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SESTANTE LAVORO

Sestante Lavoro

SPECIALE LEGGE BIAGI

Politiche del Lavoro - la riforma di Marco Biagi - Decreto Legislativo n. 276/2003
Il nuovo modello di organizzazione del mercato del lavoro e le nuove tipologie contrattuali

AREA DOCUMENTALE

IMPRESE

IMPIEGO

LAVORATORI

FORMAZIONE

Il contratto di somministrazione del lavoro

La definizione e la norma

La legge delega n. 30/03 ha istituito il contratto di somministrazione che è disciplinato dall'art. 20 all'art. 28 del Decreto Legislativo di delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro n. 276/2003. Questo decreto ha così abrogato gli articoli dall'1 all'11 della Legge n. 196/1997 relativi alla disciplina del lavoro interinale, sostituendo quest'ultimo con il contratto di somministrazione.
Con l'introduzione di questo tipo di contratto, un'impresa, denominata utilizzatrice, potrà rivolgersi ad un'altra impresa, denominata somministratore (agenzia del lavoro), regolarmente autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per "affittare" lavoratori. Questi prestano la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore stesso.

Caratteristiche

La somministrazione di lavoro avviene attraverso la stipula di due contratti: quello concluso tra somministratore e utilizzatore e quello concluso tra somministratore e prestatore di lavoro. Quest'ultimo, però, rimane però dipendente dell'agenzia di somministrazione.
Il contratto di somministrazione potrà essere stipulato, oltre che a termine, anche a tempo indeterminato.

I soggetti abilitati

Sono abilitati alla redazione di contratti di somministrazione:

Campo di applicazione del contratto di somministrazione

Il contratto di somministrazione di lavoro, come già detto prima, può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli art.4 e 5 del D. Lgs. 276/03.
Tale contratto può essere concluso per un periodo determinato definito nel contratto iniziale o a tempo indeterminato; in tal senso i lavoratori sono assegnati all'utilizzatore per un periodo di tempo illimitato.
Sia i contratti di somministrazione (utilizzatore/somministratore) sia quelli di lavoro subordinato (somministratore/lavoratore; vedi contratto di lavoro subordinato pert-time) possono essere stipulati alternativamente a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Il somministratore, ai sensi della normativa vigente, deve essere un'Agenzia debitamente autorizzata e iscritta nell'apposita sezione dell'Albo informatico.
La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa solamente per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo legate a: La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa anche nell'ambito dell'attività ordinaria dell'utilizzatore, a condizione che sia giustificata da motivi effettivi e comprovabili di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.
Inoltre, viene stipulato un contratto a tempo determinato solo per casi previsti dalla contrattazione collettiva che potrà fissare dei limiti relativamente al numero di lavoratori utilizzabili.

Le esclusioni

Il contratto di somministrazione, ai sensi del art. 20, comma 5 del D. Lgs. 276/03, è vietato nei casi di:

Forma e contenuti del contratto

Il contratto di somministrazione di lavoro deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere tutti gli elementi indicati dal comma 1 dell'art. 21 del D. L.vo n. 276/2003: Il contratto, inoltre, deve riportare l'impegno delle parti a dare attuazione alle eventuali ulteriori indicazioni contenute nei contratti collettivi.
Il somministratore deve comunicare per iscritto al lavoratore i contenuti del contratto, nonchè la data di inizio e la durata prevedibile dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore. In mancanza di contratto scritto, lo stesso è nullo ed il lavoratore sarà considerato, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'utilizzatore.

La disciplina del rapporto nella somministrazione a tempo indeterminato

Per quanto riguarda la somministrazione a tempo indeterminato, il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatori di lavoro è regolarizzato dalle norme di disciplina generale dei rapporti di lavoro contenuti nel codice civile e nelle leggi speciali.
Nell'intervallo non operativo, tra un'assegnazione e l'altra, il somministratore è tenuto a corrispondere al lavoratore con contratto di somministrazione a tempo indeterminato un'indennità mensile di disponibilità (D. M. 10 marzo 2004 G. U. 68/2004). La misura di tale indennità, divisibile in quote orarie, stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore, non può essere inferiore a 350,00 euro mensili e deve essere aggiornata ogni due anni, con decreto del Ministero del Lavoro, secondo la variazione degli indici dei prezzi al consumo, rilevata dall'ISTAT. Il provvedimento ministeriale ha , inoltre, stabilito che, per determinare la quota oraria dell'indennità di disponibilità, si deve utilizzare il coefficiente orario 173.
L'indennità di disponibilità è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale anche presso il somministratore. Inoltre, la predetta misura è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

La disciplina del rapporto nella somministrazione a tempo determinato

Nel caso di somministrazione a tempo determinato, il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è disciplinato dal D. Lgs n. 368/2001, per quanto compatibile.
Nei casi e per la durata prevista dai contratti collettivi applicati dal somministratore, il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto.
Ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, ad eccezione di quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, il prestatore di lavoro non viene computato nell'organico dell'utilizzatore.
Nella somministrazione di lavoro a tempo determinato l'utilizzatore può sempre assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione; non lo può fare nel caso in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.

Diritti e obblighi delle parti nella somministrazione del lavoro

Il lavoratore dipendente dal somministratore per tutta la durata del contratto ha diritto a: L'utilizzatore è' tenuto a: Il somministratore è obbligato a: Se il contratto di somministrazione lo prevedere gli ultimi due obblighi del somministratore, sopra indicati, possono essere adempiuti dall'utilizzatore.

Somministrazione irregolare e fraudolenta

Le sanzioni

La disciplina sulla somministrazione di lavoro prevede un particolare regime sanzionatorio nei casi di somministrazione irregolare e di somministrazione fraudolenta.
La somministrazione di lavoro è ritenuta irregolare quando essa avviene al di fuori dei limiti e delle condizioni previste previsti dagli art. 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del D. Lgs. 276/03 e non contiene nel relativo contratto: In caso, quindi, di somministrazione irregolare, il contratto è nullo ed il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 del codice di procedura civile, richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, con effetto dall'inizio della somministrazione.
Si ha somministrazione fraudolenta nel caso in cui la somministrazione è utilizzata allo scopo di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore.
L'art. 4 del D. Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, ha apportato delle sostanziali modifiche al vecchio art. 18, D. Lgs. n. 276/03 inasprendo le sanzioni previste. Le più importanti sono riportate nel seguente schema riassuntivo:
Sansioni previste in caso di reato
Fattispecie Sanzione
Violazione di obblighi e divieti in materia di forma e requisiti del contratto di somministrazione. Sanzione amministrativa da € 250 a € 1.250 a carico sia del somministratore sia dell'utilizzatore
Utilizzo di prestazioni con contratto di somministrazione stipulato con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore. Ammenda di € 20 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro, a carico sia del somministratore e sia dell'utilizzatore
Esercizio non autorizzato di somministrazione di manodopera. Ammenda di € 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro a carico dell'utilizzatore che si avvale di somministratori abusivi.

In caso di sfruttamento di lavoro minorile, l'ammenda viene aumentata fino al sestuplo ed è previsto l'arresto fino a 18 mesi.
Esercizio non autorizzato delle attività di intermediazione. Pena dell'arresto fino a sei mesi.

Ammenda da € 1.500,00 a € 7.500,00.

Ammenda da € 500,00 a € 2.500,00 se non vi è scopo di lucro.

In caso di sfruttamento di lavoro minorile, l'ammenda viene aumentata fino al sestuplo ed è previsto l'arresto fino a 18 mesi.
Esercizio non autorizzato delle attività di agenzia di ricerca e selezione del personale e agenzie di supporto alla ricollocazione professionale. Ammenda da € 750,00 a € 3.750,00.

Ammenda da € 250,00 a € 1.250,00 se non vi è scopo di lucro.
Utilizzo di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi dalle Agenzie di somministrazione indicate nell'Albo. Ammenda di € 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

In caso di sfruttamento di lavoro minorile, l'ammenda viene aumentata fino al sestuplo ed è previsto l'arresto fino a 18 mesi
Appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 276/03 Ammenda di € 50 per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione a carico sia del somministratore sia dell'utilizzatore.
Distacco privo dei requisiti di cui all'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 276/03 Ammenda di € 50 per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione a carico sia del somministratore sia dell'utilizzatore.

Le agenzie del lavoro

Iscrizione all'albo e autorizzazioni

La regolamentazione delle modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione, dei criteri di verifica del corretto andamento dell'attività svolta cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato e la disciplina dei criteri e delle modalità di revoca delle autorizzazioni sono determinate dal Decreto 23/12/2003 n. 53 del Ministero del Lavoro.
Presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali è istituito un apposito albo informatico delle Agenzie per il lavoro suddiviso in 5 sezioni: Le Agenzie iscritte nelle sezioni III, IV e V avranno un'apposita subsezione regionale dove saranno iscritte le agenzie abilitate allo svolgimento delle attività su base esclusivamente regionale.
Preposta alla tenuta dell'Albo, all'acquisizione delle domande di iscrizione e della documentazione e al rilascio, dietro richiesta, del certificato di iscrizione all'Albo, è la Direzione generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione.
Per potersi iscrivere all'Albo informatico, le Agenzie, in possesso dei requisiti giuridici e finanziari richiesti dagli artt. 4, 5 e 6 del D. Lgs. 276/2003, devono inviare, mediante lettera raccomanda, la documentazione così composta: Per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria di cui sopra, la stessa Agenzia dovrà predisporre un documento dettagliato in cui saranno messi in evidenza: Le Agenzie di somministrazione di tipo specialista che vogliano svolgere più attività previste dal D. Lgs. 276/03, devono presentare una richiesta di distinte autorizzazioni per ognuna delle attività che si intendono svolgere.
La Direzione Generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione rilascia, entro 60 giorni dalla richiesta e dopo aver verificato il possesso dei requisiti giuridici e finanziari, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività richieste, provvedendo all'iscrizione delle agenzie nell'apposita sezione dell'Albo. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i 90 giorni successivi, in seguito alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta, rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato (D. Ministero del Lavoro 23/12/03). L'Agenzia intenzionata a trasformare la propria autorizzazione dovrà, pertanto, predisporre una relazione analitica dell'attività svolta nel corso del biennio precedente tramite apposito formulario predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le regioni e le province autonome, invece, provvedono, entro 60 giorni dalla richiesta, al rilascio dell' autorizzazione provvisoria allo svolgimento delle attività di intermediazione,ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale solo con esclusivo riferimento al proprio territorio e dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti dal D. Lgs. 276/03. Inoltre, provvedono contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali per l'iscrizione all'albo. Decorsi i due anni, su richiesta del soggetto interessato, entro i 60 giorni successivi, la regione, previo accertamento del corretto andamento dell'attività svolta, rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato. (D. Lgs: 276/03, art. 6, comma 6 e 7).
L'art. 6 del D. Lgs. 276/03 stabilisce che le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei principi essenziali desumibili dal D. Lgs: appena citato. In attesa di un intervento legislativo delle regioni, le agenzie autorizzate allo svolgimento delle attività di intermediazione nonchè i soggetti di cui all'art. 6 , comma 3 del predetto decreto, che intendono operare su base esclusivamente regionale, possono svolgere la propria attività provvisoriamente e previa comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che provvede all'iscrizione in via provvisoria nella sezione regionale dell'Albo delle agenzie per il lavoro. Il Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 esclude la forma di consorzio per i soggetti autorizzati come appena descritto ed altresì lo svolgimento della propria attività nei riguardi delle imprese con sede legale in altre regioni.
La concessione dell' autorizzazione a tempo indeterminato, per le agenzie in possesso dell'autorizzazione provvisoria, può essere rifiutata nei casi in cui esse non abbiano svolto l'attività per la quale erano state autorizzate o nel caso in cui l'abbiano svolta saltuariamente e non in modo abituale.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

La Direzione generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione, inoltre, può anche sospendere l'autorizzazione (sia provvisoria, sia definitiva) nel caso in cui vengono riscontrate delle irregolarità da parte dei soggetti detentori di autorizzazione circa gli adempimenti previsti dal D. Lgs.- n. 276/03, dalle norme ordinarie sul collocamento e dalla regolamentazione attuativa emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Direttore generale della Direzione informa l'Agenzia autorizzata delle irregolarità riscontrate e assegna un termine non inferiore a 30 giorni, in cui l'Agenzia dovrà sanare le irregolarità o fornire dei chiarimenti circa la presunta situazione irregolare riscontrata dalla Direzione. Nell'ipotesi in cui l'Agenzia non provveda a sanare le irregolarità o a fornire sufficienti chiarimenti. Il Direttore Generale per l'impiego dispone la sospensione dell'Agenzia, dando comunicazione al soggetto titolare della stessa.
Durante il periodo di sospensione, l'attività dell'Agenzia sarà limitata: essa potrà continuare la gestione dei contratti in essere, ma non potrà concludere nuovi contratti di lavoro e nuovi contratti di somministrazione.
Dal momento in cui è stata disposta la sospensione, inoltre, l'Agenzia avrà un ulteriore periodo di 60 giorni entro il quale potrà sanare le irregolarità o fornire ulteriori chiarimenti sufficienti; nel caso in cui, nemmeno in tale periodo ciò avviene, la Direzione provvede alla cancellazione dall'Albo e alla revoca dell'autorizzazione.
Si perviene, inoltre, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione nel caso in cui le Agenzie o i soggetti autorizzati violino il divieto di transazione commerciale disposto dall'art. 10 del D. M. 23 dicembre 2003, secondo il quale l'autorizzazione sia a tempo indeterminato che provvisoria non è cedibile e non può essere oggetto di transazione commerciale. E' vietato, infatti, ricorrere a particolari contratti, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento o concessione dell'autorizzazione ottenuta a favore di soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche. Inoltre, è disposto il divieto di attribuire a terzi lo svolgimento di attività oggetto di autorizzazione (ricerca e selezione dei candidati, gestione delle banche dati, procacciamento e stipulazione di contratti).
Nell'ipotesi di trasferimento di azienda o di fusione, non comporta anche il trasferimento dell'autorizzazione a tempo indeterminato, per cui la nuova o diversa società nascitura dovrà procedere alla richiesta di una nuova autorizzazione provvisoria (Decreto Ministero del lavoro 23 dicembre 2003).

Regimi particolari di autorizzazione

I soggetti che sono autorizzati a svolgere attività di intermediazione, a condizione che svolgano l'attività senza finalità di lucro, sono: L'attività deve risultare non essere nè cedibile, nè concedibile ad altro soggetto, neppure nel caso del consorzio di comuni, camere di commercio o istiuti di scuola secondaria di secondo grado.
Anche alle suddette categorie è vietato l'appalto dell'attività di gestione di banche dati e dei curricula degli studenti.
Tra i soggetti direttamente autorizzati allo svolgimento dell'attività di intermediazione troviamo quelli di cui al comma 3 dell'art. 6, D. Lgs. 276/03, per i quali, però, l'iscrizione all'Albo è legata alla presentazione di un'adeguata documentazione comprovante tutti i requisiti necessari: Anche i soggetti abilitati consulenti del lavoro, in possesso dei requisiti indicati nell'art. 13, D. M. 23/12/03, sono autorizzati e delegati allo svolgimento di attività di intermediazione direttamente dalla Fondazione dell'Albo regolarmente abilita alle attività di intermediazione.

I requisiti giuridici e finanziari

L'attività di somministrazione professionale di manodopera può essere svolta da società di capitali ovvero cooperative o consorzio di cooperative.
I requisiti che le agenzie devono avere, ai fini dell'iscrizione all'ablo sono: Oltre ai requisiti per l'iscrizione all'albo, per l'esercizio di tutte le attività di somministrazione sono richiesti: Oltre alle disposizioni comuni a tutte le agenzie, per l'esercizio delle attività di somministrazione a tempo indeterminato, di cui all'art. 20, comma 3, lettere da a) ad h) si richiedono i seguenti requisiti: I requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività di intermediazione, oltre ai requisiti comuni per l'iscrizione all'Albo, sono: Oltre ai requisiti comuni a tutte le agenzie, per l'esercizio delle attività di ricerca e selezione del personale, per le quali sono ammesse anche le società di persone, sono richiesti: Anche alle Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale, dove è ammessa la società di persone, oltre ai requisiti comuni, sono richiesti:

Le caratteristiche

Secondo quanto disposto anche dal Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 5/5/2004, le Agenzie del lavoro, come già messo in evidenza prima, devono disporre: La competenza professionale può discendere anche dal titolo di studio conseguito in una materia inerente a uno dei diversi aspetti dell'attività del settore (giurisprudenza, psicologia, economia, scienze politiche e affini). Inoltre, ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale concorrono i corsi di formazione frequentati (master) relativi a materie inerenti al mercato di lavoro o quei percorsi formativi (di durata non inferiore ad un anno) promossi e certificati da Regioni e Province autonome o dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione e somministrazione.
L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni, inoltre, costituisce titolo idoneo alternativo a ll'esperienza professionale (D. M. 5 maggio 2004 e Circ. 25/04).
La citata circolare specifica che, per quanto riguarda il personale addetto nelle Agenzie per il lavoro, esso deve essere costituito da lavoratori dipendenti ovvero da lavoratori soci della cooperativa, nel caso in cui l'Agenzia abbia questa forma societaria.
Al personale qualificato addetto alle attività di intermediazione sono richieste le stesse competenze professionali previste per le agenzie per il lavoro, di cui al D. M. 5 maggio 2004.
I requisiti minimi della struttura organizzativa delle agenzie di somministrazione di lavoro e di intermediazione sono: Per la struttura organizzativa delle Agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale sono richiesti: Si precisa, inoltre, che a tutti i soggetti di cui all'art. 6, comma 2 e 3 del D. Lgs: 276/03, sono richiesti i requisiti sopra indicati. Pertanto, essi sono considerati come sede principale di una Agenzia per il lavoro e, quindi, devono disporre di almeno 4 unità di personale dipendente qualificato addetto alle attività autorizzate.
Nel caso in cui i soggetti siano autorizzati a livello nazionale e siano diffusi territorialmente con uffici che svolgono l'attività autorizzata, comparabili quindi alle unità organizzative delle Agenzie per il lavoro, devono esistere due unità di personale qualificato per ogni regione in cui il soggetto autorizzato è presente e svolge l'attività autorizzata ( in questo caso l'intermediazione ed eventualmente ricerca e selezione e ricollocazione professionale).

L'oggetto sociale

Le agenzie autorizzate ad una specifica attività, con la nuova normativa (art. 4, comma 4, D.Lgs. 276/03), possono essere autorizzate a svolgere attività diverse; in altri termini, le agenzie di somministrazione di tipo generalista hanno la possibilità di svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocazione professionale, come le agenzie di intermediazione hanno la possibilità di svolgere attività di ricerca e selezione del personale e di ricollocazione professionale.
Pertanto, l'eliminazione dell'oggetto sociale esclusivo, permette alle agenzie lo svolgimento di attività non soggette ad autorizzazione, accanto a quelle autorizzate.
Così per le agenzie di ricerca e selezione del personale e di ricollocazione professionale è prevista solo la semplice indicazione nello statuto dell' attività come oggetto sociale dell'agenzia, senza necessità di prevalenza.
Per le agenzie di somministrazione di tipo generalista e per le agenzie di intermediazione, è prescritta l'indicazione dell'attività autorizzata nello statuto della società come oggetto sociale prevalente, ma non esclusivo.
Per le agenzie di somministrazione di tipo specialista non è prevista l'indicazione dell'attività svolta nè come oggetto sociale, nè come oggetto sociale prevalente, pertanto, l'attività autorizzata può essere affiancata da altre tipologie di attività.
Il D. M. 23 dicembre 2003, all'art. 6, comma 3, stabilisce che la verifica della prevalenza dell'attività svolta, sarà effettuata con riferimento esclusivamente numerico: l'attività oggetto di autorizzazione deve riguardare almeno il 50,1% delle attività svolte dall'agenzia , calcolata in base alla contabilità analitica di ciascuna unità operativa. Tale verifica deve avvenire al termine del primo biennio di autorizzazione provvisoria per poter accedere all'autorizzazione a tempo indeterminato. Una volta acquisita quest'ultima dall'Agenzia, la verifica sarà effettuata successivamente di biennio in biennio.

La disciplina transitoria

L'art. 11 del D. M. 23 dicembre 2003 stabilisce che le società di fornitura di lavoro temporaneo, già autorizzate provvisoriamente o in via definitiva, possono intraprendere l'attività di somministrazione di lavoro, sia a termine sia a tempo indeterminato, solo dopo aver presentato richiesta di autorizzazione a svolgere la predetta attività, quindi a decorrere da tale momento.
Le agenzie che chiedono il provvedimento per la prima volta dovranno attendere l'autorizzazione provvisoria.
Considerando che l' attività di somministrazione, può essere intrapresa solo dopo aver presentato la richiesta di autorizzazione ai sensi della nuova normativa, le società di lavoro temporaneo autorizzate secondo la normativa previgente, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del D. M. 23 dicembre 2003 e la presentazione della richiesta di autorizzazione, possono procedere alla somministrazione di lavoro:possono stipulare contratti di lavoro temporaneo, contratti per prestazioni di lavoro temporaneo, prorogare quelli esistenti, fino al momento della presentazione della richiesta per l'autorizzazione alla somministrazione e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D. M. 23 dicembre 2003, momento in cui, ai sensi dell'art. 15 del citato decreto, le precedenti autorizzazioni sono revocate di diritto.

Le clausole della contrattazione collettiva nazionale avranno efficacia fino allo scadere dei contratti stessi; sono decadute, invece, quelle clausole relative all'esclusione del ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo per determinate mansioni e quelle che prevedevano contingentamenti quantitativi alla stipulazione dei contratti ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196.

Pubblicità e trasparenza

Nei locali interni ed esterni delle unità organizzative, secondo quanto disposto dal Decreto Ministero del Lavoro 5 maggio 2004 e dalla Circolare n. 25/2004, le Agenzie del lavoro devono indicare: Le Agenzie per il lavoro devono comunicare al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e alle regioni e province autonome l'organigramma aziendale delle unità organizzative con le relative funzioni aziendali con allegati i curricula e le eventuali modifiche apportate successivamente.
Tale elenco deve poter essere consultato da tutti coloro che intendono avvalersi dei servizi delle Agenzie.

Le comunicazioni

La Direzione generale effettua le sue comunicazioni per via telematica e alternativamente con raccomandata.
Secondo le regole di cui in argomento, le Agenzie autorizzate sono tenute a comunicare tempestivamente alla Direzione Generale, alle regioni o alle province autonome: gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o succursali e la cessazione dell'attività.
L'art. 9 del D. Lgs. n.276/03 vieta le comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale, intermediazione o somministrazione, effettuate in forma anonima o da soggetti pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro fra domanda e offerta di lavoro. Non sono vietate, invece, quelle comunicazioni che facciano riferimento esplicito ai soggetti in questione, o entità ad essi collegate perchè facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro.
La deroga al suddetto divieto viene effettuata anche per le comunicazioni in oggetto di potenziali datori di lavoro, a condizione che avvengano in forma non anonima a garanzia della trasparenza del mercato del lavoro e del pieno rispetto delle norme sulla privacy. Se il potenziale datore di lavoro vuole conservare l'anonimato, la comunicazione in oggetto potrà essere veicolata, a titolo oneroso o gratuito, per il tramite di un soggetto autorizzato o accreditato, ovvero gratuitamente per il tramite dei centri dell'impiego della sede/residenza del committente.
Sia i soggetti autorizzati che i centri dell'impiego sopra citati si fanno garanti nei confronti dei titolari dei dati inviati in risposta all'annuncio , del rispetto di quanto stabilito in materia di trattamento dei dati personali.
Nell'ipotesi in cui siano i centri dell'impiego a veicolare la comunicazione, saranno gli editori o i gestori dei siti che pubblicano detti annunci, che invieranno entro dieci giorni dalla pubblicazione al Centro per l'impiego competente, anche per il tramite della concessionaria di pubblicità, il nominativo del committente, con gli estremi del codice fiscale se si tratta di persona fisica o della partita IVA se si tratta di persona giuridica, e il testo della relativa ricerca con indicata la posizione di lavoro oggetto dell'inserzione (Circ. 30/04).
Il mancato rispetto di quanto esposto sopra comporta agli editori, ai direttori responsabili e ai gestori di siti una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro.


Normative di Riferimento
ANNO NUM. TIPO OGGETTO ALLEGATO
2003 276 - 10/09/2003 Decreto Legislativo testo coordinato con le modifiche introdotte: dal D.Lgs del 6/10/ 2004, n. 251;della Sentenza n. 50/2005 della Corte Costituzionale;dalla Legge 14/05/2005, n. 80 Allegato di tipo pdf 349 KB
2003 D.M. 23/12/03 Ministero del Lavoro - 23/12/2003 Decreto Ministeriale Modalita' di presentazione delle richieste di autorizzazione per l'iscrizione all'Albo delle agenzie per il lavoro. Allegato di tipo pdf 34 KB
2004 0 - 05/05/2004 Decreto Ministeriale Requisiti delle Agenzie per il lavoro, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Allegato di tipo pdf 16 KB
2004 25 - 24/06/2004 Circolare Ministeriale Agenzie per il lavoro Allegato di tipo pdf 104 KB
2004 30 - 21/07/2004 Circolare Ministeriale Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro: regimi autorizzatori e trasparenza delmercato del lavoro Allegato di tipo pdf 23 KB
2004 D.M. 10/03/04 Ministero del Lavoro - 10/03/2004 Decreto Ministeriale Indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore nell'ambito del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Allegato di tipo pdf 10 KB
2006 44 - 15/03/2006 Circolare Inps Art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s. m. ed i. Misure di incentivazione a favore delle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro Allegato di tipo pdf 140 KB



Modulistica di Riferimento
MODULO
Allegati Decreto 23 dicembre 2003     Icona allegato zip 921 KB    



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