La procedura di certificazione del contratto di lavoro
La definizione e la norma
Al fine di garantire le parti stipulanti e di ridurre il contenzioso che potrebbe nascere tra azienda e lavoratore,
in merito alla qualificazione dei contratti di lavoro, è stato introdotto dall'art. 75 del D. Lgs. N. 276/2003 un
nuovo strumento amministrativo: la
certificazione dei contratti di lavoro. L'art. 76 del predetto
decreto legislativo, che prevedeva solo la certificazione di alcuni tipi di contratti di lavoro (lavoro
intermittente, lavoro ripartito, lavoro a tempo parziale, lavoro a progetto, di associazione in partecipazione)
è stato, poi, completamente sostituito dall'art. 13 del D. Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, che ha esteso a tutte le
tipologie di contratti di lavoro la possibilità di avvalersi della certificazione del contratto.
Con la circolare 15 dicembre 2004, n. 48 il Ministero del lavoro ha dato indicazioni in merito alla costituzione
delle Commissioni e all'iter procedurale per la certificazione ed ha fornito, in via provvisoria, appositi modelli
per il procedimento e una bozza di regolamento interno con le linee guida alla certificazione.
L'INPS, con circolare n. 71 del 1° giugno 2005, ha esaminato, poi, diversi aspetti relativi alla procedura di
certificazione dei rapporti di lavoro prevista dagli articoli compresi tra il 75 e l'84 del D. L.vo n. 276/2003.
Caratteristiche
Gli organi di certificazione
Il contratto di lavoro può essere sottoposto a certificazione presso le Commissioni di certificazione
che vengono istituite da:
- gli enti bilaterali territorialmente competenti, istituiti a iniziativa di una o
più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, ai
diversi possibili livelli territoriali;
- le Direzioni Provinciali del lavoro e le Province;
- le Università sia pubbliche che private, per i soli rapporti di collaborazione e
consulenza instaurati con i docenti;
- la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro, a cui viene
riconosciuta una competenza esclusiva di certificazione nel caso in cui il datore di lavoro abbia
sede in almeno due province, anche di regioni diverse, oppure in favore di quei datori di lavoro
associati ad organizzazioni datoriali che abbiano predisposto convenzioni a valenza nazionale;
- i consigli provinciali dei consulenti del lavoro, previsti dalla legge n. 12/79.
Costituzione e composizione degli organi di certificazione
Il Decreto interministeriale 14 giugno 2004 ha istituito l'Albo informatico delle commissioni di certificazioni
universitarie, presso le università statali e non statali, legalmente riconosciute e presso le fondazioni
universitarie. Per ottenere la registrazione all'Albo delle Commissioni di certificazione le università devono
essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 76, commi 1 e 2, del Decreto legislativo e del predetto Decreto
interministeriale. La responsabilità dell'Albo è affidata al
Direttore generale della Direzione generale della
tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che provvede alla tenuta
dell'Albo, all'acquisizione delle domande di iscrizione e della documentazione prescritta e, infine, al rilascio,
dietro richiesta, del certificato di iscrizione.
L'iscrizione all'Albo avviene previo invio, con raccomandata, dell'istanza sottoscritta dal presidente della
Commissione, corredata da un floppy-disk, contenente tutta la documentazione prodotta. La registrazione avviene
nei 30 giorni successivi, a seguito della verifica di quanto è stato trasmesso. Alla domanda dovrà essere
allegato un documento dettagliato contenente:
- la composizione della commissione di certificazione;
- eventuali convenzioni con gli altri soggetti abilitati alla certificazione ai sensi dell'art. 76,
comma 3, del Decreto legislativo n. 276/2003.
Nei cinque giorni che seguono la ricezione della domanda, la Direzione generale deve esigere dal soggetto
richiedente, anche mediante posta elettronica, il tipo di studi e gli elaborati specifici necessari ai fini
dell'iscrizione.
Con
cadenza semestrale le commissioni di certificazione sono tenute a presentare una relazione sull'attività di
certificazione svolta, sulle eventuali modificazioni nella propria struttura organizzativa e, su richiesta, entro
i quindici giorni successivi al semestre di riferimento, tutti gli ulteriori studi ed elaborati specifici
relativi alla qualificazione dei rapporti di lavoro.
Tutte le comunicazioni e i documenti trasmessi alla Direzione Generale vengono da questa tenuti e catalogati
garantendone l'accessibilità. Tale documentazione sarà, inoltre, utilizzata per la definizione di
codici di
buone pratiche e indici presuntivi ai sensi degli articoli 78, comma 4, e 84, comma 2, del decreto legislativo
n. 276/2003.
L'istituzione di ulteriori commissioni di certificazione
Con Decreto 21 luglio 2004 sono state istituite le commissioni di certificazione presso le Direzioni Provinciali
del lavoro - Servizio Politiche del lavoro e presso le Province.
La Commissione presso la Direzione Provinciale del lavoro è costituita da:
- Dirigente preposto, che la presiede;
- due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro;
- un rappresentante dell'INPS;
- un rappresentante dell'INAIL.
La Commissione presso la Provincia è composta da:
- Dirigente del Servizio provinciale per l'impiego, che la presiede;
- tre funzionari del Servizio provinciale competente;
- un rappresentante dell'INPS;
- un rappresentante dell'INAIL;
- due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e da due
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative
sul piano provinciale;
- un rappresentante dell'Agenzia delle Entrate e dell'Ordine provinciale dei
professionisti "ex lege" n. 12/1979.
Alle riunioni delle Commissioni, perchè risultino valide, devono essere presenti tutti i soggetti indicati sopra.
Per ogni seduta deve essere fatta comunicazione del calendario della seduta e delle relative pratiche all'INPS,
INAIL e Agenzia delle Entrate.
Le Commissioni possono stipulare, inoltre, una convenzione per la costituzione di una Commissione unitaria di
certificazione che ne stabilirà modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto della normativa vigente.
La procedura di certificazione
Il decreto del Ministero del Lavoro del 21 luglio 2004 ha stabilito le modalità di funzionamento delle commissioni
di certificazione che presuppongono la presentazione di un'
istanza volontaria redatta su apposito
modulo, in carta da bollo sottoscritta da entrambe le parti: datore di lavoro e lavoratore, con allegata copia del
documento di identità dei firmatari.
Le procedure da seguire per la certificazione dovranno essere concordate in sede di costituzione delle singole
commissioni, nel rispetto di un regolamento interno che va approvato dalle stesse e trasmesso al Ministero del
Lavoro (in attesa della redazione dei codici di buone pratiche), ma anche nel rispetto di alcuni principi stabiliti
direttamente dal decreto:
- l'inizio della fase di certificazione deve essere comunicato alla Direzione Provinciale del
Lavoro che deve notificare l'istanza a tutte le autorità pubbliche (INPS; INAIL; ecc.)
nei cui confronti la certificazione è destinata a produrre effetti;
- la procedura di certificazione deve concludersi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione
dell'istanza.
La Commissione verifica la correttezza del contratto di lavoro scelto dalle parti e può apportare delle
modifiche o delle integrazioni.
Durante la valutazione del contratto, richiesta al fine di acquisire ulteriori informazioni o chiarimenti
in relazione al contratto di lavoro che si deve certificare, può essere richiesta la presenza delle parti
entro la data e l'ora stabilite pena l'improcedibilità dell'istanza. Nell'ipotesi di improcedibilità dell'istanza
le parti sono costrette a presentare una nuova domanda.
Le parti possono:
- farsi rappresentare da un soggetto delegato nell'ipotesi di comprovate motivazioni valutate;
- farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali o di categoria o da un professionista
regolarmente abilitato.
Quanto viene dichiarato dalle parti e dalla Commissione in relazione all'attività svolta deve essere verbalizzato
nel provvedimento finale di certificazione.
Viene, pertanto, redatto l'atto di certificazione che ha natura di "provvedimento amministrativo". L'atto di
certificazione deve contenere:
- le motivazioni con l'indicazione degli effetti civili, amministrativi, fiscali e previdenziali
legati alla certificazione di quel particolare contratto di lavoro;
- i termini per presentare ricorso;
- l'autorità competente cui è possibile ricorrere.
Esso, oltre a contenere gli elementi sopra menzionati, deve dare atto di tutte le fasi procedimentali scaturite
dall'istanza di certificazione, segnalando la presenza dei soggetti di cui all'art. 1, comma 6, nonchè le
osservazioni dagli stessi eventualmente presentate, e deve essere sottoscritto, ai fini della validità, dai
componenti di diritto della Commissione. Una copia dell'atto di certificazione deve essere rilasciata alle parti
del contratto di lavoro che hanno sottoscritto l'istanza di certificazione.
In caso di diniego di certificazione, è possibile , solo se fondata su presupposti e motivi diversi,
la presentazione di una successiva istanza davanti allo stesso o a diverso organo.
Una volta, invece, certificato il contratto di lavoro, lo stesso viene conservato presso l'Ente certificatore
fino ai 5 anni successivi alla scadenza del contratto.
Efficacia giuridica della certificazione
Le parti o i terzi (identificabili, in linea di massima, negli istituti previdenziali) hanno la possibilità di
ricorrere contro l'atto che ha qualificato in un certo modo il rapporto.
Prima di presentare ricorso giurisdizionale contro la certificazione, le parti o terzi devono preventivamente e
obbligatoriamente rivolgersi alla commissione di certificazione che ha rilasciato l'atto di certificazione per un
tentativo di conciliazione (ex art. 410 del Codice di procedura civile). Se l'esito del tentativo di conciliazione
presso la Commissione di Certificazione è negativo, si fa ricorso al Giudice del Lavoro competente per
territorio. Si fa ricorso al Giudice del lavoro:
- per erronea qualificazione del rapporto;
- per difformità tra quanto dichiarato e quanto posto in essere;
- per vizio di consenso.
Nel caso in cui il giudice accerti un'errata qualificazione del contratto di lavoro, l'accertamento giudiziale ha
efficacia dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale. Se viene accertata la difformità tra programma
concordato ed effettiva realizzazione, la sentenza ha effetto dal momento in cui è stata accertata la difformità.
Il comma 5, dell'art. 80 del D. Lgs. 276/03, prevede la possibilità di ricorrere contro l'atto di certificazione
al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni, solo in caso di violazione del procedimento di
certificazione e per eccesso di potere, posti in essere dalla commissione di certificazione.
Altre tipologie di certificazioni
La procedura di certificazione può riguardare anche il regolamento interno delle cooperative (art. 83 D. Lgs.
276/2003), relativamente ai contratti stipulati con i soci lavoratori. In questo caso l'organo certificatore è una
commissione specifica istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro o la Provincia. Essa è presieduta da un
presidente indicato dalla Provincia e da rappresentanti delle associazioni di assistenza, tutela e rappresentanza
del movimento cooperativo e dalle organizzazioni sindacali, comparativamente più rappresentative.
E' possibile, inoltre, certificare l'appalto di servizi, anche ai fini della distinzione di questo rispetto alla
somministrazione di lavoro (art. 84 D. Lgs. 276/2003). Infatti, l'oggetto dell'attività certificatoria è la
validazione del contratto di appalto: i richiedenti possono inoltrare l'istanza sia all'atto della stipula che
durante "le fasi di attuazione del relativo programma negoziale".
La procedura di certificazione è estesa anche alle rinunce o transazioni tra le parti definite dall'art. 2113
codice civile. Sono competenti ad effettuare tale certificazione solo gli enti bilaterali costituiti a
livello territoriale o nazionale.
Normative di Riferimento
| ANNO |
NUM. |
TIPO |
OGGETTO |
ALLEGATO |
| 2003 |
276 - 10/09/2003 |
Decreto Legislativo |
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159) |
177 KB
|
| 2004 |
0 - 21/07/2004 |
Decreto Ministeriale |
Certificazioni |
23 KB
|
| 2004 |
0 - 14/06/2004 |
Decreto Ministeriale |
Certificazioni |
17 KB
|
| 2004 |
251 - 06/10/2004 |
Decreto Legislativo |
Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro. |
39 KB
|
| 2004 |
48 - 15/12/2004 |
Circolare Ministeriale |
Commissioni di Certificazione - Istituzione - Regolamenti interni - D.M. 21 luglio 2004 - Artt. 75 e segg. D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - Chiarimenti operativi |
99 KB
|
| 2005 |
0 - 17/02/2005 |
Circolare Ministeriale |
Trasmissione rettifica istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo delle commissioni di certificazione istituite presso le università, statali e non statali, legalmente riconosciute e autorizzate al rilascio di titoli aventi valore legale, comprese le fondazioni universitarie. |
39 KB
|
| 2005 |
71 - 01/06/2005 |
Circolare |
Costituzione e funzionamento Commissioni di certificazione ai sensi degli articoli 75-84 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. |
126 KB
|
| 2009 |
88 - 09/07/2009 |
Circolare |
Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge 9 aprile 2009, n. 33 'conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi', pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009, in vigore dal 12 aprile 2009. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. |
188 KB
|
Modulistica di Riferimento
| MODULO |
|
|
|
|
| Domanda iscrizione albo Commissioni |
61 KB
|
|
|
|
| Istanza Certificazione |
25 KB
|
|
|
|
| Istanza certificazione rapporto ocasionale |
32 KB
|
|
|
|
| Provvedimento certificazione contratti lavoro |
26 KB
|
|
|
|
| Provvedimento rigetto certificazione |
24 KB
|
|
|
|
| Regolamento Commissione certificazione |
34 KB
|
|
|
|