferimento
ANNO NUM. TIPO OGGETTO ALLEGATO
2003 276 - 10/09/2003 Decreto Legislativo Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159) Allegato di tipo pdf 177 KB
2004 251 - 06/10/2004 Decreto Legislativo Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro. Allegato di tipo pdf 39 KB
2009 88 - 09/07/2009 Circolare Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge 9 aprile 2009, n. 33 'conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi', pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009, in vigore dal 12 aprile 2009. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Allegato di tipo pdf 188 KB






Provincia di Crotone - Settore Mercato del Lavoro e F.P. - Copyright 2006 - Tutti i diritti sono riservati

| mappa del sito | note legali | credits |

[W3C XHTML 1.0 ] [ W3C CSS ] [ W3C WAI-AAA ]