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SPECIALE LEGGE BIAGI

Politiche del Lavoro - la riforma di Marco Biagi - Decreto Legislativo n. 276/2003
Il nuovo modello di organizzazione del mercato del lavoro e le nuove tipologie contrattuali

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Lavoro Ripartito o Job Sharing

La definizione e la norma

E' uno speciale contratto di lavoro subordinato mediate il quale due lavoratori, legati da un vincolo di solidarietà, assumono "in blocco" l'adempimento di un'unica e identica obbligazione lavorativa.
Con la circolare n. 43 del 7 Aprile 1998 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva chiarito alcuni dubbi circa la disciplina giuridica del "job sharing" o "lavoro in coppia" attribuendo allo stesso piena legittimità nel nostro ordinamento giuridico e distinguendolo dal lavoro a tempo parziale.
Entrando in vigore il D.Lgs.276/03 di attuazione della Legge 30/03 di riforma del mercato del lavoro, il lavoro ripartito è stato regolamentato legislativamente dall'art. 41 all'art. 45.

Caratteristiche

La clausola della solidarietà

Il contratto di lavoro ripartito prevede che i contraenti siano da una parte il datore di lavoro e dall'altra non un unico lavoratore ma due che devono garantire insieme una prestazione di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato.
Una caratteristica di questo tipo di contratto è il vincolo di solidarietà, in virtù del quale i due lavoratori possono, modificare consensualmente la distribuzione dell'orario di lavoro (fatti salvi accordi contrari derivanti dalla contrattazione collettiva), possono gestirsi, in completa autonomia, la ripartizione del lavoro, dividendosi le mansioni o sostituendosi fra loro.
Ogni lavoratore, pur svolgendo una determinata quota di lavoro, resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa e quindi, se uno dei due non può eseguire la prestazione, questa deve essere soddisfatta dall'altro.
Nel caso di impossibilità di eseguire la prestazione da parte di uno o di entrambi i coobbligati, è ammessa la sostituzione con terze persone previo il consenso del datore di lavoro; in tal caso, quest'ultimo è tenuto ad attivare tutte le procedure connesse all'assunzione, sia pure a termine, dell'altro dipendente.
Nel caso di impossibilità a fornire la prestazione da parte di entrambi i lavoratori obbligati, trova applicazione l'art. 1256 che estingue l'obbligazione quando per causa non imputabile al debitore, la stessa diviene impossibile, salvo diversa intesa fra le parti. Ovviamente, se l'impossibilità ha natura temporanea (es. malattia) il rapporto non si estingue.
La clausola di solidarietà è fondamentale in questo tipo di contratto poichè sia nel caso di licenziamento sia in quello di dimissioni, anche se riguardante uno solo dei due lavoratori, l'estinzione del contratto riguarderà la prestazione di entrambi. Tale disposizione, contenuta nel comma 5 dell'art. 41 D. Lgs. 276/03, non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile.
I vantaggi che può avere il datore di lavoro da tale forma di rapporto potrebbero esser riconducibili ad una maggiore intensità e produttività del lavoro ed alla riduzione dell'assenteismo per malattia.
I vantaggi, invece,che potrebbe avere il lavoratore da tale forma di rapporto potrebbero essere rappresentati da una migliore gestione dei tempi di vita e di lavoro.

Forma e contenuto del contratto

Il contratto di lavoro ripartito, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 276/03 va stipulato in forma scritta non ai fini sostanziali ma per la prova dei seguenti elementi: I contratti stipulati in precedenza all'entrata in vigore del D. Lgs. 276/03 rimangono validi anche se conclusi verbalmente.

Applicazione e trattamento economico e normativo

Si può applicare a tutti i lavoratori e datori di lavoro ad eccezione della Pubblica Amministrazione.
La regolamentazione del lavoro ripartito e' demandata alla contrattazione collettiva nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto in esame. In assenza di contratti collettivi, nel caso di prestazioni rese a favore di un datore di lavoro, si applicano, in quanto compatibili, le regole ordinarie che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato (art. 43 D. Lgs. 276/03).
L'art. 44 del D. Lgs. 276/03 precisa che, fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, per i periodi lavorati, il lavoratore ripartito non deve ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto ad un lavoratore dello stesso livello, a parità di mansioni. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori è proporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita, per quanto riguarda: Ciascun lavoratore, inoltre, ha diritto a partecipare nel limite complessivo di 10 ore annue alle assemblee sindacali. Il trattamento economico relativo a tali ore verrà ripartito tra i lavoratori in maniera proporzionale all'entità della prestazione effettivamente eseguita da ciascuno.
L'art. 45 del D. Lgs. 276/03 precisa che, ai fini previdenziali e assistenziali (accreditamento dei contributi ed erogazione delle prestazioni), per i prestatori di lavoro ripartito valgono le regole del lavoro a tempo parziale (Circ. Min. lav. N.43/1998).
A differenza dei lavoratori part-time, ai lavoratori di lavoro ripartito non spetta la contribuzione per gli assegni al nucleo familiare. Rimane fermo il loro diritto a percepire tali assegni che vengono erogati secondo i criteri dettati per i lavoratori a tempo parziale.
Proprio per l'estrema variabilità dell'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore, il calcolo delle prestazioni e dei contributi dovrà essere effettuato mese per mese, salvo conguaglio a fine anno in relazione all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
Ai fini pensionistici, gli anni prestati ad orario ridotto sono conteggiati come anni a lavoro pieno, previo il versamento del minimale.


Normative di Riferimento
ANNO NUM. TIPO OGGETTO ALLEGATO
1998 43 - 06/04/1998 Circolare Ministeriale Circolare 7 aprile 1998, n. 43 del Ministero del lavoro: Chiarimenti in merito al cosiddetto contratto di lavoro ripartito - job sharing. Allegato di tipo pdf 18 KB
2003 276 - 10/09/2003 Decreto Legislativo Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159) Allegato di tipo pdf 177 KB
2009 88 - 09/07/2009 Circolare Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge 9 aprile 2009, n. 33 'conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi', pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009, in vigore dal 12 aprile 2009. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Allegato di tipo pdf 188 KB



Modulistica di Riferimento
MODULO
Schema contratto lavoro ripartito Icona allegato Rtf 24 KB        



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