Logo Provincia di Crotone Sito Istituzionale Cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Misura 3.1 POR CALABRIA 2000-2006

Menu di Personalizzazione


Logo Krlavoro Krlavoro - Si muove con te

ULTIMI AGGIORNAMENTI

» Visualizza gli aggiornamenti del sito delle ultime 24 ore

IMPRENDITORIA FEMMINILE

Imprenditoria Femminile

SESTANTE LAVORO

Sestante Lavoro

SPECIALE LEGGE BIAGI

Politiche del Lavoro - la riforma di Marco Biagi - Decreto Legislativo n. 276/2003
Il nuovo modello di organizzazione del mercato del lavoro e le nuove tipologie contrattuali

AREA DOCUMENTALE

IMPRESE

IMPIEGO

LAVORATORI

FORMAZIONE

Prestazioni Occasionali

La definizione e la norma

L'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 e l'art. 4 della legge n. 30 hanno, per la prima volta, dato una definizione legale delle prestazioni occasionali di lavoro autonomo. Si debbono intendere quali prestazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore, nell'anno solare, a trenta giorni con lo stesso committente; il compenso complessivo annuo che il prestatore percepisce dallo stesso committente non deve superare i 5.000 Euro. La definizione del lavoratore occasionale viene ribadita anche nella Circolare 6 luglio 2004, n. 103.

Caratteristiche

I vincoli

La prestazione occasionale è un tipo di collaborazione non subordinata per lavori meramente saltuari. Proprio per la sua "limitata portata", la prestazione occasionale si distingue da quella di tipo accessorio, resa da particolari categorie di soggetti, e dall'attività di lavoro autonomo vero e proprio, mancando un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni. Per questo motivo, la collaborazione occasionale non è soggetta all'obbligo contributivo presso la gestione separata INPS.
Nell'ipotesi in cui la collaborazione occasionale perda i suoi requisiti (svolgimento dell'attività per periodi non superiori a 30 giorni per anno solare e compenso non superiore a € 5.000 per anno solare per ciascun committente), troveranno applicazione o il lavoro a progetto (se c'è l'elemento della coordinazione) oppure il lavoro autonomo (per più prestazioni abituali). In questi casi ci sarà l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS e il pagamento dei relativi contributi.

Soggetti esclusi

L'art. 61 del D. Lgs. esclude da questo tipo di rapporto di lavoro i seguenti soggetti:

Applicazione

Al contrario di quanto previsto per i contratti di lavoro occasionale di tipo accessorio, i contratti di lavoro occasionale possono essere applicati a qualsiasi tipologia di attività lavorativa.

Perdita dei requisiti

Nel caso in cui venga superato il parametro temporale del limite dei 30 giorni o quello economico del limite retributivo annuale di 5000 euro, troveranno applicazione, rispettivamente, le disposizioni previste dall'art. 61 del D.Lgs 276/2003 e dalla Circ. 9/2004.
Pertanto, se, nel rapporto tra committente e collaboratore, è ravvisabile un certo grado di continuità si applicano le disposizioni previste per il lavoro a progetto dall'art 61 comma 1 D.L.gs. 276/2003.
Nell'ipotesi in cui, invece, il collaboratore percepisce un compenso superiore a 5.000 euro da uno stesso committente nel medesimo anno solare, ma per una o più prestazioni del tutto singolari ed episodiche, non riconducibili quindi ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro, si applicherà la disciplina del contratto d'opera di cui all'art. 2222 del codice civile.
In entrambi i casi, nell'ipotesi di superamento del limite annuo retributivo di 5.000 euro e a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali, il collaboratore ha l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla L. 335/95 e al pagamento dei relativi contributi (Circ.9/2004).

Tassazione fiscale e previdenziale

I collaboratori occasionali sono iscritti alla gestione separata INPS solo qualora il loro reddito annuo derivante da attività di collaborazione sia superiore a 5.000 euro. In questo caso ad essi si applicano le stesse disposizioni previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
Con messaggio n. 36780 dell'8/11/2005, l'INPS ha precisato che il lavoratore iscritto alla gestione separata INPS non deve iscriversi nuovamente nel momento in cui cambia committente. Al contrario, qualora intraprenda un'attività di lavoro autonomo in qualità di professionista non iscritto ad albi o casse professionali, è tenuto ad una nuova iscrizione versando in proprio la relativa contribuzione.
Il lavoratore occasionale presta la propria attività dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d'acconto del 20%. Naturalmente il pagamento del corrispettivo non esaurisce tutti gli obblighi fiscali del lavoratore che dovrà pagare, sui propri guadagni complessivi, l'integrazione della aliquota Irpef legata al raggiungimento di specifici scaglioni di reddito.
Per quanto riguarda la contribuzione alla gestione separata INPS, con la circolare n.8 del 27 gennaio 2005, dal 1 gennaio 2005 si applicano le seguenti aliquote a seconda dei casi: Considerato che gli iscritti alla Gestione separata, privi di altra tutela previdenziale, devono versare un contributo aggiuntivo dello 0,50% (art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997) per finanziare limitate prestazioni assistenziali (indennità di maternità, l'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero e l'assegno per il nucleo familiare) l'aliquota complessiva risulta pari al 18% e, per la quota di reddito eccedente il predetto limite di € 38.641,00, al 19%.
Per tutte le fasce di contribuzione il massimale annuo di reddito è fissato in € 84.049,00. Sul reddito che eccede questo importo massimo non si applica l'aliquota contributiva e, pertanto, non si deve pagare alcun contributo previdenziale.


20/10/2008 - Speciale Lavoro accessorio 34 KB
17/07/2009 - Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge 9 aprile 2009, n. 33 'conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi' 188 KB



Notice: Undefined variable: richiesta in /srv/www/clients/client0/web15/web/impiego/legge_biagi/norme_riferimento.php on line 47

Notice: Undefined variable: richiesta in /srv/www/clients/client0/web15/web/impiego/legge_biagi/norme_riferimento.php on line 47

Notice: Undefined variable: richiesta in /srv/www/clients/client0/web15/web/impiego/legge_biagi/norme_riferimento.php on line 47

Notice: Undefined variable: richiesta in /srv/www/clients/client0/web15/web/impiego/legge_biagi/norme_riferimento.php on line 47

Notice: Undefined variable: richiesta in /srv/www/clients/client0/web15/web/impiego/legge_biagi/norme_riferimento.php on line 47
Normative di Riferimento
ANNO NUM. TIPO OGGETTO ALLEGATO
2003 276 - 10/09/2003 Decreto Legislativo Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159) Allegato di tipo pdf 177 KB
2004 1 - 08/01/2004 Circolare Ministeriale Disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto come previsto dal D. Lgs 276/03 Allegato di tipo pdf 109 KB
2004 103 - 06/07/2004 Circolare Legge 24 novembre 2003, n. 326. Art. 44. Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e incaricati alle vendite a domicilio. Chiarimenti. Allegato di tipo pdf 213 KB
2004 9 - 09/01/2004 Circolare D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276. Artt. 61 e seguenti. Lavoro a progetto.Legge 24 novembre 2003, n.326. Art.44. Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e incaricati delle vendite a domicilio Allegato di tipo pdf 155 KB
2009 88 - 09/07/2009 Circolare Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge 9 aprile 2009, n. 33 'conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi', pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009, in vigore dal 12 aprile 2009. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Allegato di tipo pdf 188 KB



Modulistica di Riferimento
MODULO
Modello domanda iscrizione gestione separata   Icona allegato Pdf 102 KB      



Provincia di Crotone - Settore Mercato del Lavoro e F.P. - Copyright 2006 - Tutti i diritti sono riservati

| mappa del sito | note legali | Privacy policy | credits |

[W3C XHTML 1.0 ] [ W3C CSS ] [ W3C WAI-AAA ]