Il Lavoro a Progetto
La definizione e la norma
L'istituto della collaborazione coordinata e continuativa non ha mai avuto una corretta normativa lavoristica che
era stata sostituita da quella fiscale e previdenziale.
La circolare n.1/2004 emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha dato attuazione a quanto
previsto dagli artt. 61- 69 del D.Lgs. 276/03, dedicati alla tipologia contrattuale del lavoro a progetto e del
lavoro occasionale. Essa ha dettato le prime modalità operative relative ai nuovi contratti a progetto previsti
dal D.L.vo n. 276/2003.
Questa nuova forma contrattuale è definita dall'art. 61 del D. Lgs. 276/03 come quel rapporto di collaborazione
prevalentemente personale e non subordinata, riconducibile a uno o più specifici progetti/programmi di lavoro/ fasi
di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel
rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per
l'esecuzione dell'attività lavorativa (definizione e requisiti circ. 1/2004 Ministero Lavoro).
Con questa tipologia contrattuale si cerca di impedire l'utilizzo improprio e fraudolento delle collaborazioni
coordinate e continuative e di tutelare maggiormente il lavoratore.
Caratteristiche
I requisiti
I requisiti essenziali per la configurazione del lavoro a progetto sono i seguenti:
- il contenuto personale della prestazione;
- l'assenza di vincoli di subordinazione del lavoratore; per garantire ciò è necessario che le
parti definiscano nel momento di inizio del rapporto le caratteristiche e le modalità esecutive
della prestazione.
- il coordinamento. Il coordinamento può riguardare sia i tempi di lavoro che le modalità di
esecuzione del progetto o programma di lavoro, posto che, comunque, il committente non può
richiedere una prestazione o un'attività che esula dal progetto o programma originariamente
definito.
A ciò si aggiungono altre caratteristiche, già indicate in precedenza:
- un progetto specifico o un programma di lavoro o una fase di esso costituiscono l'oggetto della
prestazione;
- la previsione del termine ultimo per la realizzazione del progetto.
A questo punto risulta necessario fare una chiara distinzione tra progetto da una parte e programma o fasi di
esso dall'altra.
La Circolare n. 1 dell'8 gennaio 2004 precisa che il progetto è "un'attività produttiva ben identificabile e
funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale" cui il collaboratore partecipa direttamente con
la sua prestazione. Così come messo in evidenza anche dall'art. 61 del D. Lgs. N. 276/2003, il progetto, che è
parte integrante del contratto, è una determinata attività produttiva, individuata dal committente, volta alla
realizzazione di un risultato concreto. Ne consegue che in questo tipo di contratto il collaboratore offre una
predeterminata opera o servizio e non, come accade per i lavoratori dipendenti, le proprie energie lavorative.
Requisiti del progetto, allora, sono:
- collegamento funzionale ad un risultato finale;
- possibile connessione all'attività principale o accessoria all'impresa;
- definizione dei tempi di lavoro e delle modalità di esecuzione a carico del collaboratore;
- realizzazione in coordinamento con il committente.
L'individuazione del progetto da dedurre nel contratto compete al committente.
Il programma o fase di lavoro viene inteso, invece, come "tipo di attività cui non è direttamente riconducibile
un risultato finale ... caratterizzato per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato,
in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali". Pertanto, mentre il progetto è
riconducibile ad un risultato finale, il programma o fase di lavoro si caratterizzano con risultati parziali
destinati ad essere integrati, da altre lavorazioni o risultati parziali. Da ciò ne consegue che la fase ed il
programma si possono ben riferire a momenti ben individuati all'interno del normale ciclo produttivo.
La mancanza del progetto o programma o fase del programma qualifica il contratto come rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto.
Le esclusioni
Il contratto di lavoro a progetto può essere stipulato da tutti i lavoratori e per tutti i settori e le attività.
Sia l'art. 61 che altre disposizioni escludono dai contratti a progetto i seguenti rapporti:
- le prestazioni professionali intellettuali che sono soggette all'iscrizione in albi;
- le attività di collaborazione coordinata e continuativa rese a favore di associazioni e società
sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive
associate ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- le prestazioni dei componenti degli organi di amministrazione/controllo di società
(amministratori, sindaci, ...);
- i partecipanti a collegi e commissioni (compresi gli organismi aventi natura tecnica): si tratta,
in questo caso, di organismi il cui compito è strettamente legato al tempo ed alla esecuzione di un
compito (talora, anche eventuale) già previsto da una disposizione legislativa,
regolamentare o negoziale;
- le prestazioni dei titolari di pensione di vecchiaia ovvero titolari di anzianità o invalidità che,
al raggiungimento del 65° anno di età, vedono automaticamente trasformato il loro trattamento in pensione
di vecchiaia;
- le prestazioni di lavoro occasionale di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare
con lo stesso committente e quelle che comportino per il percettore un compenso complessivo
percepito nell'anno solare non superiore a € 5.000,00 con lo stesso committente (circ. I.N.P.S. 9/2004);
- le prestazioni degli agenti e dei rappresentanti di commercio;
- le collaborazioni coordinate e continuative instaurate dalla Pubblica Amministrazione.
Forma e contenuto
Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma
scritta e deve contenere, ai fini
della prova, alcuni elementi essenziali indicati dalla circolare n. 1/2004:
- la durata, determinata o determinabile, della prestazione lavorativa; essa deve essere strettamente
correlata ad una scadenza stabilita dalle parti contrattualmente. Può essere indicata, infatti, una data
oppure un evento al verificarsi del quale si realizza il progetto o il programma;
- il contenuto del progetto o programma o fasi dello stesso;
- l'ammontare del corrispettivo pattuito, relativi criteri di quantificazione,
tempi (mensili, settimanali giornalieri) e modalità di corresponsione (moneta contante, assegno o bonifico
bancario). Il compenso deve essere proporzionato alla quantità delle ore effettivamente svolte dal
collaboratore e alla qualità del lavoro eseguito (risultato finale). Inoltre l'ammontare del compenso
deve avere come parametri di riferimento i compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di
lavoro autonomo, essendo escluso qualsiasi riferimento alle retribuzioni stabilite nella contrattazione
collettiva dei lavoratori subordinati;
- la modalità di determinazione di eventuali rimborsi spese;
- i modi di esecuzione della prestazione e le forme di coordinamento, del lavoratore
con il committente. Nell'ipotesi di esigenze aziendali, il committente può stabilire una fascia oraria
entro la quale il collaboratore è tenuto ad eseguire la prestazione e a gestire il risultato in autonomia.
Inoltre, nel caso in cui le caratteristiche della prestazione richiedano la necessità di inserire un
prestatore di lavoro autonomo nell'organizzazione imprenditoriale del committente, nel contratto vanno
esplicitate in maniera dettagliata le modalità applicative di tale inserimento.
- le eventuali misure per la tutela della salute e della sicurezza del collaboratore a progetto a cui
vengono estese le norme di cui al D. Lgs: 626/94. Nessun obbligo sussiste quando l'attività viene svolta
al di fuori dal luogo aziendale.
Possibilità di rinnovo del contratto
Con lo stesso collaboratore può essere stipulato un nuovo contratto a progetto o rinnovare contratti già
stipulati in presenza di progetti/programmi/fasi simili ai precedenti, a condizione che nuovi progetti o rinnovi
non siano stipulati per eludere la legge.
Diritti e doveri del collaboratore a progetto
Il lavoratore a progetto, salvo diverso accordo fra le parti, può impegnarsi con più committenti. Infatti il
contratto individuale può limitare in tutto o in parte tale facoltà.
Al collaboratore è vietato svolgere attività in concorrenza col committente e compiere atti che rechino
danno all'attività di quest'ultimo: è obbligato alla riservatezza, astenendosi dal divulgare atti o notizie
inerenti il programma da eseguire o l'organizzazione dello stesso nonchè dal compiere atti pregiudizievoli
per l'attività svolta dagli stessi (art. 64 del D. Lgs. 276/2003 e art. 2105 Codice Civile).
Al collaboratore, inoltre, durante lo svolgimento della collaborazione, viene riconosciuta dal legislatore
una serie diritti:
- il diritto ad essere riconosciuto quale autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del
lavoro a progetto;
- il diritto di sospensione del contratto in
occasione di eventi quali l'infortunio, la malattia, la maternità. Questi eventi comportano la
sospensione del rapporto senza corresponsione di compenso e non la risoluzione del rapporto
contrattuale. Tale sospensione non genera l'automatica proroga del contratto; solo in caso di
gravidanza la durata del rapporto è prorogata di 180 giorni, salvo diversa
disposizione più favorevole del contratto individuale. La sospensione necessita che il
collaboratore sia in grado di produrre adeguata certificazione scritta. Il
committente potrà decidere di recedere dal contratto nel solo caso in cui la malattia o
l'infortunio si protragga per oltre un sesto della durata stabilita per il contratto, se questa è
determinata, oppure 30 giorni per i contratti con durata non stabilita;
- il diritto alla tutela economica in caso di maternità e malattia. Alle collaboratrici iscritte
alla gestione separata Inps di cui all'art. 2, comma 26 L. 335/95 è garantita, infatti, l'indennità
di maternità direttamente versata dall'istituto senza anticipo nè integrazione da parte del
datore di lavoro. Non è più prevista, invece, l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare.
- il diritto all'assicurazione INAIL contro gli infortuni.
Nell'ipotesi di interruzione di gravidanza entro il 180° giorno si applica la vigente disposizione della
Circolare INPS n. 138/02, che
configura l'interruzione spontanea, terapeutica o volontaria della gravidanza
entro il 180° giorno di gravidanza come malattia.
Nell'ipotesi, invece, in cui l'interruzione di gravidanza avvenga oltre il 180° giorno di gravidanza ovvero
nell'ipotesi di nascita di bambino morto o deceduto dopo il parto in breve tempo, l'
assenza ricade a tutti
gli effetti nel parto e dà diritto all'indennità di malattia per il periodo di cinque mesi.
Iscrizione alla Gestione separata e contribuzione
I compensi percepiti a seguito di lavoro a progetto continuano a subire un trattamento fiscale pari alle
collaborazioni coordinate e continuative ( ex art. 50, lettera c-bis del TUIR). Per i lavoratori a progetto,
quindi, come per i collaboratori coordinati e continuativi sussiste l'
obbligo di iscrizione alla Gestione
Separata Inps (ex art.2 comma 26 L.335/95).
Secondo i chiarimenti apportati dalla circolare INPS n. 8 del 27 gennaio 2005, il lavoratore iscritto alla
Gestione separata INPS non deve iscriversi nuovamente nel momento in cui cambia committente e, nel caso in
cui intraprenda un'attività di lavoro autonomo in qualità di professionista non iscritto ad albi o casse
professionali, è tenuto ad una nuova iscrizione versando in proprio la relativa contribuzione.
A partire dal 1° gennaio 2004 la contribuzione alla gestione separata INPS è passata:
- al 17,80% per lo scaglione di reddito fino a € 37.883,00;
- al 18,80% per i redditi superiori a € 37.883,00 e fino a concorrenza del massimale (€ 82.401,00).
Con la sopra citata circolare,inoltre, a partire dal 1° gennaio 2005 si applicano le seguenti aliquote a
seconda dei casi:
- 10% per gli iscritti ad altre forme previdenziali;
- 15% per i titolari di pensione diretta;
- 18% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, fino a € 38.641,00;
- 19% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, oltre € 38.641,00.
Il massimale annuo per la contribuzione è fissato in € 84.049,00.
Tali contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.
La risoluzione del contratto
Il contratto a progetto si esaurisce a conclusione del programma/progetto/fase di lavoro. Tuttavia le parti
possono recedere prima della scadenza per giusta causa ovvero per le diverse causali e modalità incluse nel
contratto individuale.
Non è stata data una definizione specifica della giusta causa del lavoro a progetto e, quindi, si può fare
riferimento a quanto previsto dall'art. 2119 del Codice Civilee dalla contrattazione collettiva (per i
lavoratori subordinati, per quanto compatibili).
Le sanzioni
Le sanzioni, previste dall'art. 69 commi 1 e 2 del D.Lgs.276/2003, sono da applicarsi nell'ipotesi di:
- mancanza del progetto;
- difformità tra quanto stabilito nel progetto e le concrete modalità di attuazione dello stesso.
Come è stato già messo in evidenza, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non recano
l'indicazione di un progetto, di un programma di lavoro o fase di esso, si considerano come subordinati a tempo
indeterminato fin dalla data della loro costituzione. Secondo la circolare n. 1/2004, ciò può essere superato
solo in sede giudiziale qualora il committente fornisca in giudizio prova della esistenza di un rapporto di lavoro
effettivamente autonomo.
Se, in presenza di un contratto di lavoro con individuazione del progetto, il giudice accerta che l'attività
si svolge in regime di subordinazione, il rapporto instaurato è trasformato in rapporto di lavoro
subordinato corrispondente a quello accertato. Ciò comporta la possibilità che il giudice emetta una pronuncia
in cui si dichiara costituito non un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, bensì, un
rapporto con contratto a termine, un rapporto a tempo parziale, un contratto di lavoro intermittente o di lavoro
ripartito.
Normative di Riferimento
| ANNO |
NUM. |
TIPO |
OGGETTO |
ALLEGATO |
| 2001 |
151 - 26/03/2001 |
Decreto Legislativo |
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.53 |
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| 2002 |
138 - 29/07/2002 |
Circolare |
Tutela della maternità e dell'assegno al nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui all'art. 2, comma 26, L. 335/1995.D.M. 4.4.2002. Adeguamento della tutela prevista dall'art. 59, comma 16, della L.449/1997 alle forme e alle modalità previste per il lavoro dipendente. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. |
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| 2003 |
276 - 10/09/2003 |
Decreto Legislativo |
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159) |
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| 2004 |
1 - 08/01/2004 |
Circolare Ministeriale |
Disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto come previsto dal D. Lgs 276/03 |
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| 2004 |
251 - 06/10/2004 |
Decreto Legislativo |
Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro. |
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| 2004 |
9 - 09/01/2004 |
Circolare |
D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276. Artt. 61 e seguenti. Lavoro a progetto.Legge 24 novembre 2003, n.326. Art.44. Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e incaricati delle vendite a domicilio |
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| 2006 |
05 - 21/12/2006 |
Circolare Ministeriale |
Linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative. |
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| 2006 |
16 - 18/05/2006 |
Circolare Ministeriale |
Applicazione art. 9 della legge n. 53/2000 sulle modalità di presentazione dei progetti di azioni positive per la flessibilità in favore della conciliazione tra vita professionale e familiare. |
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| 2006 |
17 - 14/06/2006 |
Circolare Ministeriale |
Collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto di cui agli artt. 61 e ss. d.lgs. n. 276/2003. Call center. Attività di vigilanza. Indicazioni operative. |
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| 2009 |
88 - 09/07/2009 |
Circolare |
Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge 9 aprile 2009, n. 33 'conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi', pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009, in vigore dal 12 aprile 2009. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. |
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Modulistica di Riferimento
| MODULO |
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| Schema Contratto Lavoro Progetto |
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