Logo Provincia di Crotone Sito Istituzionale Cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Misura 3.1 POR CALABRIA 2000-2006

Menu di Personalizzazione


Logo Krlavoro Krlavoro - Si muove con te

ULTIMI AGGIORNAMENTI

» Visualizza gli aggiornamenti del sito delle ultime 24 ore

SESTANTE LAVORO

Sestante Lavoro

SPECIALE LEGGE BIAGI

Politiche del Lavoro - la riforma di Marco Biagi - Decreto Legislativo n. 276/2003
Il nuovo modello di organizzazione del mercato del lavoro e le nuove tipologie contrattuali

AREA DOCUMENTALE

IMPRESE

IMPIEGO

LAVORATORI

FORMAZIONE

Il Contratto di Inserimento

La definizione e la norma

Il contratto di inserimento, che sostituisce il "vecchio" contratto di formazione lavoro nel settore privato, è quel contratto che, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad uno specifico contesto lavorativo, mira all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di particolari categorie di lavoratori.
E' stato il decreto legislativo n. 276/03 al Titolo VI, Capo II, dall'art. 54 all'art. 59, che ha introdotto il contratto di inserimento. Successivamente, con la circolare n. 31 del 21 luglio 2004 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le istruzioni operative alla luce dell'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004 e dei recenti rinnovi contrattuali, nella logica di quanto previsto nel predetto decreto legislativo.

Caratteristiche

I destinatari

E' una nuova tipologia contrattuale destinata a inserire o a reinserire nel mercato del lavoro: Va aggiunto, inoltre, che, in presenza dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 54, il contratto di inserimento può essere utilizzato anche per favorire l'ingresso al mercato del lavoro di cittadini comunitari ed extracomunitari (Circ. Min. Lavoro n. 31/2004).

I datori di lavoro

Il contratto può essere stipulato per tutte le attività e per tutti i settori, esclusa la pubblica amministrazione.
I datori di lavoro che possono stipulare i contratti di inserimento sono: Per poter assumere con questo contratto, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti.
Sono esclusi dal computo del 60% i lavoratori: Il raggiungimento di questa misura si ottiene anche qualora il contratto sia stato trasformato prima della sua naturale scadenza.
Tali modalità non trovano applicazione se nei 18 mesi precedenti sia scaduto un solo contratto di inserimento.
Non è prevista una percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con contratto di inserimento (anche se questa potrà essere stabilita dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali).
Rimangono in vigore le disposizioni dettate dall'art. 20 della Legge 223/91 in materia di contratti di reinserimento qualora le stesse siano più favorevoli. Per l'applicazione del disposto normativo dell'art. 20 citato, possono stipulare il contratto di inserimento lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi del trattamento speciale di disoccupazione. I soggetti per cui risulta applicabile tale normativa sono i lavoratori edili che hanno lavorato per almeno 18 mesi e che sono stati licenziati da aziende che operino in aree nelle quali il CIPI accerta un alto tasso di disoccupazione conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni.

Forma e contenuti del contratto

Il contratto di inserimento può riguardare qualsiasi tipologia di lavoro. Riguardo all'orario di lavoro, essa può essere stipulata anche in forma part-time purchè la minor durata dell'attività lavorativa non pregiudichi le finalità del contratto.
Il contratto di inserimento deve essere redatto per iscritto e deve contenere il progetto individuale.
L'eventuale carenza della forma scritta comporta la nullità del contratto ed il dipendente si intende assunto a tempo indeterminato.
Esso deve indicare:

Il progetto individuale di inserimento

Come già detto, per poter stipulare il contratto di inserimento è necessaria la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, oppure all'interno di enti bilaterali. Il fine è quello di adeguare le competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo. Le linee guida per la definizione del progetto individuale di inserimento sono dettate dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31 del 21/7/2004.
Il progetto è parte integrante e sostanziale dello stesso contratto di lavoro e, come quest'ultimo, deve essere redatto in forma scritta pena la nullità dello stesso contratto. In tal senso il contratto di inserimento si trasforma automaticamente in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L'accordo interconfederale 11 febbraio 2004, con efficacia transitoria fino alla definizione della materia da parte dei singoli CCNL, specifica che nel progetto individuale di inserimento devono essere indicate: Il progetto individuale di inserimento deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore inerente l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica (da svolgersi nella fase iniziale del rapporto di lavoro), di disciplina del rapporto di lavoro e di organizzazione aziendale.
La formazione teorica deve, inoltre, essere accompagnata da successive fasi di addestramento specifico.
I soggetti abilitati alla formazione sono: Gli esiti della formazione saranno riportati sul libretto formativo previsto dal D. Lgs.276/2003 all'art. 2 e approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D. M. 10 ottobre 2005.
"In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione delle finalità" del contratto di inserimento, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore alla fine del periodo di inserimento, maggiorata del 100 per cento.
Il contratto di lavoro, però, non si trasforma a tempo indeterminato.

La durata del contratto

Il contratto di inserimento, secondo l' art. 57 del D. Lgs. 276/2003, ha una durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi. Per i portatori di handicap psico-fisici la durata può arrivare fino a 3 anni. Dal limite massimo di durata devono essere esclusi i periodi di: Il contratto di inserimento non può essere rinnovato tra le stesse parti (ma si può stipulare un nuovo contratto di inserimento con un diverso datore di lavoro); inoltre, le eventuali proroghe non possono superare i limiti stabiliti (18 o 36 mesi).
Nell'ipotesi di una durata effettiva del contratto di inserimento superiore al limite 18/36 mesi, lo stesso si trasforma automaticamente in contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

La disciplina del rapporto di lavoro

al contratto di inserimento si applica la disciplina prevista per i contratti a tempo determinato (D.Lgs. 368/2001).
Le percentuali massime di lavoratori assunti con contratto di inserimento sono demandate ai CCNL.
Durante il rapporto di inserimento la categoria di inquadramento di un lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli rispetto ad un lavoratore già qualificato a parità di mansioni svolte. Questa regola non si applica, salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali e territoriali, alle donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche con un tasso di occupazione femminile inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o con tasso di disoccupazione femminile superiore del 10 per cento di quella maschile (Modifica inserita dalla L.80/05).
Gli assunti con contratto di inserimento non rientrano nel computo numerico previsto da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari istituti.

Le agevolazioni

Le agevolazioni applicabili ai contratti di inserimento sono quelle previste dalla normativa in vigore in materia di contratti di formazione e lavoro, nel rispetto del regolamento CE n. 2204/2002.
Sono esclusi i benefici contributivi soltanto per i contratti stipulati con i soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 276/2003 (giovani da 18 fino a 29 anni).
I benefici possono essere immediatamente concessi alle seguenti categorie: Le agevolazioni di stato hanno valenza per ogni datore di lavoro se l'agevolazione contributiva è pari o inferiore al 25%, mentre se superiore è necessario che: Il lavoratore assunto con contratto di inserimento deve occupare posti resi vacanti a seguito di: Le agevolazioni vengono applicate anche in altri casi particolari e cioè a soggetti che sono fruitori da almeno 12 mesi del trattamento speciale di disoccupazione; essi sono: In alternativa al tipo di riduzione contributiva di cui sopra, il datore di lavoro può optare per un'agevolazione pari alla metà della percentuale di riduzione contributiva limitatamente ad un periodo pari al doppio dell'effettiva disoccupazione del lavoratore (massimo di 72 mesi).
al pari dei contratti di formazione è prevista anche una riduzione dei contributi INaIL pari alle deduzioni di cui sopra in tema di contributi INPS.


Normative di Riferimento
ANNO NUM. TIPO OGGETTO ALLEGATO
2001 368 - 06/09/2001 Decreto Legislativo Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368: attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES (Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9/10/01) Allegato di tipo pdf 26 KB
2002 2204 - 12/12/2002 Regolamento Commissione CE, Regolamento 12 dicembre 2002, n.2204 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione Allegato di tipo pdf 64 KB
2003 276 - 10/09/2003 Decreto Legislativo Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159) Allegato di tipo pdf 177 KB
2003 276 - 10/09/2003 Decreto Legislativo testo coordinato con le modifiche introdotte: dal D.Lgs del 6/10/ 2004, n. 251;della Sentenza n. 50/2005 della Corte Costituzionale;dalla Legge 14/05/2005, n. 80 Allegato di tipo pdf 349 KB
2004 251 - 06/10/2004 Decreto Legislativo Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro. Allegato di tipo pdf 39 KB
2004 31 - 31/07/2004 Circolare Ministeriale Contratti di inserimento lavorativo Allegato di tipo pdf 31 KB
2004 51 - 16/03/2004 Circolare Circolare INPS: Articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Contratto di Inserimento Allegato di tipo pdf 41 KB
2004 Accordo Interconfederale del 11/02/04 - 11/02/2004 Accordo DISCIPLINA TRANSITORIA PER I CONTRATTI DI INSERIMENTO Allegato di tipo pdf 31 KB
2005 - 17/11/2005 Decreto Ministeriale Contratti di inserimento lavorativo, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la definizione delle aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del venti per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del dieci per cento quello maschile. Allegato di tipo pdf 17 KB
2005 226 - 10/10/2005 Decreto Legislativo Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i). Allegato di tipo zip 201 KB
2005 80 - 14/05/2005 Legge Nazionale Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali Allegato di tipo pdf 28 KB
2006 74 - 19/05/2006 Circolare Inps Contratto di inserimento (articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Decreto ministeriale previsto dall'art. 54, c. 1, lett. e). Ulteriori precisazioni e chiarimenti. Istruzioni contabili, variazioni al piano dei conti. Allegato di tipo pdf 189 KB
2009 88 - 09/07/2009 Circolare Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge 9 aprile 2009, n. 33 'conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi', pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009, in vigore dal 12 aprile 2009. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Allegato di tipo pdf 188 KB



Modulistica di Riferimento
MODULO
Libretto formativo Icona allegato Rtf 0 KB        
Modello progetto inserimento lavorativo 1 Icona allegato Rtf 38 KB        
Modello progetto inserimento lavorativo 2 Icona allegato Rtf 24 KB        
Schema contratto inserimento lavorativo Icona allegato Rtf 26 KB        



Provincia di Crotone - Settore Mercato del Lavoro e F.P. - Copyright 2006 - Tutti i diritti sono riservati

| mappa del sito | note legali | credits |

[W3C XHTML 1.0 ] [ W3C CSS ] [ W3C WAI-AAA ]