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SPECIALE LEGGE BIAGI

Politiche del Lavoro - la riforma di Marco Biagi - Decreto Legislativo n. 276/2003
Il nuovo modello di organizzazione del mercato del lavoro e le nuove tipologie contrattuali

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Il Contratto di Lavoro Intermittente o Lavoro a Chiamata

La definizione e la norma

Il contratto di lavoro intermittente è un contratto in base al quale un lavoratore si metta a disposizione di un datore di lavoro, che ne potrà utilizzare la prestazione lavorativa "a chiamata", a seconda delle necessità, nel rispetto di un periodo minimo di preavviso. Questo tipo di contratto è disciplinato dall'art. 33 all'art. 40 del D. L.vo n. 276/2003; con la Circolare, poi, n. 4 del 2 febbraio 2005, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inteso fornire le prime interpretazioni applicative relative al contratto di lavoro intermittente.

Caratteristiche

Il contratto di lavoro intermittente si inquadra come un vero e proprio lavoro dipendente. La norma prevede che questo tipo di contratto può essere stipulato sia a tempo determinato che a tempo determinato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo.
Esso può essere considerato un'alternativa al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato e al part-time verticale. Esistono, infatti, delle differenze sia con l'uno che con l'altro. A differenza del contratto di somministrazione dove l'accordo per la prestazione lavorativa viene fatto con la società di somministrazione, nel contratto di lavoro a chiamata l'accordo viene fatto direttamente con il lavoratore. Inoltre, nel contratto part-time la collocazione temporale della prestazione lavorativa è obbligatoria, mentre nel contratto di lavoro intermittente la collocazione non è esattamente individuata.
La caratteristica principale è l'alternarsi di fasi in cui non vi è effettiva prestazione lavorativa ma semplice attesa del lavoratore alla chiamata (cioè la cosiddetta disponibilità) e fasi in cui vi è prestazione effettiva di lavoro.
Sulla base dell'obbligo di rispondere alla chiamata si possono quindi individuare due diverse tipologie di lavoro intermittente:

Campo di applicazione

La stipulazione del contratto di lavoro intermittente può essere conclusa da: Con la Legge 14 maggio 2005, n. 80 è stata confermata la possibilità, inizialmente sperimentale, di stipulare il contratto con:

Le esclusioni

Non è consentito il ricorso al lavoro intermittente nei casi di:

Forma e contenuti del contratto

L'art. 35 D. Lgs. 276/03 stabilisce che il contratto di lavoro intermittente deve risultare in forma scritta ai fini della prova e deve contenere l'indicazione di una serie di elementi: Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 276/03, non si è obbligati ad inserire nel contratto l'orario o la collocazione temporale della prestazione lavorativa (come già anticipato).
Nell'indicare gli elementi di contenuto del contratto di lavoro intermittente, vanno, poi, recepite, ove previste, le indicazioni contenute nei contratti collettivi.
Salve altre disposizioni dei contratti collettivi, il datore di lavoro è, inoltre, tenuto ad informare ogni anno le rappresentanze sindacali aziendali, se esistono, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
Deve dare, anche, comunicazioni all'INAIL e al Centro per l'Impiego, riguardo alle assunzioni, entro 5 giorni, o alle cessazioni del rapporto di lavoro intermittente.

Retribuzione e indennità di disponibilità

L'art. 38 del D. Lgs. 276/03 stabilisce che nel periodo in cui vi è effettiva prestazione di lavoro il lavoratore intermittente non deve ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente inferiore a quello di altro dipendente di pari livello, a parità di mansioni svolte. Tale trattamento è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, per quanto riguarda: Per il periodo di disponibilità alla chiamata, il lavoratore non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati nè matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità di cui all'art. 36 del citato decreto.
Nel periodo di inattività, nel caso in cui il lavoratore si sia impegnato a rispondere alla chiamata, per i periodi in cui ha garantito la propria disponibilità in attesa di utilizzazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli un'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie. L'importo dell'indennità è stabilito dai contratti collettivi di lavoro, in misura non inferiore a quanto previsto (e periodicamente aggiornato) con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
A tale proposito, con il Decreto 10 marzo 2004, il Ministero del Lavoro ha stabilito che: Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi durante particolari periodi dell'anno: L'indennità di disponibilità è corrisposta al lavoratore solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro e per i periodi nei quali il lavoratore si è messo a disposizione.
Il lavoratore non matura il diritto all'indennità di disponibilità nel periodo di malattia oppure di altro impedimento giustificato che renda impossibile la risposta alla chiamata. In questi casi il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il datore di lavoro sulla durata dell'impedimento. Se ciò non avviene, il lavoratore perde il diritto a percepire l'indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale. Il rifiuto di rispondere alla chiamata senza giustificato motivo, invece, crea i presupposti per la risoluzione del contratto, per la restituzione della quota di indennità di disponibilità, percepita dal lavoratore nel periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, e per il risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, da quello individuale.

Trattamento contributivo e fiscale

Il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi, oltre che sull'importo della retribuzione corrisposta, sull'effettivo ammontare della indennità di disponibilità, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
Ai fini previdenziali, il lavoratore può riscattare i periodi di "non lavoro" versando le differenze contributive rispetto alla retribuzione "convenzionale". Così come per i periodi coperti da contribuzione obbligatoria in cui abbia percepito una retribuzione ovvero abbia beneficiato dell'indennità di disponibilità, il lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente può, a domanda, versare la contribuzione.

Il computo dei lavoratori

L'art. 39 afferma che il lavoratore a chiamata va computato nell'organico dell'impresa, ai fini previsti dalla normativa vigente per l'applicazione di particolari istituti, in proporzione all'orario svolto effettivamente: il calcolo va riferito al semestre.


Normative di Riferimento
ANNO NUM. TIPO OGGETTO ALLEGATO
2003 276 - 10/09/2003 Decreto Legislativo testo coordinato con le modifiche introdotte: dal D.Lgs del 6/10/ 2004, n. 251;della Sentenza n. 50/2005 della Corte Costituzionale;dalla Legge 14/05/2005, n. 80 Allegato di tipo pdf 349 KB
2004 0 - 23/10/2004 Decreto Ministeriale Individuazione, in via provvisoriamente sostitutiva, della contrattazione collettiva dei casi di ricorso al lavoro intermittente, ai settembre 2003, n. 276. Allegato di tipo pdf 12 KB
2004 0 - 30/12/2004 Decreto Ministeriale Indennità contratto lavoro intermittente Allegato di tipo pdf 16 KB
2004 251 - 06/10/2004 Decreto Legislativo Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro. Allegato di tipo pdf 39 KB
2005 4 - 03/02/2005 Circolare Ministeriale Lavoro intermittente, articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Chiarimenti e indicazioni operative. Allegato di tipo pdf 25 KB
2005 80 - 14/05/2005 Legge Nazionale Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali Allegato di tipo pdf 28 KB



Modulistica di Riferimento
MODULO
Schema contratto lavoro intermittente Icona allegato Rtf 33 KB        



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