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SESTANTE LAVORO

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SPECIALE LEGGE BIAGI

Politiche del Lavoro - la riforma di Marco Biagi - Decreto Legislativo n. 276/2003
Il nuovo modello di organizzazione del mercato del lavoro e le nuove tipologie contrattuali

AREA DOCUMENTALE

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Il Lavoro a Progetto

La definizione e la norma

L'istituto della collaborazione coordinata e continuativa non ha mai avuto una corretta normativa lavoristica che era stata sostituita da quella fiscale e previdenziale.
La circolare n.1/2004 emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha dato attuazione a quanto previsto dagli artt. 61- 69 del D.Lgs. 276/03, dedicati alla tipologia contrattuale del lavoro a progetto e del lavoro occasionale. Essa ha dettato le prime modalità operative relative ai nuovi contratti a progetto previsti dal D.L.vo n. 276/2003.
Questa nuova forma contrattuale è definita dall'art. 61 del D. Lgs. 276/03 come quel rapporto di collaborazione prevalentemente personale e non subordinata, riconducibile a uno o più specifici progetti/programmi di lavoro/ fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa (definizione e requisiti circ. 1/2004 Ministero Lavoro).
Con questa tipologia contrattuale si cerca di impedire l'utilizzo improprio e fraudolento delle collaborazioni coordinate e continuative e di tutelare maggiormente il lavoratore.

Caratteristiche

I requisiti

I requisiti essenziali per la configurazione del lavoro a progetto sono i seguenti: A ciò si aggiungono altre caratteristiche, già indicate in precedenza: A questo punto risulta necessario fare una chiara distinzione tra progetto da una parte e programma o fasi di esso dall'altra.
La Circolare n. 1 dell'8 gennaio 2004 precisa che il progetto è "un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale" cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione. Così come messo in evidenza anche dall'art. 61 del D. Lgs. N. 276/2003, il progetto, che è parte integrante del contratto, è una determinata attività produttiva, individuata dal committente, volta alla realizzazione di un risultato concreto. Ne consegue che in questo tipo di contratto il collaboratore offre una predeterminata opera o servizio e non, come accade per i lavoratori dipendenti, le proprie energie lavorative.
Requisiti del progetto, allora, sono: L'individuazione del progetto da dedurre nel contratto compete al committente.
Il programma o fase di lavoro viene inteso, invece, come "tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale ... caratterizzato per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali". Pertanto, mentre il progetto è riconducibile ad un risultato finale, il programma o fase di lavoro si caratterizzano con risultati parziali destinati ad essere integrati, da altre lavorazioni o risultati parziali. Da ciò ne consegue che la fase ed il programma si possono ben riferire a momenti ben individuati all'interno del normale ciclo produttivo.
La mancanza del progetto o programma o fase del programma qualifica il contratto come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto.

Le esclusioni

Il contratto di lavoro a progetto può essere stipulato da tutti i lavoratori e per tutti i settori e le attività. Sia l'art. 61 che altre disposizioni escludono dai contratti a progetto i seguenti rapporti:

Forma e contenuto

Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, alcuni elementi essenziali indicati dalla circolare n. 1/2004:

Possibilità di rinnovo del contratto

Con lo stesso collaboratore può essere stipulato un nuovo contratto a progetto o rinnovare contratti già stipulati in presenza di progetti/programmi/fasi simili ai precedenti, a condizione che nuovi progetti o rinnovi non siano stipulati per eludere la legge.

Diritti e doveri del collaboratore a progetto

Il lavoratore a progetto, salvo diverso accordo fra le parti, può impegnarsi con più committenti. Infatti il contratto individuale può limitare in tutto o in parte tale facoltà.
Al collaboratore è vietato svolgere attività in concorrenza col committente e compiere atti che rechino danno all'attività di quest'ultimo: è obbligato alla riservatezza, astenendosi dal divulgare atti o notizie inerenti il programma da eseguire o l'organizzazione dello stesso nonchè dal compiere atti pregiudizievoli per l'attività svolta dagli stessi (art. 64 del D. Lgs. 276/2003 e art. 2105 Codice Civile).
Al collaboratore, inoltre, durante lo svolgimento della collaborazione, viene riconosciuta dal legislatore una serie diritti: Nell'ipotesi di interruzione di gravidanza entro il 180° giorno si applica la vigente disposizione della Circolare INPS n. 138/02, che configura l'interruzione spontanea, terapeutica o volontaria della gravidanza entro il 180° giorno di gravidanza come malattia.
Nell'ipotesi, invece, in cui l'interruzione di gravidanza avvenga oltre il 180° giorno di gravidanza ovvero nell'ipotesi di nascita di bambino morto o deceduto dopo il parto in breve tempo, l'assenza ricade a tutti gli effetti nel parto e dà diritto all'indennità di malattia per il periodo di cinque mesi.

Iscrizione alla Gestione separata e contribuzione

I compensi percepiti a seguito di lavoro a progetto continuano a subire un trattamento fiscale pari alle collaborazioni coordinate e continuative ( ex art. 50, lettera c-bis del TUIR). Per i lavoratori a progetto, quindi, come per i collaboratori coordinati e continuativi sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps (ex art.2 comma 26 L.335/95).
Secondo i chiarimenti apportati dalla circolare INPS n. 8 del 27 gennaio 2005, il lavoratore iscritto alla Gestione separata INPS non deve iscriversi nuovamente nel momento in cui cambia committente e, nel caso in cui intraprenda un'attività di lavoro autonomo in qualità di professionista non iscritto ad albi o casse professionali, è tenuto ad una nuova iscrizione versando in proprio la relativa contribuzione.

A partire dal 1° gennaio 2004 la contribuzione alla gestione separata INPS è passata: Con la sopra citata circolare,inoltre, a partire dal 1° gennaio 2005 si applicano le seguenti aliquote a seconda dei casi:
  1. 10% per gli iscritti ad altre forme previdenziali;
  2. 15% per i titolari di pensione diretta;
  3. 18% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, fino a € 38.641,00;
  4. 19% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, oltre € 38.641,00.
Il massimale annuo per la contribuzione è fissato in € 84.049,00.
Tali contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.

La risoluzione del contratto

Il contratto a progetto si esaurisce a conclusione del programma/progetto/fase di lavoro. Tuttavia le parti possono recedere prima della scadenza per giusta causa ovvero per le diverse causali e modalità incluse nel contratto individuale.
Non è stata data una definizione specifica della giusta causa del lavoro a progetto e, quindi, si può fare riferimento a quanto previsto dall'art. 2119 del Codice Civilee dalla contrattazione collettiva (per i lavoratori subordinati, per quanto compatibili).

Le sanzioni

Le sanzioni, previste dall'art. 69 commi 1 e 2 del D.Lgs.276/2003, sono da applicarsi nell'ipotesi di: Come è stato già messo in evidenza, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non recano l'indicazione di un progetto, di un programma di lavoro o fase di esso, si considerano come subordinati a tempo indeterminato fin dalla data della loro costituzione. Secondo la circolare n. 1/2004, ciò può essere superato solo in sede giudiziale qualora il committente fornisca in giudizio prova della esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo.
Se, in presenza di un contratto di lavoro con individuazione del progetto, il giudice accerta che l'attività si svolge in regime di subordinazione, il rapporto instaurato è trasformato in rapporto di lavoro subordinato corrispondente a quello accertato. Ciò comporta la possibilità che il giudice emetta una pronuncia in cui si dichiara costituito non un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, bensì, un rapporto con contratto a termine, un rapporto a tempo parziale, un contratto di lavoro intermittente o di lavoro ripartito.


Normative di Riferimento
ANNO NUM. TIPO OGGETTO ALLEGATO
2001 151 - 26/03/2001 Decreto Legislativo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.53 Allegato di tipo pdf 128 KB
2002 138 - 29/07/2002 Circolare Tutela della maternità e dell'assegno al nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui all'art. 2, comma 26, L. 335/1995.D.M. 4.4.2002. Adeguamento della tutela prevista dall'art. 59, comma 16, della L.449/1997 alle forme e alle modalità previste per il lavoro dipendente. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Allegato di tipo pdf 144 KB
2003 276 - 10/09/2003 Decreto Legislativo Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159) Allegato di tipo pdf 177 KB
2004 1 - 08/01/2004 Circolare Ministeriale Disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto come previsto dal D. Lgs 276/03 Allegato di tipo pdf 109 KB
2004 251 - 06/10/2004 Decreto Legislativo Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro. Allegato di tipo pdf 39 KB
2004 9 - 09/01/2004 Circolare D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276. Artt. 61 e seguenti. Lavoro a progetto.Legge 24 novembre 2003, n.326. Art.44. Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e incaricati delle vendite a domicilio Allegato di tipo pdf 155 KB
2006 05 - 21/12/2006 Circolare Ministeriale Linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative. Allegato di tipo pdf 55 KB
2006 16 - 18/05/2006 Circolare Ministeriale Applicazione art. 9 della legge n. 53/2000 sulle modalità di presentazione dei progetti di azioni positive per la flessibilità in favore della conciliazione tra vita professionale e familiare. Allegato di tipo pdf 36 KB
2006 17 - 14/06/2006 Circolare Ministeriale Collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto di cui agli artt. 61 e ss. d.lgs. n. 276/2003. Call center. Attività di vigilanza. Indicazioni operative. Allegato di tipo pdf 30 KB
2009 88 - 09/07/2009 Circolare Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge 9 aprile 2009, n. 33 'conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi', pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009, in vigore dal 12 aprile 2009. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Allegato di tipo pdf 188 KB



Modulistica di Riferimento
MODULO
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