Il contratto di somministrazione del lavoro
La definizione e la norma
La legge delega n. 30/03 ha istituito il contratto di somministrazione che è disciplinato dall'art. 20 all'art. 28
del Decreto Legislativo di delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro n. 276/2003.
Questo decreto ha così abrogato gli articoli dall'1 all'11 della Legge n. 196/1997 relativi alla disciplina
del lavoro interinale, sostituendo quest'ultimo con il contratto di somministrazione.
Con l'introduzione di questo tipo di contratto, un'impresa, denominata utilizzatrice, potrà rivolgersi ad
un'altra impresa, denominata somministratore (
agenzia del lavoro), regolarmente autorizzata dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per "affittare" lavoratori. Questi prestano la propria attività
nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore stesso.
Caratteristiche
La somministrazione di lavoro avviene attraverso la stipula di due contratti: quello concluso tra somministratore
e utilizzatore e quello concluso tra somministratore e prestatore di lavoro. Quest'ultimo, però, rimane però
dipendente dell'agenzia di somministrazione.
Il contratto di somministrazione potrà essere stipulato, oltre che a termine, anche a tempo indeterminato.
I soggetti abilitati
Sono abilitati alla redazione di contratti di somministrazione:
- le agenzie di lavoro interinale autorizzate;
- i soggetti ulteriormente autorizzati all'attività di somministrazione e
regolarmente iscritti all'albo.
Campo di applicazione del contratto di somministrazione
Il contratto di somministrazione di lavoro, come già detto prima, può essere concluso da ogni soggetto, di seguito
denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò
autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli art.4 e 5 del D. Lgs. 276/03.
Tale contratto può essere concluso per un periodo determinato definito nel contratto iniziale o a tempo
indeterminato; in tal senso i lavoratori sono assegnati all'utilizzatore per un periodo di tempo illimitato.
Sia i contratti di somministrazione (utilizzatore/somministratore) sia quelli di lavoro subordinato
(somministratore/lavoratore; vedi contratto di lavoro subordinato pert-time) possono essere stipulati
alternativamente a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Il somministratore, ai sensi della normativa vigente, deve essere un'
Agenzia debitamente autorizzata e
iscritta nell'apposita sezione dell'Albo informatico.
La
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa solamente per ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo legate a:
- servizi di facchinaggio e pulizia;
- servizi di vigilanza, custodia, portineria e ristorazione;
- servizi di consulenza, assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di
reti intranet ed extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo,
caricamento dati;
- servizi di trasporto persone, macchinari, merci;
- gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, servizi di economato;
- attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse,
sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
- attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
- gestione di call center;
- costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti;
- installazioni o smontaggio di impianti e macchinari;
- particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale,
le quali richiedono più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per
specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
- tutte le attività connesse alla fase di avvio di una nuova attività nelle aree Obiettivo 1 di cui
al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali
sui Fondi strutturali;
- tutti gli altri casi indicati dai CCN o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative.
La
somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa anche nell'ambito dell'attività
ordinaria dell'utilizzatore, a condizione che sia giustificata da motivi effettivi e comprovabili di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.
Inoltre, viene stipulato un contratto a tempo determinato solo per casi previsti dalla contrattazione collettiva
che potrà fissare dei limiti relativamente al numero di lavoratori utilizzabili.
Le esclusioni
Il contratto di somministrazione, ai sensi del art. 20, comma 5 del D. Lgs. 276/03, è vietato nei casi di:
- sostituzione di lavoratori in sciopero;
- mancata redazione da parte delle imprese della valutazione dei rischi da effettuare ai sensi
dell'art. 4 del D. Lgs. N. 626/94;
- licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di
somministrazione, avvenuti nei sei mesi precedenti (salvo deroghe sindacali);
- sospensione di rapporti o riduzione dell'orario di lavoro con integrazione salariale, che interessino
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione
(salvo diversa disposizione degli accordi sindacali).
Forma e contenuti del contratto
Il contratto di somministrazione di lavoro deve essere
stipulato in
forma scritta
e deve contenere tutti gli elementi indicati dal comma 1 dell'art. 21 del D. L.vo n. 276/2003:
- gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
- la data di inizio e la durata del rapporto di lavoro;
- il numero dei lavoratori da somministrare;
- le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e/o sostitutivo per le quali si ricorre
alla somministrazione;
- l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle
misure di prevenzione adottate;
- le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
- il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
- l'assunzione da parte del somministratore dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore della
retribuzione, nonchè del versamento dei contributi previdenziali;
- l'assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e
previdenziali da questa sostenuti in favore di prestatori di lavoro;
- l'assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti
retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
- l'assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del
pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonchè del versamento dei contributi
previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
Il contratto, inoltre, deve riportare l'impegno delle parti a dare attuazione alle eventuali ulteriori indicazioni
contenute nei contratti collettivi.
Il somministratore deve comunicare per iscritto al lavoratore i contenuti del contratto, nonchè la data di inizio
e la durata prevedibile dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore. In mancanza di contratto scritto, lo
stesso è nullo ed il lavoratore sarà considerato, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'utilizzatore.
La disciplina del rapporto nella somministrazione a tempo indeterminato
Per quanto riguarda la somministrazione a tempo indeterminato, il rapporto di lavoro tra somministratore e
prestatori di lavoro è regolarizzato dalle norme di disciplina generale dei rapporti di lavoro contenuti nel
codice civile e nelle leggi speciali.
Nell'intervallo non operativo, tra un'assegnazione e l'altra, il somministratore è tenuto a corrispondere al
lavoratore con contratto di somministrazione a tempo indeterminato un'indennità mensile di disponibilità
(D. M. 10 marzo 2004 G. U. 68/2004). La misura di tale indennità, divisibile in quote orarie, stabilita dal
contratto collettivo applicabile al somministratore, non può essere inferiore a 350,00 euro mensili e deve essere
aggiornata ogni due anni, con decreto del Ministero del Lavoro, secondo la variazione degli indici dei prezzi
al consumo, rilevata dall'ISTAT. Il provvedimento ministeriale ha , inoltre, stabilito che, per determinare
la quota oraria dell'indennità di disponibilità, si deve utilizzare il coefficiente orario 173.
L'indennità di disponibilità è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo
parziale anche presso il somministratore. Inoltre, la predetta misura è esclusa dal computo di ogni istituto di
legge o di contratto collettivo.
La disciplina del rapporto nella somministrazione a tempo determinato
Nel caso di somministrazione a tempo determinato, il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di
lavoro è disciplinato dal D. Lgs n. 368/2001, per quanto compatibile.
Nei casi e per la durata prevista dai contratti collettivi applicati dal somministratore, il termine inizialmente
posto al contratto di lavoro può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto.
Ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, ad eccezione di quelle relative alla
materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, il prestatore di lavoro non viene computato nell'organico
dell'utilizzatore.
Nella somministrazione di lavoro a tempo determinato l'utilizzatore può sempre assumere il lavoratore al
termine del contratto di somministrazione; non lo può fare nel caso in cui al lavoratore sia corrisposta una
adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.
Diritti e obblighi delle parti nella somministrazione del lavoro
Il
lavoratore dipendente dal somministratore per tutta la durata del contratto ha diritto a:
- un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello
dell'utilizzatore,a parità di mansioni svolte; tale disposizione non trova applicazione nei casi in cui
i contratti di somministrazione siano stipulati da soggetti privati autorizzati nell'ambito di specifici
programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori
svantaggiati, in concorso con regioni, centri per l'impiego ed enti locali;
- fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla
stessa unità produttiva;
- esercitare presso l'utilizzatore i diritti sindacali (al prestatore di lavoro si applicano i diritti
sindacali previsti dalla Legge n. 300/1970);
- partecipare alle assemblee del personale dipendente dall'impresa utilizzatrice;
- riunirsi con gli altri lavoratori che dipendono dallo stesso somministratore e operano presso diversi
utilizzatori.
L'
utilizzatore è' tenuto a:
- corrispondere in solido con il somministratore ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi
previdenziali;
- informare il lavoratore se le sue mansioni richiedono sorveglianza medica speciale e se hanno rischi
specifici;
- osservare gli obblighi di protezione e sicurezza nei confronti dei lavoratori;
- informare il somministratore se il lavoratore viene adibito a mansioni diverse, non equivalenti a
quelle previste dal contratto; in caso di inadempimento dell'obbligo di informazione, risponde in via
esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per
l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori;
- comunicare alla RSU o alle RSA il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi,
la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati;
- rispondere dei danni arrecati a terzi dal prestatore di lavoro, nell'esercizio delle sue funzioni;
- comunicare al somministratore, che esercita il potere disciplinare sul lavoratore, gli elementi
che formeranno oggetto della contestazione di infrazione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 300/1970.
Il
somministratore è obbligato a:
- corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare gli oneri previdenziali e
assicurativi all'INPS e all'INAIL;
- esercitare il potere disciplinare;
- informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in
generale;
- formare e addestrare i lavoratori all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie.
Se il contratto di somministrazione lo prevedere gli ultimi due obblighi del somministratore, sopra indicati,
possono essere adempiuti dall'utilizzatore.
Somministrazione irregolare e fraudolenta
Le sanzioni
La disciplina sulla somministrazione di lavoro prevede un particolare regime sanzionatorio nei casi di
somministrazione irregolare e di somministrazione fraudolenta.
La somministrazione di lavoro è ritenuta
irregolare quando essa avviene al di fuori dei limiti
e delle condizioni previste previsti dagli art. 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del D. Lgs. 276/03
e non contiene nel relativo contratto:
- la data di inizio e la durata prevista del contratto;
- gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
- il numero dei lavoratori da somministrare;
- le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che ne giustificano il ricorso;
- l'indicazione della presenza di eventuali rischi per la salute e per la sicurezza del lavoratore e
delle misure di prevenzione adottate.
In caso, quindi, di somministrazione irregolare, il contratto è nullo ed il lavoratore può chiedere, mediante
ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 del codice di procedura civile, richiedere la costituzione di un rapporto
di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, con effetto dall'inizio della somministrazione.
Si ha somministrazione
fraudolenta nel caso in cui la somministrazione è utilizzata allo scopo di
eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore.
L'art. 4 del D. Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, ha apportato delle sostanziali modifiche al vecchio
art. 18, D. Lgs. n. 276/03 inasprendo le sanzioni previste. Le più importanti sono riportate nel seguente schema
riassuntivo:
Sansioni previste in caso di reato
| Fattispecie |
Sanzione |
| Violazione di obblighi e divieti in materia di forma
e requisiti del contratto di somministrazione. |
Sanzione amministrativa da € 250 a € 1.250 a carico sia del somministratore sia
dell'utilizzatore |
| Utilizzo di prestazioni con contratto di somministrazione stipulato con la specifica
finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore. |
Ammenda di € 20 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro, a carico sia del somministratore
e sia dell'utilizzatore |
| Esercizio non autorizzato di somministrazione di manodopera. |
Ammenda di € 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro a
carico dell'utilizzatore che si avvale di somministratori abusivi.
In caso di sfruttamento di lavoro minorile, l'ammenda viene aumentata fino al sestuplo ed è previsto l'arresto
fino a 18 mesi. |
| Esercizio non autorizzato delle attività di intermediazione. |
Pena dell'arresto fino a sei mesi.
Ammenda da € 1.500,00 a € 7.500,00.
Ammenda da € 500,00 a € 2.500,00 se non vi è scopo di lucro.
In caso di sfruttamento di lavoro minorile, l'ammenda viene aumentata fino al sestuplo ed è previsto l'arresto
fino a 18 mesi. |
| Esercizio non autorizzato delle attività di agenzia di ricerca e selezione del personale e
agenzie di supporto alla ricollocazione professionale. |
Ammenda da € 750,00 a € 3.750,00.
Ammenda da € 250,00 a € 1.250,00 se non vi è scopo di lucro. |
| Utilizzo di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi dalle Agenzie di somministrazione
indicate nell'Albo. |
Ammenda di € 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
In caso di sfruttamento di lavoro minorile, l'ammenda viene aumentata fino al sestuplo ed è previsto l'arresto
fino a 18 mesi |
| Appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 276/03 |
Ammenda di € 50 per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione a carico sia del somministratore
sia dell'utilizzatore. |
| Distacco privo dei requisiti di cui all'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 276/03 |
Ammenda di € 50 per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione a carico sia del somministratore
sia dell'utilizzatore. |
Le agenzie del lavoro
Iscrizione all'albo e autorizzazioni
La regolamentazione delle modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione, dei criteri di verifica del
corretto andamento dell'attività svolta cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato e
la disciplina dei criteri e delle modalità di revoca delle autorizzazioni sono determinate dal Decreto 23/12/2003
n. 53 del Ministero del Lavoro.
Presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali è istituito un apposito albo informatico delle Agenzie per
il lavoro suddiviso in 5 sezioni:
- Sezione I: Agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte
le attività (c.d. agenzie di tipo generalista) (art. 20 D. Lgs. n. 276/2003);
- Sezione II: Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate per
una delle attività descritte nel D. Lgs. n. 276/2003 art. 20, comma 3 lett. da a) ad h) (c. d. agenzie di
tipo specialista);
- Sezione III: Agenzie di intermediazione;
- Sezione IV: Agenzie di ricerca e selezione del personale;
- Sezione V: Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
Le Agenzie iscritte nelle sezioni III, IV e V avranno un'apposita subsezione regionale dove saranno iscritte le
agenzie abilitate allo svolgimento delle attività su base esclusivamente regionale.
Preposta alla tenuta dell'Albo, all'acquisizione delle domande di iscrizione e della documentazione e al rilascio,
dietro richiesta, del certificato di iscrizione all'Albo, è la Direzione generale per l'impiego, l'orientamento e
la formazione.
Per potersi iscrivere all'Albo informatico, le Agenzie, in possesso dei requisiti giuridici e finanziari richiesti
dagli artt. 4, 5 e 6 del D. Lgs. 276/2003, devono inviare, mediante lettera raccomanda, la documentazione così
composta:
- apposita modulistica allegata al Decreto 23/12/2003 del Ministero del Lavoro, debitamente compilata e
sottoscritta dal rappresentante legale;
- un floppy disk contenente l'intera documentazione cartacea;
- l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività, rilasciata entro 60 giorni dalla richiesta e
previa verifica dei requisiti giuridici e finanziari dalla Direzione generale per l'impiego, l'orientamento e
la formazione.
Per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria di cui sopra, la stessa Agenzia dovrà predisporre un documento
dettagliato in cui saranno messi in evidenza:
- la disponibilità della stessa di un'organizzazione tecnico-professionale adeguata allo svolgimento
dell'attività di cui si richiede l'autorizzazione (C. M. 24/6/2004, n. 25);
- le misure di sicurezza e di igiene, conformi alla normativa vigente, adottate nei luoghi di lavoro;
- la descrizione della struttura organizzativa dell'Agenzia, facendo riferimento alle unità organizzative
presenti sul territorio, all'organico, alla disponibilità dei locali e delle attrezzature (D. M. 5/5/2004,
art. 2, comma 1);
- l'articolazione delle attività di cui si richiede l'autorizzazione e che devono esclusivamente essere
organizzate attraverso le proprie strutture;
- il proprio personale dipendente.
Le Agenzie di somministrazione di tipo specialista che vogliano
svolgere più attività previste
dal D. Lgs. 276/03, devono presentare una richiesta di
distinte autorizzazioni per ognuna delle attività
che si intendono svolgere.
La Direzione Generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione rilascia, entro 60 giorni dalla richiesta e dopo
aver verificato il possesso dei requisiti giuridici e finanziari, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle
attività richieste, provvedendo all'iscrizione delle agenzie nell'apposita sezione dell'Albo. Decorsi due anni,
su richiesta del soggetto autorizzato, entro i 90 giorni successivi, in seguito alla verifica del corretto andamento
dell'attività svolta, rilascia l'
autorizzazione a tempo indeterminato (D. Ministero del Lavoro 23/12/03).
L'Agenzia intenzionata a trasformare la propria autorizzazione dovrà, pertanto, predisporre una
relazione analitica
dell'attività svolta nel corso del biennio precedente tramite apposito formulario predisposto dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le regioni e le province autonome, invece, provvedono, entro 60 giorni dalla richiesta, al rilascio dell'
autorizzazione provvisoria allo svolgimento delle
attività di intermediazione,ricerca e selezione del
personale e supporto alla ricollocazione professionale solo con esclusivo riferimento al proprio territorio
e dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti dal D. Lgs. 276/03. Inoltre, provvedono
contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali per l'iscrizione all'albo.
Decorsi i
due anni, su richiesta del soggetto interessato, entro i 60 giorni successivi, la regione, previo
accertamento del corretto andamento dell'attività svolta, rilascia l'
autorizzazione a tempo indeterminato.
(D. Lgs: 276/03, art. 6, comma 6 e 7).
L'art. 6 del D. Lgs. 276/03 stabilisce che le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalle regioni nel
rispetto dei principi essenziali desumibili dal D. Lgs: appena citato. In attesa di un intervento legislativo delle
regioni, le agenzie autorizzate allo svolgimento delle attività di intermediazione nonchè i soggetti di cui
all'art. 6 , comma 3 del predetto decreto, che intendono operare su base esclusivamente regionale, possono svolgere
la propria attività provvisoriamente e previa comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che
provvede all'iscrizione in via provvisoria nella sezione regionale dell'Albo delle agenzie per il lavoro. Il
Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 esclude la forma di consorzio per i soggetti autorizzati come appena
descritto ed altresì lo svolgimento della propria attività nei riguardi delle imprese con sede legale in altre
regioni.
La concessione dell' autorizzazione a tempo indeterminato, per le agenzie in possesso dell'autorizzazione
provvisoria, può essere rifiutata nei casi in cui esse non abbiano svolto l'attività per la quale erano state
autorizzate o nel caso in cui l'abbiano svolta saltuariamente e non in modo abituale.
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
La Direzione generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione, inoltre, può anche sospendere l'autorizzazione
(sia provvisoria, sia definitiva) nel caso in cui vengono riscontrate delle irregolarità da parte dei soggetti
detentori di autorizzazione circa gli adempimenti previsti dal D. Lgs.- n. 276/03, dalle norme ordinarie sul
collocamento e dalla regolamentazione attuativa emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Direttore generale della Direzione informa l'Agenzia autorizzata delle irregolarità riscontrate e assegna un
termine non inferiore a 30 giorni, in cui l'Agenzia dovrà sanare le irregolarità o fornire dei chiarimenti circa
la presunta situazione irregolare riscontrata dalla Direzione. Nell'ipotesi in cui l'Agenzia non provveda a sanare
le irregolarità o a fornire sufficienti chiarimenti. Il Direttore Generale per l'impiego dispone la
sospensione dell'Agenzia, dando comunicazione al soggetto titolare della stessa.
Durante il periodo di sospensione, l'attività dell'Agenzia sarà limitata: essa potrà continuare la gestione dei
contratti in essere, ma non potrà concludere nuovi contratti di lavoro e nuovi contratti di somministrazione.
Dal momento in cui è stata disposta la sospensione, inoltre, l'Agenzia avrà un ulteriore periodo di 60 giorni
entro il quale potrà sanare le irregolarità o fornire ulteriori chiarimenti sufficienti; nel caso in cui,
nemmeno in tale periodo ciò avviene, la Direzione provvede alla cancellazione dall'Albo e alla
revoca
dell'autorizzazione.
Si perviene, inoltre, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione nel caso in cui le Agenzie o i soggetti
autorizzati violino il divieto di transazione commerciale disposto dall'art. 10 del D. M. 23 dicembre 2003, secondo
il quale l'autorizzazione sia a tempo indeterminato che provvisoria
non è cedibile e non può essere oggetto
di transazione commerciale. E' vietato, infatti, ricorrere a particolari contratti, attraverso cui
realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento o concessione dell'autorizzazione
ottenuta a favore di soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche. Inoltre, è disposto il divieto di
attribuire a terzi lo svolgimento di attività oggetto di autorizzazione (ricerca e selezione dei candidati,
gestione delle banche dati, procacciamento e stipulazione di contratti).
Nell'ipotesi di trasferimento di azienda o di fusione, non comporta anche il trasferimento dell'autorizzazione a
tempo indeterminato, per cui la nuova o diversa società nascitura dovrà procedere alla
richiesta di una nuova
autorizzazione provvisoria (Decreto Ministero del lavoro 23 dicembre 2003).
Regimi particolari di autorizzazione
I soggetti che sono autorizzati a svolgere attività di intermediazione, a condizione che svolgano l'attività
senza finalità di lucro, sono:
- le università pubbliche e private;
- le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle
problematiche del mercato del lavoro;
- i comuni, singoli o associati, nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane;
- le camere di commercio;
- gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari.
L'attività deve risultare
non essere nè cedibile, nè concedibile ad altro soggetto, neppure nel
caso del consorzio di comuni, camere di commercio o istiuti di scuola secondaria di secondo grado.
Anche alle suddette categorie è vietato l'
appalto dell'attività di gestione di banche dati e dei curricula
degli studenti.
Tra i soggetti direttamente autorizzati allo svolgimento dell'attività di intermediazione troviamo quelli di cui al
comma 3 dell'art. 6, D. Lgs. 276/03, per i quali, però, l'iscrizione all'Albo è legata alla presentazione di
un'adeguata documentazione comprovante tutti i requisiti necessari:
- le associazioni di datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che
siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto
sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità e gli enti
bilaterali.
Anche i soggetti abilitati consulenti del lavoro, in possesso dei requisiti indicati nell'art. 13, D. M. 23/12/03,
sono autorizzati e delegati allo svolgimento di attività di intermediazione direttamente dalla
Fondazione
dell'Albo regolarmente abilita alle attività di intermediazione.
I requisiti giuridici e finanziari
L'attività di somministrazione professionale di manodopera può essere svolta da società di capitali ovvero
cooperative o consorzio di cooperative.
I
requisiti che le agenzie devono avere, ai fini dell'iscrizione all'ablo sono:
- la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro dell'U.E.;
- la disponibilità di locali idonei e di adeguate competenze professionali;
- i requisiti morali degli amministratori o direttori generali o dirigenti muniti di rappresentanza o
soci accomandatari;
- nel caso di soggetti polifunzionali, la presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti
di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;
- l'interconnessione con la borsa continua nazionale;
- il rispetto delle disposizioni che tutelano i diritti dei lavoratori.
Oltre ai requisiti per l'iscrizione all'albo, per l'
esercizio di tutte le attività di somministrazione
sono richiesti:
- l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilità di 600.000
euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma
cooperativa;
- il deposito cauzionale di 350.000 euro, per i primi due anni, a garanzia dei crediti dei lavoratori e
crediti contributivi degli enti previdenziali; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione,
in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del
fatturato (al netto dell'IVA) realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro.
Sono esonerati dalla presentazione delle garanzie, i soggetti che abbiano adempiuto ad obblighi analoghi
per le stesse finalità in un altro stato membro dell'Unione Europea;
- l'ambito di attività dell'agenzia distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore
a 4 regioni;
- la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12;
- nel caso di cooperative di produzione e lavoro la presenza di almeno 60 soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- l'indicazione della somministrazione come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.
Oltre alle disposizioni comuni a tutte le agenzie, per l'
esercizio delle attività di somministrazione a
tempo indeterminato, di cui all'art. 20, comma 3, lettere da a) ad h) si richiedono i seguenti requisiti:
- l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilità di 350.000
euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili per le cooperative;
- il deposito cauzionale di 200.000 euro, per i primi due anni, a garanzia dei crediti dei lavoratori e
crediti contributivi degli enti previdenziali; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in
luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del
fatturato (al netto dell'IVA) realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro.
Sono esonerati dalla presentazione delle garanzie, i soggetti che abbiano adempiuto ad obblighi analoghi
per le stesse finalità in un altro stato membro dell'Unione Europea;
- la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12;
- nel caso di cooperative di produzione e lavoro la presenza di almeno 20 soci e tra di essi, come socio
sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- l'indicazione della somministrazione come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.
I requisiti richiesti per lo svolgimento delle
attività di intermediazione, oltre ai requisiti
comuni per l'iscrizione all'Albo, sono:
- l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
- l'ambito di attività dell'agenzia distribuito su almeno 4 regioni;
- l'indicazione dell'attività di intermediazione come oggetto sociale prevalente anche se non esclusivo.
Oltre ai requisiti comuni a tutte le agenzie, per l'esercizio delle
attività di ricerca e selezione del
personale, per le quali sono ammesse anche le società di persone, sono richiesti:
- l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
- l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
Anche alle Agenzie di
supporto alla ricollocazione professionale, dove è ammessa la società di
persone, oltre ai requisiti comuni, sono richiesti:
- l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
- l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
Le caratteristiche
Secondo quanto disposto anche dal Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 5/5/2004,
le Agenzie del lavoro, come già messo in evidenza prima, devono disporre:
- di locali e attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento
dell'attività.
Tali locali devono essere distinti da quelli di altri soggetti, adeguati all'esecuzione dell'attività e
conformi alla normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
- di adeguata competenza professionale che può essere essere acquisita tramite un'esperienza
professionale di durata non inferiore a due anni in qualità di dirigente,quadro, funzionario o
professionista nel campo:
- della gestione o della ricerca e selezione del personale;
- della fornitura di lavoro temporaneo;
- della ricollocazione professionale;
- dei servizi per l'impiego;
- della formazione professionale;
- di orientamento;
- della mediazione tra domanda e offerta di lavoro;
- delle relazioni sindacali.
La competenza professionale può discendere anche dal titolo di studio conseguito in una materia inerente a uno dei
diversi aspetti dell'attività del settore (giurisprudenza, psicologia, economia, scienze politiche e affini).
Inoltre, ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale concorrono i corsi di formazione frequentati
(master) relativi a materie inerenti al mercato di lavoro o quei percorsi formativi (di durata non inferiore ad un
anno) promossi e certificati da Regioni e Province autonome o dalle associazioni maggiormente rappresentative in
materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione e somministrazione.
L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni, inoltre, costituisce titolo idoneo alternativo a
ll'esperienza professionale (D. M. 5 maggio 2004 e Circ. 25/04).
La citata circolare specifica che, per quanto riguarda il personale addetto nelle Agenzie per il lavoro, esso deve
essere costituito da lavoratori dipendenti ovvero da lavoratori soci della cooperativa, nel caso in cui l'Agenzia
abbia questa forma societaria.
Al personale qualificato addetto alle attività di intermediazione sono richieste le stesse competenze professionali
previste per le agenzie per il lavoro, di cui al D. M. 5 maggio 2004.
I requisiti minimi della struttura organizzativa delle agenzie di somministrazione di lavoro e di intermediazione
sono:
- la presenza minima in almeno 4 regioni con almeno una unità organizzativa (filiale o sede principale);
- ogni unità organizzativa in ciascuna regione deve essere formata da almeno da due unità di personale
qualificato.
Per la struttura organizzativa delle Agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione
professionale sono richiesti:
- almeno due unità nella sede principale;
- almeno un'unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;
- un responsabile per ogni unità organizzativa.
Si precisa, inoltre, che a tutti i soggetti di cui all'art. 6, comma 2 e 3 del D. Lgs: 276/03, sono richiesti i
requisiti sopra indicati. Pertanto, essi sono considerati come sede principale di una Agenzia per il lavoro e,
quindi, devono disporre di almeno 4 unità di personale dipendente qualificato addetto alle attività autorizzate.
Nel caso in cui i soggetti siano autorizzati a livello nazionale e siano diffusi territorialmente con uffici che
svolgono l'attività autorizzata, comparabili quindi alle unità organizzative delle Agenzie per il lavoro, devono
esistere due unità di personale qualificato per ogni regione in cui il soggetto autorizzato è presente e svolge
l'attività autorizzata ( in questo caso l'intermediazione ed eventualmente ricerca e selezione e ricollocazione
professionale).
L'oggetto sociale
Le agenzie autorizzate ad una specifica attività, con la nuova normativa (art. 4, comma 4, D.Lgs. 276/03), possono
essere autorizzate a svolgere attività diverse; in altri termini, le agenzie di somministrazione di tipo generalista
hanno la possibilità di svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocazione
professionale, come le agenzie di intermediazione hanno la possibilità di svolgere attività di ricerca e selezione
del personale e di ricollocazione professionale.
Pertanto, l'eliminazione dell'oggetto sociale esclusivo, permette alle agenzie lo svolgimento di attività non
soggette ad autorizzazione, accanto a quelle autorizzate.
Così per le
agenzie di ricerca e selezione del personale e di ricollocazione professionale è
prevista solo la semplice indicazione nello statuto dell' attività come oggetto sociale dell'agenzia,
senza necessità di prevalenza.
Per le
agenzie di somministrazione di tipo generalista e per le agenzie di intermediazione, è prescritta
l'indicazione dell'attività autorizzata nello statuto della società come oggetto sociale
prevalente, ma
non esclusivo.
Per le
agenzie di somministrazione di tipo specialista non è prevista l'indicazione dell'attività svolta nè come
oggetto sociale, nè come oggetto sociale prevalente, pertanto, l'attività autorizzata può essere affiancata da
altre tipologie di attività.
Il D. M. 23 dicembre 2003, all'art. 6, comma 3, stabilisce che la verifica della prevalenza dell'attività svolta,
sarà effettuata con riferimento esclusivamente numerico: l'attività oggetto di autorizzazione deve riguardare
almeno il
50,1% delle attività svolte dall'agenzia , calcolata in base alla contabilità analitica di ciascuna
unità operativa. Tale verifica deve avvenire al termine del primo biennio di autorizzazione provvisoria per poter
accedere all'autorizzazione a tempo indeterminato. Una volta acquisita quest'ultima dall'Agenzia, la verifica sarà
effettuata successivamente di biennio in biennio.
La disciplina transitoria
L'art. 11 del D. M. 23 dicembre 2003 stabilisce che le società di fornitura di lavoro temporaneo, già autorizzate
provvisoriamente o in via definitiva, possono intraprendere l'attività di somministrazione di lavoro, sia a termine
sia a tempo indeterminato, solo dopo aver presentato richiesta di autorizzazione a svolgere la predetta attività,
quindi a decorrere da tale momento.
Le agenzie che chiedono il provvedimento per la prima volta dovranno attendere l'autorizzazione provvisoria.
Considerando che l' attività di somministrazione, può essere intrapresa solo dopo aver presentato la richiesta di
autorizzazione ai sensi della nuova normativa, le società di lavoro temporaneo autorizzate secondo la normativa
previgente, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del D. M. 23 dicembre 2003 e la presentazione della
richiesta di autorizzazione, possono procedere alla somministrazione di lavoro:possono stipulare contratti di
lavoro temporaneo, contratti per prestazioni di lavoro temporaneo, prorogare quelli esistenti, fino al momento
della presentazione della richiesta per l'autorizzazione alla somministrazione e, comunque, non oltre il termine
di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D. M. 23 dicembre 2003, momento in cui, ai sensi dell'art. 15 del
citato decreto, le precedenti autorizzazioni sono revocate di diritto.
Le clausole della contrattazione collettiva nazionale avranno efficacia fino allo scadere dei contratti stessi;
sono decadute, invece, quelle clausole relative all'esclusione del ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo per
determinate mansioni e quelle che prevedevano contingentamenti quantitativi alla stipulazione dei contratti ai
sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196.
Pubblicità e trasparenza
Nei locali interni ed esterni delle unità organizzative, secondo quanto disposto dal Decreto Ministero del
Lavoro 5 maggio 2004 e dalla Circolare n. 25/2004, le Agenzie del lavoro devono indicare:
- gli estremi dell'autorizzazione;
- gli estremi dell'iscrizione all'Albo;
- l'orario garantito di apertura al pubblico;
- l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali;
- il responsabile dell'unità organizzativa.
Le Agenzie per il lavoro devono comunicare al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e alle regioni e
province autonome l'organigramma aziendale delle unità organizzative con le relative funzioni aziendali con
allegati i curricula e le eventuali modifiche apportate successivamente.
Tale elenco deve poter essere consultato da tutti coloro che intendono avvalersi dei servizi delle Agenzie.
Le comunicazioni
La Direzione generale effettua le sue comunicazioni per via telematica e alternativamente con raccomandata.
Secondo le regole di cui in argomento, le Agenzie autorizzate sono tenute a comunicare tempestivamente alla
Direzione Generale, alle regioni o alle province autonome: gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o
succursali e la cessazione dell'attività.
L'art. 9 del D. Lgs. n.276/03 vieta le comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di
informazione relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale,
intermediazione o somministrazione, effettuate in forma anonima o da soggetti pubblici o privati, non autorizzati
o accreditati all'incontro fra domanda e offerta di lavoro. Non sono vietate, invece, quelle comunicazioni che
facciano riferimento esplicito ai soggetti in questione, o entità ad essi collegate perchè facenti parte dello
stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro.
La deroga al suddetto divieto viene effettuata anche per le comunicazioni in oggetto di potenziali datori di
lavoro, a condizione che avvengano in forma non anonima a garanzia della trasparenza del mercato del lavoro e
del pieno rispetto delle norme sulla privacy. Se
il potenziale datore di lavoro vuole conservare l'anonimato,
la comunicazione in oggetto potrà essere veicolata, a titolo oneroso o gratuito,
per il tramite di
un soggetto autorizzato o accreditato, ovvero gratuitamente per il tramite dei centri dell'impiego della
sede/residenza del committente.
Sia i soggetti autorizzati che i centri dell'impiego sopra citati si fanno garanti nei confronti dei titolari dei
dati inviati in risposta all'annuncio , del rispetto di quanto stabilito in materia di trattamento dei dati
personali.
Nell'ipotesi in cui siano i centri dell'impiego a veicolare la comunicazione, saranno gli editori o i gestori dei
siti che pubblicano detti annunci, che invieranno entro dieci giorni dalla pubblicazione al Centro per l'impiego
competente, anche per il tramite della concessionaria di pubblicità, il nominativo del committente, con gli estremi
del codice fiscale se si tratta di persona fisica o della partita IVA se si tratta di persona giuridica, e il testo
della relativa ricerca con indicata la posizione di lavoro oggetto dell'inserzione (Circ. 30/04).
Il mancato rispetto di quanto esposto sopra comporta agli editori, ai direttori responsabili e ai gestori di siti
una
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro.
Normative di Riferimento
| ANNO |
NUM. |
TIPO |
OGGETTO |
ALLEGATO |
| 2003 |
276 - 10/09/2003 |
Decreto Legislativo |
testo coordinato con le modifiche introdotte: dal D.Lgs del 6/10/ 2004, n. 251;della Sentenza n. 50/2005 della Corte Costituzionale;dalla Legge 14/05/2005, n. 80 |
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|
| 2003 |
D.M. 23/12/03 Ministero del Lavoro - 23/12/2003 |
Decreto Ministeriale |
Modalita' di presentazione delle richieste di autorizzazione per l'iscrizione all'Albo delle agenzie per il lavoro. |
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|
| 2004 |
0 - 05/05/2004 |
Decreto Ministeriale |
Requisiti delle Agenzie per il lavoro, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. |
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|
| 2004 |
25 - 24/06/2004 |
Circolare Ministeriale |
Agenzie per il lavoro |
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|
| 2004 |
30 - 21/07/2004 |
Circolare Ministeriale |
Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro: regimi autorizzatori e trasparenza delmercato del lavoro |
23 KB
|
| 2004 |
D.M. 10/03/04 Ministero del Lavoro - 10/03/2004 |
Decreto Ministeriale |
Indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore nell'ambito del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. |
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|
| 2006 |
44 - 15/03/2006 |
Circolare Inps |
Art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s. m. ed i. Misure di incentivazione a favore delle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro |
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|
Modulistica di Riferimento
| MODULO |
|
|
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|
| Allegati Decreto 23 dicembre 2003 |
|
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