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SESTANTE LAVORO

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SPECIALE LEGGE BIAGI

Politiche del Lavoro - la riforma di Marco Biagi - Decreto Legislativo n. 276/2003
Il nuovo modello di organizzazione del mercato del lavoro e le nuove tipologie contrattuali

AREA DOCUMENTALE

IMPRESE

IMPIEGO

LAVORATORI

FORMAZIONE

Apprendistato

La definizione e la norma

Il contratto di apprendistato è un contratto a contenuto formativo, in cui il datore di lavoro garantisce all'apprendista una formazione professionale oltre a versargli un corrispettivo per l'attività svolta. L'apprendistato è disciplinato dal decreto legislativo di delega al Governo in materia di occupazione e lavoro, al Titolo VI, Capo I, dall'art. 47 all'art. 53, tuttavia la nuova disciplina non è pienamente operativa poichè, ad oggi, è utilizzabile solo l'apprendistato professionalizzante. Pertanto, in via transitoria continua ad applicarsi la vecchia disciplina ossia le regole vigenti della Legge 25/55 come successivamente modificata ed integrata e dall'art.16 L. 196/97.
La circolare n. 40 del 14 ottobre 2004, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha reso dei chiarimenti e delle indicazioni operative ai fini dell'applicazione della nuova disciplina del contratto di apprendistato, stabilendo, inoltre, che, per la messa a regime del nuovo apprendistato, era necessario attendere la regolamentazione delle Regioni e, pertanto, considerava non applicabili le disposizioni introdotte dalla contrattazione nazionale. La circolare interviene, in particolare, nel dare indicazioni riguardo: Successivamente, la legge sulla competitività n. 80/2005 di conversione del D. Lgs. n. 35/2005 ha modificato l'art. 49 del D. Lgs. 276/03, intervenendo sull'Apprendistato professionalizzante rendendolo operativo da subito nel caso in cui è stato disciplinato dal CCNL senza attendere la regolamentazione delle Regioni.

Caratteristiche

Il contratto di apprendistato risponde all'esigenza di valorizzare al massimo quello che rappresenta il processo formativo in alternativa al lavoro. E proprio in quest'ottica il nuovo decreto di attuazione della Legge Biagi identifica tre differenti e distinte tipologie di contratto di apprendistato (a cui corrispondono tre fondamentali finalità):

Contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione

L'apprendistato cosiddetto di tipo A) è strettamente correlato alla riforma dell'ordinamento scolastico previsto dalla legge n. 53/2003. Esso rappresenta un percorso alternativo alla formazione scolastica, in grado di consentire l'acquisizione di un titolo di studio attraverso appunto il rapporto di lavoro e l'assolvimento dell'obbligo formativo per almeno dodici anni e fino al compimento della maggiore età. Questa forma di apprendistato è destinata ai giovani e agli adolescenti che abbiano compiuto 15 anni di età e ha una durata non superiore a tre anni; comunque, la durata sarà "mobile" nell'arco temporale considerato, nel senso che andrà determinata in base alla qualifica da conseguire, al titolo di studio, ai crediti professionali e formativi conseguiti ed all'accertamento dei crediti formativi conseguiti con la legge n. 53/2003. A tale riguardo, è bene ricordare che è stato pubblicato, sul supplemento ordinario n. 175 alla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2005, il D.L.vo 17 ottobre 2005 n. 226, che cambia la struttura delle scuole superiori ed istituisce otto nuovi licei definendo, al contempo, le linee generali per il sistema della formazione in alternanza con il lavoro.
La riforma andrà in vigore a partire dall'anno scolastico 2007-2008.
Il contratto di apprendistato può essere concluso, fermo restando il limite di durata di cui sopra, in tutti i settori di attività, purchè la finalità sia riconducibile al conseguimento di una qualifica professionale.
L'apprendistato di tipo A è disciplinato dalle Regioni o dalle Province Autonome in accordo con il Ministero del Lavoro e il Ministero della Pubblica Istruzione e sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.
Il contratto deve essere in forma scritta e deve garantire:

Il contratto di apprendistato professionalizzante

Questo apprendistato cosiddetto di tipo B ha lo scopo di far acquisire al lavoratore non un titolo di studio nell'ambito del sistema "istruzione", ma una qualificazione mediante la formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base tecnico-professionali. Infatti, questa forma di apprendistato non è legata, come le altre due tipologie di apprendistato, alla necessità dell'apprendista di completare la scuola dell'obbligo o diploma o alte professionalità.
La regolamentazione del contratto di apprendistato professionalizzante è demandata alle Regioni e alle Province autonome in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tuttavia, in attesa dell'emanazione della normativa da parte delle Regioni e delle Province autonome, la regolamentazione dell'apprendistato cosiddetto di tipo B è rimessa ai contratti collettivi di categoria stipulati da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (Art. 13 bis L. 80/2005 di conversione del D. L. n. 35/2005 G. U. n. 111 del 14 maggio 2005 che ha modificato l'art. 49 del D. Lgs. n. 276/2003 prevedendo il comma 5 bis).
Per l'applicazione del nuovo apprendistato professionalizzante è, però, necessario che i CCNL regolamentino direttamente o indirettamente (anche attraverso rinvio agli enti bilaterali od a prassi già in uso e codificate dall'ISFOL) gli elementi minimi di erogazione e di articolazione alla formazione (Circolare Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 30/2005).
I CCNL possono prevedere l'obbligo della richiesta del parere di conformità degli Enti Bilaterali per i profili formativi; tuttavia, i datori di lavoro, in ogni caso, non sono tenuti all'iscrizione all'Ente Bilaterale per la validità del contratto.
Il contratto di apprendistato può essere stipulato dai datori di lavoro appartenenti a tutti i settori di attività con soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni. L' assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno di età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni). Il contratto potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
La durata è stabilita dai CCNL, in relazione al tipo di qualificazione da conseguire , ma in ogni caso non può essere inferiore a 2 anni e superiore a 6 anni. E' ammessa la somma con i periodi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione nel rispetto dei limiti dei 6 anni.
Il contratto deve essere in forma scritta e deve garantire i seguenti aspetti essenziali (alcuni sono già evidenziati per l'apprendistato di tipo A):

Contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o percorsi di formazione

L'apprendistato cosiddetto di tipo C mira al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, ovvero di un titolo di studio universitario, ovvero di un percorso di alta formazione.
Con questa forma di contratto possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni che siano già in possesso di un titolo di studio e vogliano conseguire una qualifica di livello secondario o superiore. Possono essere assunti, tuttavia, anche soggetti che abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età a condizione che siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge n. 53/2003.
La durata di questa tipologia contrattuale viene stabilita dalle Regioni in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'Università e altre istituzioni formative.

Disposizioni generali

Come già evidenziato prima, per ogni specifico contratto di apprendistato, le parti definiranno, prima o contestualmente all'inizio del rapporto, in forma scritta a pena di nullità, la qualificazione del rapporto di apprendistato e la durata del contratto.
L'art. 85, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 276/03 come modificato dal D. Lgs. 251/04 ha abrogato l'obbligo di richiedere l'autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale del Lavoro per l'assunzione degli apprendisti e l'obbligo di iscrizione degli stessi presso i Centri per l'Impiego con relativo obbligo dei datori di lavoro di rivolgersi alla struttura pubblica.
Inoltre, un datore di lavoro nel numero di apprendisti da assumere non può superare il 100% dei dipendenti qualificati. Se un datore di lavoro ha alle proprie dipendenze dipendenti qualificati in numero di tre, potrà assumere al massimo tre apprendisti. Il limite non si applica alle aziende artigiane per le quali continua a valere l'art. 4 della Legge quadro n. 443/1985.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D. M. 10 ottobre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005, ha approvato il libretto formativo del cittadino richiesto dall'art. 2, comma 1, lett. i) del D.L.vo 276/03, sul quale devono essere registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, inteso come diritto dovere all'istruzione e formazione e in apprendistato professionalizzante. Sono responsabili del rilascio del libretto formativo le Regioni e le Province, avendo competenza sulla formazione.
Il libretto formativo è composto da due sezioni: L'art. 53 del decreto legislativo di delega al Governo in materia di occupazione e lavoro afferma che la categoria di inquadramento del lavoratore apprendista non può mai essere inferiore per più di due livelli rispetto alla qualifica spettante con riferimento al CCNL e costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Il lavoratore assunto con questa tipologia contrattuale continua ad essere escluso dal computo dei limiti numerici per l'applicazione di particolari normative previste da leggi e CCNL.
Il compenso dell'apprendista non potrà essere legato a tariffe a cottimo.
Il D. Lgs. N. 251/2004 prevede la possibilità di adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie. Per tutti i contratti di apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla Legge 25/1955 e dalla L. 196/97.
Ai fini previdenziali gli apprendisti saranno assicurati: Saranno esclusi invece da: Gli incentivi per ricorrere a tale tipologia di lavoro in sostanza sono: Fino a quando non sarà completamente rivisto il sistema degli incentivi all'occupazione, rimangono invariati gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione rimane subordinata all'effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni.
In caso di inadempimento nell'erogazione della formazione che sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro e tale da impedire il raggiungimento della finalità dell'istituto, il datore di lavoro, a titolo sanzionatorio, è tenuto a versare all'INPS la differenza tra la contribuzione effettivamente versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore alla fine dell'apprendistato, maggiorata del 100 per cento.


In Sintesi
Il nuovo apprendistato
Parametri distintivi Qualificante
(tipo A)
Professionalizzante
(tipo B)
Specializzante
(tipo C)
Durata Non superiore ai 3 anni Stabilita dai CCNL, comunque non inferiore a 2 anni e non superiore a 6. Stabilita dalle Regioni in accordo con le OO. SS. datoriali territoriali, con le Università e altre istituzioni formative
Età dei lavoratori Giovani e adolescenti che abbiano compiuto 15 anni, che non hanno comunque assolto l'obbligo scolastico. Soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni. Soggetti di 17 anni in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 53/2003. Soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni. Soggetti di 17 anni in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 53/2003.
Finalità Far conseguire al lavoratore una qualifica professionale nell'ambito del sistema "istruzione". Far acquisire al lavoratore non un titolo di studio nell'ambito del sistema "istruzione", ma una qualificazione mediante la formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base tecnico-professionali. Far acquisire al lavoratoreun titolo di studio di livello secondario, universitario o una specializzazione tecnica superiore.
Forma del contratto Scritta Scritta Scritta
Settori di attività possibili Tutti Tutti Tutti
Particolarità - Minimo di 120 ore di formazione all'anno -
Contribuzione (dal 1/01/2005) € 2.85 a settimana;
€ 2.94 a settimana
per i soggetti obbligati all'assicurazione INAIL
€ 2.85 a settimana;
€ 2.94 a settimana
per i soggetti obbligati all'assicurazione INAIL
€ 2.85 a settimana;
€ 2.94 a settimana
per i soggetti obbligati all'assicurazione INAIL



Normative di Riferimento
ANNO NUM. TIPO OGGETTO ALLEGATO
1955 25 - 19/01/1955 Legge Nazionale Disciplina dell'Apprendistato Allegato di tipo pdf 88 KB
1985 443 - 08/08/1985 Legge Nazionale Legge quadro per l'Artigianato Allegato di tipo pdf 33 KB
1997 196 - 24/06/1996 Legge Nazionale Legge 24 giugno 1997, n. 196: Norme in materia di occupazione. Allegato di tipo pdf 196 KB
2003 276 - 10/09/2003 Decreto Legislativo Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159) Allegato di tipo pdf 177 KB
2004 40 - 14/10/2004 Circolare Ministeriale Il nuovo contratto di apprendistato Allegato di tipo pdf 42 KB
2005 226 - 10/10/2005 Decreto Legislativo Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i). Allegato di tipo zip 201 KB
2005 30 - 15/07/2005 Circolare Ministeriale Circolare in materia di apprendistato professionalizzante Allegato di tipo pdf 20 KB
2005 80 - 14/05/2005 Legge Nazionale Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali Allegato di tipo pdf 28 KB
2006 12 - 02/02/2006 Circolare Art. 13, c. 2, lett. c) del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80. Agevolazioni contributive per la ricollocazione di particolari categorie di lavoratori Allegato di tipo pdf 50 KB
2006 2 - 25/01/2006 Circolare Ministeriale Circolare in materia di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Allegato di tipo pdf 15 KB
2007 43 - 21/02/2007 Circolare Inps Estensione agli apprendisti delle prestazioni economiche di malattia. Allegato di tipo pdf 103 KB
2009 88 - 09/07/2009 Circolare Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge 9 aprile 2009, n. 33 'conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi', pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009, in vigore dal 12 aprile 2009. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Allegato di tipo pdf 188 KB



Modulistica di Riferimento
MODULO
Comunicazione dati apprendista tutore Icona allegato Rtf 33 KB        
Libretto formativo Icona allegato Rtf 144 KB        
Modello trasformazione rapporto lavoro Icona allegato Rtf 40 KB        



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