Il Contratto di Inserimento
La definizione e la norma
Il contratto di inserimento, che sostituisce il "vecchio" contratto di formazione lavoro nel settore privato, è
quel contratto che, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore
ad uno specifico contesto lavorativo, mira all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di particolari
categorie di lavoratori.
E' stato il decreto legislativo n. 276/03 al Titolo VI, Capo II, dall'art. 54 all'art. 59, che ha introdotto il
contratto di inserimento. Successivamente, con la circolare n. 31 del 21 luglio 2004 il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ha fornito le istruzioni operative alla luce dell'accordo interconfederale dell'11
febbraio 2004 e dei recenti rinnovi contrattuali, nella logica di quanto previsto nel predetto decreto legislativo.
Caratteristiche
I destinatari
E' una nuova tipologia contrattuale destinata a inserire o a reinserire nel mercato del lavoro:
- soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni (tali limiti devono intendersi nel senso di 18 anni
compiuti e 29 anni e 364 giorni);
- disoccupati di lunga durata, da 29 anni fino a 32 anni di età; si definiscono disoccupati di lunga
durata coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo,
siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi (D.Lgs.297/2002, art. 1, comma 1);
- lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
- lavoratori che non abbiano lavorato per almeno 2 anni e che desiderino riprendere un' attività
lavorativa;
- donne senza limiti di età che risiedano in zone geografiche in cui il tasso di occupazione femminile
sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile ovvero il tasso di disoccupazione femminile
sia superiore al 10% di quello maschile; le zone suddette sono state identificate tramite Decreto
Ministeriale in attesa di pubblicazione, ai fini della piena operatività sulla Gazzetta Ufficiale,
per gli anni 2004, 2005 e 2006 in tutte le Regioni e Province autonome e sono: Lazio, Molise, Campania,
Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico (ai sensi dei criteri
dettati dalla Legge 5 febbraio 1992 n.104).
Va aggiunto, inoltre, che, in presenza dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 54, il contratto di
inserimento può essere utilizzato anche per favorire l'ingresso al mercato del lavoro di cittadini comunitari
ed extracomunitari (Circ. Min. Lavoro n. 31/2004).
I datori di lavoro
Il contratto può essere stipulato per tutte le attività e per tutti i settori, esclusa la pubblica amministrazione.
I datori di lavoro che possono stipulare i contratti di inserimento sono:
- enti pubblici economici;
- imprese, loro consorzi e gruppi di imprese; quanto ai consorzi od ai gruppi di impresa il progetto di
inserimento può prevedere l'impiego in diverse società del gruppo o consorziate. In tal caso si potrà
dare l'ipotesi di un unico contratto di lavoro di inserimento con una singola società del consorzio o
del gruppo che, però, potrà "inviare" il lavoratore, ai fini del progetto di inserimento, presso più
società del consorzio o del gruppo. In tal caso, il limite percentuale previsto dall'art. 54, comma 3,
sarà computato esclusivamente in capo alla singola società che risulta essere la datrice di lavoro
(Circ. Min. Lavoro n. 31/2004);
- associazioni professionali;
- associazioni socio-culturali;
- associazioni sportive;
- fondazioni;
- enti di ricerca, pubblici e privati;
- organizzazioni e associazioni di categoria.
Per poter assumere con questo contratto, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei
lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti.
Sono esclusi dal computo del 60% i lavoratori:
- dimessi;
- licenziati per giusta causa;
- i lavoratori che abbiano rifiutato la trasformazione del contratto di inserimento in contratto di
lavoro a tempo indeterminato;
- i lavoratori che non abbiano superato il periodo di prova e, infine, i contratti non trasformati a
tempo indeterminato nel numero massimo di quattro.
Il raggiungimento di questa misura si ottiene anche qualora il contratto sia stato trasformato prima della sua
naturale scadenza.
Tali modalità non trovano applicazione se nei 18 mesi precedenti sia scaduto un solo contratto di inserimento.
Non è prevista una percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con contratto di inserimento
(anche se questa potrà essere stabilita dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali).
Rimangono in vigore le disposizioni dettate dall'art. 20 della Legge 223/91 in materia di contratti di
reinserimento qualora le stesse siano più favorevoli. Per l'applicazione del disposto normativo dell'art. 20
citato, possono stipulare il contratto di inserimento lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi del
trattamento speciale di disoccupazione. I soggetti per cui risulta applicabile tale normativa sono i lavoratori
edili che hanno lavorato per almeno 18 mesi e che sono stati licenziati da aziende che operino in aree
nelle quali il CIPI accerta un alto tasso di disoccupazione conseguente al previsto completamento di impianti
industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni.
Forma e contenuti del contratto
Il contratto di inserimento può riguardare qualsiasi tipologia di lavoro. Riguardo all'orario di lavoro, essa può
essere stipulata anche in forma
part-time purchè la minor durata dell'attività lavorativa
non pregiudichi le finalità del contratto.
Il contratto di inserimento deve essere redatto per
iscritto e deve contenere il progetto
individuale.
L'eventuale carenza della forma scritta comporta la nullità del contratto ed il dipendente si intende assunto a
tempo indeterminato.
Esso deve indicare:
- la durata;
- la categoria di inquadramento;
- il progetto individuale di inserimento;
- l'eventuale periodo di prova;
- l'orario di lavoro;
- il trattamento di malattia e infortunio.
Il progetto individuale di inserimento
Come già detto, per poter stipulare il contratto di inserimento è necessaria la definizione, con il
consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, nel rispetto di quanto
stabilito dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, oppure all'interno di enti bilaterali.
Il fine è quello di adeguare le competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo. Le linee guida per
la definizione del progetto individuale di inserimento sono dettate dalla circolare del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali n. 31 del 21/7/2004.
Il
progetto è
parte integrante e sostanziale dello stesso contratto di lavoro e,
come quest'ultimo, deve essere redatto in forma
scritta pena la nullità dello stesso contratto.
In tal senso il contratto di inserimento si trasforma automaticamente in contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato.
L'accordo interconfederale 11 febbraio 2004, con efficacia transitoria fino alla definizione della materia da
parte dei singoli CCNL, specifica che nel progetto individuale di inserimento devono essere indicate:
- la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento o
reinserimento oggetto del contratto;
- la durata e le modalità della formazione.
Il progetto individuale di inserimento deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore inerente
l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica (da svolgersi nella fase iniziale del rapporto di
lavoro), di disciplina del rapporto di lavoro e di organizzazione aziendale.
La formazione teorica deve, inoltre, essere
accompagnata da successive fasi di addestramento specifico.
I soggetti abilitati alla formazione sono:
- l'imprenditore;
- i suoi preposti qualificati;
- un soggetto esterno con le competenze adeguate al tipo di formazione.
Gli esiti della formazione saranno riportati sul
libretto formativo previsto dal D. Lgs.276/2003
all'art. 2 e approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D. M. 10 ottobre 2005.
"
In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia
esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione delle finalità"
del contratto di inserimento, il datore di lavoro è tenuto a versare la
differenza tra la contribuzione
versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento superiore che sarebbe stato raggiunto
dal lavoratore alla fine del periodo di inserimento,
maggiorata del 100 per cento.
Il contratto di lavoro, però,
non si trasforma a tempo indeterminato.
La durata del contratto
Il contratto di inserimento, secondo l' art. 57 del D. Lgs. 276/2003, ha una durata non inferiore a 9 mesi e
non superiore a 18 mesi. Per i portatori di handicap psico-fisici la durata può arrivare fino a 3 anni.
Dal limite massimo di durata devono essere esclusi i periodi di:
- assenza per maternità;
- servizio di leva.
Il contratto di inserimento non può essere rinnovato tra le stesse parti (ma si può stipulare un nuovo contratto
di inserimento con un diverso datore di lavoro); inoltre, le eventuali proroghe non possono superare i limiti
stabiliti (18 o 36 mesi).
Nell'ipotesi di una durata effettiva del contratto di inserimento superiore al limite 18/36 mesi, lo stesso
si trasforma automaticamente in contratto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato.
La disciplina del rapporto di lavoro
al contratto di inserimento si applica la disciplina prevista per i contratti a tempo determinato (D.Lgs. 368/2001).
Le percentuali massime di lavoratori assunti con contratto di inserimento sono demandate ai CCNL.
Durante il rapporto di inserimento la categoria di inquadramento di un lavoratore
non può essere inferiore,
per più di due livelli rispetto ad un lavoratore già qualificato a parità di mansioni svolte.
Questa regola non si applica, salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali e territoriali,
alle donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche con un tasso di occupazione femminile inferiore
almeno del 20 per cento di quello maschile o con tasso di disoccupazione femminile superiore del 10 per
cento di quella maschile (Modifica inserita dalla L.80/05).
Gli assunti con contratto di inserimento non rientrano nel computo numerico previsto da leggi o contratti
collettivi per l'applicazione di particolari istituti.
Le agevolazioni
Le agevolazioni applicabili ai contratti di inserimento sono quelle previste dalla normativa in vigore in
materia di contratti di formazione e lavoro, nel rispetto del
regolamento CE n. 2204/2002.
Sono esclusi i benefici contributivi soltanto per i contratti stipulati con i soggetti di cui alla
lettera a) dell'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 276/2003 (giovani da 18 fino a 29 anni).
I benefici possono essere immediatamente concessi alle seguenti categorie:
- disoccupati di lunga durata da 29 anni fino a 32 anni di età;
- soggetti con più di 50 anni privi di un posto di lavoro;
- soggetti che non hanno lavorato nell'ultimo biennio e che intendono riprendere l'attività lavorativa;
- persone con grave handicap fisico ovvero psichico;
- donne residenti in località ad alto tasso di disoccupazione femminile identificate, per gli anni 2004,
2005 e 2006, con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nelle regioni del Lazio, Molise,
Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. In favore di queste aree l'INPS, con messaggio
n. 34105 dell'11 ottobre 2005, è intervenuta sui benefici contributivi previsti per le assunzioni con
contratto di reinserimento (art. 54 D.L.vo n. 276/2003).
Le agevolazioni di stato hanno valenza per ogni datore di lavoro se l'agevolazione contributiva è pari o
inferiore al 25%, mentre se superiore è necessario che:
- l'ammontare del beneficio, riferito al singolo rapporto di lavoro, non superi il 50% del costo
salariale annuo del lavoratore assunto e il 60% se si tratta di disabili;
- l'assunzione non rappresenti un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento
interessato.
- Ci sia la garanzia di continuità dell'impiego per almeno 12 mesi.
Il lavoratore assunto con contratto di inserimento deve occupare posti resi vacanti a seguito di:
- dimissioni volontarie;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale.
Le agevolazioni vengono applicate anche in altri casi particolari e cioè a soggetti che sono fruitori da
almeno 12 mesi del trattamento speciale di disoccupazione; essi sono:
- disoccupati da meno di 2 anni con riduzione contributiva pari al 75% per un periodo di 12 mesi;
- disoccupati da più di due anni ma da meno di 3 anni con riduzione contributiva pari al 75% per
un periodo di 24 mesi;
- disoccupati da più di 3 anni con riduzione contributiva pari al 75% per un periodo di 36 mesi.
In alternativa al tipo di riduzione contributiva di cui sopra, il
datore di lavoro può optare per
un'agevolazione pari alla metà della percentuale di riduzione contributiva limitatamente ad un periodo
pari al doppio dell'effettiva disoccupazione del lavoratore (massimo di 72 mesi).
al pari dei contratti di formazione è prevista anche una riduzione dei contributi INaIL pari alle deduzioni di
cui sopra in tema di contributi INPS.
Normative di Riferimento
| ANNO |
NUM. |
TIPO |
OGGETTO |
ALLEGATO |
| 2001 |
368 - 06/09/2001 |
Decreto Legislativo |
Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368: attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES (Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9/10/01) |
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|
| 2002 |
2204 - 12/12/2002 |
Regolamento |
Commissione CE, Regolamento 12 dicembre 2002, n.2204 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione |
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| 2003 |
276 - 10/09/2003 |
Decreto Legislativo |
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159) |
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| 2003 |
276 - 10/09/2003 |
Decreto Legislativo |
testo coordinato con le modifiche introdotte: dal D.Lgs del 6/10/ 2004, n. 251;della Sentenza n. 50/2005 della Corte Costituzionale;dalla Legge 14/05/2005, n. 80 |
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| 2004 |
251 - 06/10/2004 |
Decreto Legislativo |
Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro. |
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| 2004 |
31 - 31/07/2004 |
Circolare Ministeriale |
Contratti di inserimento lavorativo |
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| 2004 |
51 - 16/03/2004 |
Circolare |
Circolare INPS: Articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Contratto di Inserimento |
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| 2004 |
Accordo Interconfederale del 11/02/04 - 11/02/2004 |
Accordo |
DISCIPLINA TRANSITORIA PER I CONTRATTI DI INSERIMENTO |
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| 2005 |
- 17/11/2005 |
Decreto Ministeriale |
Contratti di inserimento lavorativo, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la definizione delle aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del venti per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del dieci per cento quello maschile. |
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| 2005 |
226 - 10/10/2005 |
Decreto Legislativo |
Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i). |
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|
| 2005 |
80 - 14/05/2005 |
Legge Nazionale |
Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali |
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| 2006 |
74 - 19/05/2006 |
Circolare Inps |
Contratto di inserimento (articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Decreto ministeriale previsto dall'art. 54, c. 1, lett. e). Ulteriori precisazioni e chiarimenti. Istruzioni contabili, variazioni al piano dei conti. |
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| 2009 |
88 - 09/07/2009 |
Circolare |
Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge 9 aprile 2009, n. 33 'conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi', pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009, in vigore dal 12 aprile 2009. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. |
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Modulistica di Riferimento
| MODULO |
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| Libretto formativo |
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| Modello progetto inserimento lavorativo 1 |
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| Modello progetto inserimento lavorativo 2 |
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| Schema contratto inserimento lavorativo |
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