Lavoro Autonomo Occasionale
La definizione e la norma
Si definisce lavoro autonomo occasionale qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall'assenza di abitualità,
professionalità, continuità e coordinazione.
La disciplina del lavoro autonomo occasionale trova la propria regolamentazione generale nell'articolo 2222
del Codice civile. Ma, negli ultimi anni, si sono succeduti degli apporti normativi che hanno individuato delle
fattispecie inquadrabili nel rapporto di lavoro autonomo occasionale: la Legge 14/02/2003 n. 30, il D. Lgs. n.
276/2003 attuativo della Legge Biagi, la circolare del Ministero del Lavoro n. 1 dell'8/01/2004 e le circolari
Inps n. 9 del 22/01/2004 e n. 103 del 6/07/2004.
Caratteristiche
Il lavoratore autonomo occasionale non è vincolato dal committente ad orari rigidi e predeterminati (come tutti
i lavoratori autonomi) e la sua attività va intesa non come strutturale all'interno del ciclo produttivo, ma
solo come di supporto al raggiungimento di obiettivi momentanei del committente.
Il lavoro autonomo occasionale non prevede obbligatoriamente un contratto scritto, nè il committente ha l'obbligo
di applicare le regole sulla prevenzione degli infortuni o altre norme previste per gli altri lavoratori.
Possiamo sintetizzare così le caratteristiche proprie del lavoro autonomo occasionale:
- Autonomia del lavoratore circa il tempo e le modalità di esecuzione della prestazione;
- Mancanza di un coordinamento con l'attività del committente, in quanto il lavoratore, non dovendo
operare all'interno del ciclo produttivo dell'azienda, non deve necessariamente coordinare la propria
prestazione con le esigenze organizzative del committente;
- Carattere episodico dell'attività;
- Mancanza dell'inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale;
- mancanza del vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Il Decreto Lgs. 276/2003 inquadra il lavoro occasionale ai fini dell'esclusione dal lavoro a progetto o dalle
"prestazioni occasionali", mettendo in evidenza che la natura occasionale del rapporto instaurato tra le parti
deve prescindere dalla misura del compenso e dal numero di prestazioni svolte e concentrarsi sulla presenza o
meno dei requisiti del coordinamento e della continuità con la struttura del committente. Infatti, ai sensi
dell'art. 2222 del Codice Civile, possono esservi prestazioni di lavoro autonomo occasionale con compensi
superiori a € 5.000,00.
La contribuzione
Per quanto riguarda il trattamento contributivo e l'iscrizione alla Gestione separata, bisogna fare una
distinzione legata al superamento di 5.000 euro di reddito annuo:
- i lavoratori autonomi occasionali con compensi fino a 5.000 euro nell'anno solare non sono
obbligati all'iscrizione alla gestione separata nè al versamento di aliquote contributive;
- i lavoratori autonomi occasionali con compensi superiori a 5.000 euro nell'anno solare, a
decorrere dal 1° gennaio 2004, ai sensi della Legge n. 326/03 e in base alla Circ. Inps n. 103/2004,
sono obbligati all'iscrizione alla Gestione Separata e al versamento di aliquote contributive
solamente sulla quota di reddito eccedente. L'obbligo di iscrizione alla gestione separata nasce
nel momento e nell'anno in cui il lavoratore supera il predetto limite di compensi.
Con messaggio n. 36780 del 8.11.2005, l'INPS ha precisato che il lavoratore iscritto alla gestione separata
INPS non deve iscriversi nuovamente nel momento in cui cambia committente. Al contrario, qualora intraprenda
un'attività di lavoro autonomo in qualità di professionista non iscritto ad albi o casse professionali,
è tenuto ad una nuova iscrizione versando in proprio la relativa contribuzione.
L'INPS ha comunicato la misura della contribuzione a partire dal 1° gennaio 2005 con circolare n.8 del 27
gennaio 2005.
Pertanto dal 1 gennaio 2005 si applicano le seguenti aliquote a seconda dei casi:
- 10% per i titolari di "ulteriori" rapporti assicurativi e per i soggetti di pensione indiretta;
- 15% per i titolari di pensione diretta;
- 17,50% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, fino ad un reddito pari a € 38.641,00;
- 18,50% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, sui redditi oltre € 38.641,00.
Considerato che gli iscritti alla Gestione separata, privi di altra tutela previdenziale, devono versare un
contributo aggiuntivo dello 0,50% (art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997) per finanziare limitate
prestazioni assistenziali (indennità di maternità, l'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero
e l'assegno per il nucleo familiare) l'aliquota complessiva risulta pari al 18% e, per la quota di reddito
eccedente il predetto limite di € 38.641,00, al 19%.
Per tutte le fasce di contribuzione il massimale annuo di reddito è fissato in € 84.049,00. Sul reddito che
eccede questo importo massimo non si applica l'aliquota contributiva e, pertanto, non si deve pagare alcun
contributo previdenziale.
In Sintesi
Tabella riepilogativa contribuzione
| Compensi |
Contributi |
Imponibile contributivo |
Aliquota |
| < € 5.000,00 |
Non dovuti |
- |
- |
| < € 5.000,00 fino a € 84.049,00 |
Sì |
Eccedenza rispetto a € 5.000,00 |
10%, 15%, 18%, (19% su importi superiori a € 38.641,00) |
| Oltre a € 84.049,00 |
Non dovuti |
- |
- |
Gestione Separata Aliquote contributive per l'anno 2005
| CATEGORIE |
Aliquota per l'anno 2005 |
Reddito imponibile |
| I. V. A. |
Malattia Maternità A. N. F. |
TOTALE aliquota |
da € ... |
... a € |
| PENSIONATI o ISCRITTI ad altra forma pensionistica obbligatoria |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
84.049,00 |
| PENSIONATI titolari di pensione DIRETTA |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
84.049,00 |
| NON pensionati e NON iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria |
17,50 |
0,50 |
18,00 |
0,00 |
38.641,00 |
| 18,50 |
19,00 |
38.641,00 |
84.049,00 |
| ASSOCIATI in partecipazione |
17,50 |
0,00 |
17,50 |
0,00 |
38.641,00 |
| 18,50 |
18,50 |
38.641,00 |
84.049,00 |
Il contributo previdenziale INPS dovrà essere applicato sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotti i
rimborsi delle spese inerenti l'attività di lavoro autonomo occasionale. Il reddito del lavoratore autonomo
occasionale è considerato fiscalmente reddito da lavoro autonomo, sul quale il committente opera una ritenuta
d'acconto del 20%. Il committente, pertanto, calcola il contributo sul compenso corrisposto al lavoratore,
opera la trattenuta della quota di onere contributivo a carico del lavoratore ed effettua mensilmente alla
sede INPS competente il versamento dell'intero contributo entro il 16 del mese successivo a quello in cui è
stato erogato il compenso.
Tale contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.
Per quanto riguarda la fascia di esenzione di € 5.000,00, siccome la situazione reddituale complessiva
riferibile all'attività di lavoro autonomo occasionale, può essere riferita a una pluralità di rapporti e, quindi
può essere conosciuta solo dal lavoratore, spetta a quest'ultimo comunicare al proprio committente il superamento
della prevista soglia di reddito. Tale obbligo è posto sia al momento di inizio del rapporto di lavoro sia
tempestivamente durante la durata dello stesso. In tale eventualità, ogni singolo committente assoggetterà al
contributo la quota parte del reddito complessivo eccedente la fascia esente proporzionalmente tra quanto da
lui erogato in quel determinato mese e la somma di quanto complessivamente percepito dal lavoratore nel medesimo
periodo.
Il committente per versare il dovuto contributo sul reddito di lavoro autonomo occasionale deve utilizzare il
modello di versamento F24, indicando i codici previsti per le collaborazioni coordinate e continuative (codice C10
in riferimento alle aliquote del 10% e del 15%; codice CXX con riferimento alle aliquote del 18% e del 19%).
Secondo le istruzioni impartite dall'INPS con il messaggio n. 29629 del 23/09/2004, il totale dei compensi
corrisposti nel corso di un anno vanno esposti nel modello di denuncia Mod. GLA, lo stesso modello utilizzato
per i redditi dei collaboratori coordinati e continuativi. Nella compilazione di tale modello, sempre con
riferimento ai lavoratori autonomi occasionali, i committenti devono indicare semplicemente il codice 29 nel
campo C5 (codice attività collaboratore) del foglio GLA/C.
Secondo la circolare n. 152 del 22/11/2004, a partire dal 2006, il modello GLA sarà sostituito dalle denunce
retributive mensili che il committente dovrà trasmettere all'INPS.
Normative di Riferimento
| ANNO |
NUM. |
TIPO |
OGGETTO |
ALLEGATO |
| 2003 |
276 - 10/09/2003 |
Decreto Legislativo |
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159) |
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| 2003 |
30 - 14/02/2003 |
Legge Nazionale |
Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro |
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| 2004 |
1 - 08/01/2004 |
Circolare Ministeriale |
Disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto come previsto dal D. Lgs 276/03 |
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| 2004 |
103 - 06/07/2004 |
Circolare |
Legge 24 novembre 2003, n. 326. Art. 44. Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e incaricati alle vendite a domicilio. Chiarimenti. |
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| 2004 |
9 - 09/01/2004 |
Circolare |
D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276. Artt. 61 e seguenti. Lavoro a progetto.Legge 24 novembre 2003, n.326. Art.44. Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e incaricati delle vendite a domicilio |
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| 2009 |
88 - 09/07/2009 |
Circolare |
Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge 9 aprile 2009, n. 33 'conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi', pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009, in vigore dal 12 aprile 2009. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. |
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|
Modulistica di Riferimento
| MODULO |
|
|
|
|
| Denuncia annuale dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi ed ai venditori Mod. GLA/C |
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|
|
|
| Modello domanda iscrizione gestione separata |
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|
| Modello F24 |
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56 KB
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