Lavoro Ripartito o Job Sharing
La definizione e la norma
E' uno speciale contratto di lavoro subordinato mediate il quale due lavoratori, legati da un vincolo di
solidarietà, assumono "in blocco" l'adempimento di un'unica e identica obbligazione lavorativa.
Con la circolare n. 43 del 7 Aprile 1998 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva chiarito alcuni
dubbi circa la disciplina giuridica del "job sharing" o "lavoro in coppia" attribuendo allo stesso piena
legittimità nel nostro ordinamento giuridico e distinguendolo dal lavoro a tempo parziale.
Entrando in vigore il D.Lgs.276/03 di attuazione della Legge 30/03 di riforma del mercato del lavoro, il lavoro
ripartito è stato regolamentato legislativamente dall'art. 41 all'art. 45.
Caratteristiche
La clausola della solidarietà
Il contratto di lavoro ripartito prevede che i contraenti siano da una parte il datore di lavoro e dall'altra
non un unico lavoratore ma due che devono garantire insieme una prestazione di lavoro. Il rapporto di lavoro può
essere stipulato a
termine o a
tempo indeterminato.
Una caratteristica di questo tipo di contratto è il vincolo di
solidarietà, in virtù del quale i
due lavoratori possono, modificare consensualmente la distribuzione dell'orario di lavoro (fatti salvi accordi
contrari derivanti dalla contrattazione collettiva), possono gestirsi, in completa autonomia, la ripartizione
del lavoro, dividendosi le mansioni o sostituendosi fra loro.
Ogni lavoratore, pur svolgendo una determinata quota di lavoro, resta personalmente e direttamente responsabile
dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa e quindi, se uno dei due non può eseguire la prestazione,
questa deve essere soddisfatta dall'altro.
Nel caso di impossibilità di eseguire la prestazione da parte di uno o di entrambi i coobbligati, è ammessa la
sostituzione con terze persone previo il consenso del datore di lavoro; in tal caso, quest'ultimo è tenuto ad
attivare tutte le procedure connesse all'assunzione, sia pure a termine, dell'altro dipendente.
Nel caso di impossibilità a fornire la prestazione da parte di entrambi i lavoratori obbligati, trova applicazione
l'art. 1256 che estingue l'obbligazione quando per causa non imputabile al debitore, la stessa diviene impossibile,
salvo diversa intesa fra le parti. Ovviamente, se l'impossibilità ha natura temporanea (es. malattia) il
rapporto non si estingue.
La clausola di solidarietà è fondamentale in questo tipo di contratto poichè sia nel caso di licenziamento sia
in quello di dimissioni, anche se riguardante uno solo dei due lavoratori, l'estinzione del contratto riguarderà
la prestazione di entrambi. Tale disposizione, contenuta nel comma 5 dell'art. 41 D. Lgs. 276/03, non trova
applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad
adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito
si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile.
I vantaggi che può avere il datore di lavoro da tale forma di rapporto potrebbero esser riconducibili ad una
maggiore intensità e produttività del lavoro ed alla riduzione dell'assenteismo per malattia.
I vantaggi, invece,che potrebbe avere il lavoratore da tale forma di rapporto potrebbero essere rappresentati da
una migliore gestione dei tempi di vita e di lavoro.
Forma e contenuto del contratto
Il contratto di lavoro ripartito, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 276/03 va stipulato in forma scritta non ai
fini sostanziali ma per la
prova dei seguenti elementi:
- quanto e quando il lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale venga svolto da ciascuno dei
lavoratori secondo gli accordi intercorsi e ferma restando la possibilità per gli stessi coobbligati di
sostituirsi, di variare o modificare consensualmente l'orario di lavoro, la collocazione temporale e
la distribuzione dell'orario di lavoro (che deve essere comunicato al datore con cadenza almeno
settimanale, al fine di certificare le assenze);
- il luogo di lavoro;
- il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;
- le eventuali misure di sicurezza specifiche per l'attività lavorativa svolta dedotta dal contratto.
I contratti stipulati in precedenza all'entrata in vigore del D. Lgs. 276/03 rimangono validi anche se conclusi
verbalmente.
Applicazione e trattamento economico e normativo
Si può applicare a tutti i lavoratori e datori di lavoro ad eccezione della Pubblica Amministrazione.
La regolamentazione del lavoro ripartito e' demandata alla contrattazione collettiva nel rispetto delle
previsioni contenute nel decreto in esame. In assenza di contratti collettivi, nel caso di prestazioni rese a
favore di un datore di lavoro, si applicano, in quanto compatibili, le regole ordinarie che disciplinano il
rapporto di lavoro subordinato (art. 43 D. Lgs. 276/03).
L'art. 44 del D. Lgs. 276/03 precisa che, fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti
dalla legislazione vigente, per i periodi lavorati, il lavoratore ripartito non deve ricevere un trattamento
economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto ad un lavoratore dello stesso livello,
a parità di mansioni. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori è proporzionato alla prestazione
lavorativa effettivamente eseguita, per quanto riguarda:
- l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa;
- le ferie;
- i trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità e congedi
parentali.
Ciascun lavoratore, inoltre, ha diritto a partecipare nel limite complessivo di 10 ore annue alle assemblee
sindacali. Il trattamento economico relativo a tali ore verrà ripartito tra i lavoratori in maniera proporzionale
all'entità della prestazione effettivamente eseguita da ciascuno.
L'art. 45 del D. Lgs. 276/03 precisa che, ai fini previdenziali e assistenziali (accreditamento dei contributi
ed erogazione delle prestazioni), per i prestatori di lavoro ripartito valgono le regole del lavoro a tempo
parziale (Circ. Min. lav. N.43/1998).
A differenza dei lavoratori part-time, ai lavoratori di lavoro ripartito non spetta la contribuzione per gli
assegni al nucleo familiare. Rimane fermo il loro diritto a percepire tali assegni che vengono erogati secondo
i criteri dettati per i lavoratori a tempo parziale.
Proprio per l'estrema variabilità dell'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore, il calcolo delle prestazioni
e dei contributi dovrà essere effettuato mese per mese, salvo conguaglio a fine anno in relazione all'effettivo
svolgimento della prestazione lavorativa.
Ai fini pensionistici, gli anni prestati ad orario ridotto sono conteggiati come anni a lavoro pieno, previo il
versamento del minimale.
Normative di Riferimento
| ANNO |
NUM. |
TIPO |
OGGETTO |
ALLEGATO |
| 1998 |
43 - 06/04/1998 |
Circolare Ministeriale |
Circolare 7 aprile 1998, n. 43 del Ministero del lavoro: Chiarimenti in merito al cosiddetto contratto di lavoro ripartito - job sharing. |
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| 2003 |
276 - 10/09/2003 |
Decreto Legislativo |
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159) |
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| 2009 |
88 - 09/07/2009 |
Circolare |
Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge 9 aprile 2009, n. 33 'conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi', pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009, in vigore dal 12 aprile 2009. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. |
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Modulistica di Riferimento
| MODULO |
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| Schema contratto lavoro ripartito |
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