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SESTANTE LAVORO

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SPECIALE LEGGE BIAGI

Politiche del Lavoro - la riforma di Marco Biagi - Decreto Legislativo n. 276/2003
Il nuovo modello di organizzazione del mercato del lavoro e le nuove tipologie contrattuali

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Lavoro Autonomo Occasionale

La definizione e la norma

Si definisce lavoro autonomo occasionale qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall'assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione.
La disciplina del lavoro autonomo occasionale trova la propria regolamentazione generale nell'articolo 2222 del Codice civile. Ma, negli ultimi anni, si sono succeduti degli apporti normativi che hanno individuato delle fattispecie inquadrabili nel rapporto di lavoro autonomo occasionale: la Legge 14/02/2003 n. 30, il D. Lgs. n. 276/2003 attuativo della Legge Biagi, la circolare del Ministero del Lavoro n. 1 dell'8/01/2004 e le circolari Inps n. 9 del 22/01/2004 e n. 103 del 6/07/2004.

Caratteristiche

Il lavoratore autonomo occasionale non è vincolato dal committente ad orari rigidi e predeterminati (come tutti i lavoratori autonomi) e la sua attività va intesa non come strutturale all'interno del ciclo produttivo, ma solo come di supporto al raggiungimento di obiettivi momentanei del committente.
Il lavoro autonomo occasionale non prevede obbligatoriamente un contratto scritto, nè il committente ha l'obbligo di applicare le regole sulla prevenzione degli infortuni o altre norme previste per gli altri lavoratori.
Possiamo sintetizzare così le caratteristiche proprie del lavoro autonomo occasionale: Il Decreto Lgs. 276/2003 inquadra il lavoro occasionale ai fini dell'esclusione dal lavoro a progetto o dalle "prestazioni occasionali", mettendo in evidenza che la natura occasionale del rapporto instaurato tra le parti deve prescindere dalla misura del compenso e dal numero di prestazioni svolte e concentrarsi sulla presenza o meno dei requisiti del coordinamento e della continuità con la struttura del committente. Infatti, ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, possono esservi prestazioni di lavoro autonomo occasionale con compensi superiori a € 5.000,00.

La contribuzione

Per quanto riguarda il trattamento contributivo e l'iscrizione alla Gestione separata, bisogna fare una distinzione legata al superamento di 5.000 euro di reddito annuo: Con messaggio n. 36780 del 8.11.2005, l'INPS ha precisato che il lavoratore iscritto alla gestione separata INPS non deve iscriversi nuovamente nel momento in cui cambia committente. Al contrario, qualora intraprenda un'attività di lavoro autonomo in qualità di professionista non iscritto ad albi o casse professionali, è tenuto ad una nuova iscrizione versando in proprio la relativa contribuzione.
L'INPS ha comunicato la misura della contribuzione a partire dal 1° gennaio 2005 con circolare n.8 del 27 gennaio 2005.
Pertanto dal 1 gennaio 2005 si applicano le seguenti aliquote a seconda dei casi:
  1. 10% per i titolari di "ulteriori" rapporti assicurativi e per i soggetti di pensione indiretta;
  2. 15% per i titolari di pensione diretta;
  3. 17,50% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, fino ad un reddito pari a € 38.641,00;
  4. 18,50% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, sui redditi oltre € 38.641,00.
Considerato che gli iscritti alla Gestione separata, privi di altra tutela previdenziale, devono versare un contributo aggiuntivo dello 0,50% (art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997) per finanziare limitate prestazioni assistenziali (indennità di maternità, l'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero e l'assegno per il nucleo familiare) l'aliquota complessiva risulta pari al 18% e, per la quota di reddito eccedente il predetto limite di € 38.641,00, al 19%.
Per tutte le fasce di contribuzione il massimale annuo di reddito è fissato in € 84.049,00. Sul reddito che eccede questo importo massimo non si applica l'aliquota contributiva e, pertanto, non si deve pagare alcun contributo previdenziale.


In Sintesi


Tabella riepilogativa contribuzione
Compensi Contributi Imponibile contributivo Aliquota
< € 5.000,00 Non dovuti - -
< € 5.000,00 fino a € 84.049,00 Eccedenza rispetto a € 5.000,00 10%, 15%, 18%, (19% su importi superiori a € 38.641,00)
Oltre a € 84.049,00 Non dovuti - -



Gestione Separata Aliquote contributive per l'anno 2005
CATEGORIE Aliquota per l'anno 2005 Reddito imponibile
I. V. A. Malattia
Maternità A. N. F.
TOTALE aliquota da € ... ... a €
PENSIONATI o ISCRITTI ad altra forma pensionistica obbligatoria 10,00 0,00 10,00 0,00 84.049,00
PENSIONATI titolari di pensione DIRETTA 15,00 0,00 15,00 0,00 84.049,00
NON pensionati e NON iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria 17,50 0,50 18,00 0,00 38.641,00
18,50 19,00 38.641,00 84.049,00
ASSOCIATI in partecipazione 17,50 0,00 17,50 0,00 38.641,00
18,50 18,50 38.641,00 84.049,00



Il contributo previdenziale INPS dovrà essere applicato sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotti i rimborsi delle spese inerenti l'attività di lavoro autonomo occasionale. Il reddito del lavoratore autonomo occasionale è considerato fiscalmente reddito da lavoro autonomo, sul quale il committente opera una ritenuta d'acconto del 20%. Il committente, pertanto, calcola il contributo sul compenso corrisposto al lavoratore, opera la trattenuta della quota di onere contributivo a carico del lavoratore ed effettua mensilmente alla sede INPS competente il versamento dell'intero contributo entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stato erogato il compenso.
Tale contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.
Per quanto riguarda la fascia di esenzione di € 5.000,00, siccome la situazione reddituale complessiva riferibile all'attività di lavoro autonomo occasionale, può essere riferita a una pluralità di rapporti e, quindi può essere conosciuta solo dal lavoratore, spetta a quest'ultimo comunicare al proprio committente il superamento della prevista soglia di reddito. Tale obbligo è posto sia al momento di inizio del rapporto di lavoro sia tempestivamente durante la durata dello stesso. In tale eventualità, ogni singolo committente assoggetterà al contributo la quota parte del reddito complessivo eccedente la fascia esente proporzionalmente tra quanto da lui erogato in quel determinato mese e la somma di quanto complessivamente percepito dal lavoratore nel medesimo periodo.
Il committente per versare il dovuto contributo sul reddito di lavoro autonomo occasionale deve utilizzare il modello di versamento F24, indicando i codici previsti per le collaborazioni coordinate e continuative (codice C10 in riferimento alle aliquote del 10% e del 15%; codice CXX con riferimento alle aliquote del 18% e del 19%).
Secondo le istruzioni impartite dall'INPS con il messaggio n. 29629 del 23/09/2004, il totale dei compensi corrisposti nel corso di un anno vanno esposti nel modello di denuncia Mod. GLA, lo stesso modello utilizzato per i redditi dei collaboratori coordinati e continuativi. Nella compilazione di tale modello, sempre con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali, i committenti devono indicare semplicemente il codice 29 nel campo C5 (codice attività collaboratore) del foglio GLA/C.
Secondo la circolare n. 152 del 22/11/2004, a partire dal 2006, il modello GLA sarà sostituito dalle denunce retributive mensili che il committente dovrà trasmettere all'INPS.


Normative di Riferimento
ANNO NUM. TIPO OGGETTO ALLEGATO
2003 276 - 10/09/2003 Decreto Legislativo Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159) Allegato di tipo pdf 177 KB
2003 30 - 14/02/2003 Legge Nazionale Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro Allegato di tipo pdf 122 KB
2004 1 - 08/01/2004 Circolare Ministeriale Disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto come previsto dal D. Lgs 276/03 Allegato di tipo pdf 109 KB
2004 103 - 06/07/2004 Circolare Legge 24 novembre 2003, n. 326. Art. 44. Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e incaricati alle vendite a domicilio. Chiarimenti. Allegato di tipo pdf 213 KB
2004 9 - 09/01/2004 Circolare D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276. Artt. 61 e seguenti. Lavoro a progetto.Legge 24 novembre 2003, n.326. Art.44. Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e incaricati delle vendite a domicilio Allegato di tipo pdf 155 KB
2009 88 - 09/07/2009 Circolare Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge 9 aprile 2009, n. 33 'conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi', pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009, in vigore dal 12 aprile 2009. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Allegato di tipo pdf 188 KB



Modulistica di Riferimento
MODULO
Denuncia annuale dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi ed ai venditori Mod. GLA/C   Icona allegato Pdf 51 KB      
Modello domanda iscrizione gestione separata   Icona allegato Pdf 102 KB      
Modello F24   Icona allegato Pdf 56 KB      



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