Prestazioni Occasionali
La definizione e la norma
L'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 e l'art. 4 della legge n. 30 hanno, per la prima volta, dato una definizione legale
delle prestazioni occasionali di lavoro autonomo. Si debbono intendere quali prestazioni occasionali i rapporti di
durata complessiva non superiore, nell'anno solare, a trenta giorni con lo stesso committente; il compenso
complessivo annuo che il prestatore percepisce dallo stesso committente non deve superare i 5.000 Euro. La
definizione del lavoratore occasionale viene ribadita anche nella Circolare 6 luglio 2004, n. 103.
Caratteristiche
I vincoli
La prestazione occasionale è un tipo di collaborazione non subordinata per lavori meramente saltuari. Proprio per
la sua "limitata portata", la prestazione occasionale si distingue da quella di tipo accessorio, resa da
particolari categorie di soggetti, e dall'attività di lavoro autonomo vero e proprio, mancando un coordinamento
ed una continuità nelle prestazioni. Per questo motivo, la collaborazione occasionale non è soggetta all'obbligo
contributivo presso la gestione separata INPS.
Nell'ipotesi in cui la collaborazione occasionale perda i suoi requisiti (svolgimento dell'attività per periodi
non superiori a 30 giorni per anno solare e compenso non superiore a € 5.000 per anno solare per ciascun
committente), troveranno applicazione o il lavoro a progetto (se c'è l'elemento della coordinazione) oppure il
lavoro autonomo (per più prestazioni abituali). In questi casi ci sarà l'obbligo di iscrizione alla
gestione separata INPS e il pagamento dei relativi contributi.
Soggetti esclusi
L'art. 61 del D. Lgs. esclude da questo tipo di rapporto di lavoro i seguenti soggetti:
- i professionisti intellettuali, con iscrizione ad apposito albo;
- coloro che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con associazioni o società
sportive associate a federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI;
- i dipendenti di pubbliche amministrazioni;
- i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
- i partecipanti a collegi e commissioni.
Applicazione
Al contrario di quanto previsto per i contratti di lavoro occasionale di tipo accessorio, i contratti di
lavoro occasionale possono essere applicati a
qualsiasi tipologia di attività lavorativa.
Perdita dei requisiti
Nel caso in cui venga superato il parametro temporale del limite dei 30 giorni o quello economico del
limite retributivo annuale di 5000 euro, troveranno applicazione, rispettivamente, le disposizioni previste
dall'art. 61 del D.Lgs 276/2003 e dalla Circ. 9/2004.
Pertanto, se, nel rapporto tra committente e collaboratore, è ravvisabile un certo grado di continuità si
applicano le disposizioni previste per il lavoro a progetto dall'art 61 comma 1 D.L.gs. 276/2003.
Nell'ipotesi in cui, invece, il collaboratore percepisce un compenso superiore a 5.000 euro da uno stesso
committente nel medesimo anno solare, ma per una o più prestazioni del tutto singolari ed episodiche,
non riconducibili quindi ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro, si applicherà la disciplina
del contratto d'opera di cui all'art. 2222 del codice civile.
In entrambi i casi, nell'ipotesi di superamento del limite annuo retributivo di 5.000 euro e a prescindere dal
numero dei committenti delle prestazioni occasionali, il collaboratore ha l'obbligo di iscrizione alla
gestione separata Inps di cui alla L. 335/95 e al pagamento dei relativi contributi (Circ.9/2004).
Tassazione fiscale e previdenziale
I collaboratori occasionali sono iscritti alla gestione separata INPS solo qualora il loro reddito annuo derivante
da attività di collaborazione sia superiore a 5.000 euro. In questo caso ad essi si applicano le stesse
disposizioni previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
Con messaggio n. 36780 dell'8/11/2005, l'INPS ha precisato che il lavoratore iscritto alla gestione separata
INPS non deve iscriversi nuovamente nel momento in cui cambia committente. Al contrario, qualora intraprenda
un'attività di lavoro autonomo in qualità di professionista non iscritto ad albi o casse professionali, è tenuto
ad una nuova iscrizione versando in proprio la relativa contribuzione.
Il lavoratore occasionale presta la propria attività dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a
ritenuta d'acconto del 20%. Naturalmente il pagamento del corrispettivo non esaurisce tutti gli obblighi
fiscali del lavoratore che dovrà pagare, sui propri guadagni complessivi, l'integrazione della aliquota Irpef
legata al raggiungimento di specifici scaglioni di reddito.
Per quanto riguarda la contribuzione alla gestione separata INPS, con la circolare n.8 del 27 gennaio 2005,
dal 1 gennaio 2005 si applicano le seguenti aliquote a seconda dei casi:
- 17,50% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, fino ad un reddito pari a € 38.641,00;
- 18,50% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, sui redditi oltre € 38.641,00.
Considerato che gli iscritti alla Gestione separata, privi di altra tutela previdenziale, devono versare un
contributo aggiuntivo dello 0,50% (art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997) per finanziare limitate prestazioni
assistenziali (indennità di maternità, l'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero e l'assegno per
il nucleo familiare) l'aliquota complessiva risulta pari al 18% e, per la quota di reddito eccedente il predetto
limite di € 38.641,00, al 19%.
Per tutte le fasce di contribuzione il massimale annuo di reddito è fissato in € 84.049,00. Sul reddito
che eccede questo importo massimo non si applica l'aliquota contributiva e, pertanto, non si deve pagare alcun
contributo previdenziale.
20/10/2008 -
Speciale Lavoro accessorio 34 KB
17/07/2009 -
Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge 9 aprile 2009, n. 33 'conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi' 188 KB
Normative di Riferimento
| ANNO |
NUM. |
TIPO |
OGGETTO |
ALLEGATO |
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| 2003 |
276 - 10/09/2003 |
Decreto Legislativo |
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159) |
177 KB
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| 2004 |
1 - 08/01/2004 |
Circolare Ministeriale |
Disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto come previsto dal D. Lgs 276/03 |
109 KB
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| 2004 |
103 - 06/07/2004 |
Circolare |
Legge 24 novembre 2003, n. 326. Art. 44. Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e incaricati alle vendite a domicilio. Chiarimenti. |
213 KB
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| 2004 |
9 - 09/01/2004 |
Circolare |
D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276. Artt. 61 e seguenti. Lavoro a progetto.Legge 24 novembre 2003, n.326. Art.44. Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e incaricati delle vendite a domicilio |
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| 2009 |
88 - 09/07/2009 |
Circolare |
Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge 9 aprile 2009, n. 33 'conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi', pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009, in vigore dal 12 aprile 2009. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. |
188 KB
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Modulistica di Riferimento
| MODULO |
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| Modello domanda iscrizione gestione separata |
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102 KB
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