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SESTANTE LAVORO

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SPECIALE LEGGE BIAGI

Politiche del Lavoro - la riforma di Marco Biagi - Decreto Legislativo n. 276/2003
Il nuovo modello di organizzazione del mercato del lavoro e le nuove tipologie contrattuali

AREA DOCUMENTALE

IMPRESE

IMPIEGO

LAVORATORI

FORMAZIONE

Tirocinio Estivo di Orientamento

La definizione e la norma

Il tirocinio estivo, come ogni tirocinio, non è un rapporto di lavoro, ma costituisce un'esperienza formativa destinata agli adolescenti ed ai giovani iscritti regolarmente ad un istituto scolastico od universitario che durante le vacanze estive intendono effettuare un' esperienza lavorativa con orientamento ed addestramento pratico, volti ad assicurare loro l'acquisizione, oltre che delle conoscenze di base, di competenze spendibili nel mercato del lavoro.
In altre parole, i tirocini estivi di orientamento sono un nuovo strumento propedeutico all'attività lavorativa e tendono a mettere in atto, ai sensi della L.53/2003 di riforma del sistema scolastico, l'alternanza scuola - lavoro sviluppando un rapporto più organico tra la formazione scolastica e l'esperienza nel mondo delle imprese.
I tirocini estivi di orientamento sono stati introdotti dall'art. 60 del D.Lgs.276/03. Il 30 luglio 2004 è stata siglata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la circolare n. 32 esplicativa dei tirocini estivi di orientamento che ha apportato dei chiarimenti. Con la sentenza n. 50/2005, la Corte Costituzionale, ha stabilito, alla luce dei vari ricorsi presentati separatamente dalle Regioni Marche, Toscana ed Emilia Romagna, l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 del D.Lgs. n. 276/2003; infatti, proprio perchè i tirocini estivi riguardano la formazione professionale e non i rapporti di lavoro, essi sono di competenza delle Regioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.
Di conseguenza, il tirocinio estivo può ritrovare la sua piena legittimità costituzionale ed operativa nel momento in cui saranno le Regioni a disciplinare questo istituto in forza della loro competenza in materia di formazione.

Caratteristiche

I soggetti interessati

I soggetti interessati sono gli adolescenti (soggetti di età compresa tra 15 e 18 anni) e giovani (soggetti di età superiore a 18 anni fino a 25 anni compiuti) iscritti regolarmente all'Università o ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado.
Di conseguenza l'età minima per poter usufruire del tirocinio estivo di orientamento risulta pari a 15 anni.

I soggetti promotori

Il contratto di tirocini estivi di orientamento coinvolge tre soggetti: I soggetti promotori dei tirocini, che indirizzano la proposta alle imprese, possono essere: I tirocini, inoltre, sulla base di una specifica autorizzazione (eventualmente revocabile) della Regione possono essere promossi da istituzioni formative private, diverse da quelle elencate e non aventi scopo di lucro.

La durata

Per espressa previsione normativa, questa tipologia contrattuale non può durare più di 3 mesi, anche in presenza di più tirocini; il tirocinio estivo, comunque, si svolge tra la fine dell'anno scolastico od accademico e l'inizio di quello successivo.
Considerando l'alta variabilità dei termini di inizio e termine degli anni dell'attività scolastica, la Circolare n. 32 del 2 agosto 2004 ha precisato che ciascun istituto deve fare riferimento al periodo dei mesi scolastici in cui la propria attività scolastica sia effettivamente sospesa.

Il trattamento economico e normativo

Purchè ricorrano i presupposti necessari all'instaurazione del costituendo rapporto di lavoro, incluso l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione da parte del tirocinante, l'azienda ospitante può procedere all'assunzione del tirocinante anche in modo part-time o mediante altre forme contrattuali previste dalle norme. L'assunzione può avvenire sia nel corso sia al termine del tirocinio stesso.
Per il tirocinante non è previsto dalla normativa un compenso obbligatorio, ma può essere prevista una borsa di studio che non può superare l'importo di 600,00 euro mensili. L'azienda ospitante può ricevere dall'ente promotore somme erogate come rimborso totale o parziale.
Le attività svolte nel corso dei tirocini estivi di orientamento possono avere valore di credito formativo e, se certificate, possono essere riportate nel curriculum dello studente.
Salvo una previsione diversa nella contrattazione collettiva, non esistono limiti percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o giovani con tirocini estivi di orientamento.
L'attivazione del tirocinio estivo di orientamento non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato fra il soggetto ospitante ed il tirocinante. Pertanto, il tirocinante rimane iscritto negli elenchi dei disponibili, tenuti dai Centri per l'impiego, così come per l'azienda, durante il periodo di fruizione della borsa, non entra nel computo della media dei dipendenti occupati nei mesi precedenti.

Le coperture assicurative

I soggetti promotori dei tirocini estivi hanno l'obbligo di assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro all'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice, anche per le attività svolte al di fuori dell'azienda e che rientrano nel progetto di orientamento e di addestramento pratico.
La circolare n. 32 del 2.8.2004 sottolinea che:

Le modalità di attivazione e tutorato

I tirocini estivi sono svolti sulla base di apposite Convenzioni con le imprese, o con le rispettive Associazioni di rappresentanza, o con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, compresi quelli del terzo settore.
E' possibile stipulare Convenzioni Quadro a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.
Per procedere al tirocinio dovrà essere presentata, quindi, una convenzione come previsto dalla Circolare 2.8.2004, n. 32.
Il tirocinante può svolgere la sua prestazione in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa. Nell'ipotesi in cui il tirocinio si realizzi presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'Associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati.
I soggetti promotori dei tirocini estivi di orientamento, come è già stato anticipato, hanno la responsabilità di attuazione, verifica e valutazione delle attività di tirocinio e opereranno in stretto raccordo con l'istituzione scolastica o formativa frequentata dagli studenti destinatari dei tirocini stessi.
Per il controllo del tirocinante, il soggetto promotore deve nominare un tutor, in qualità di responsabile didattico-organizzativo delle attività.
In altri termini il tutor deve: I soggetti ospitanti devono indicare il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
Qualora il soggetto promotore non sia l'istituzione scolastica e formativa, quest'ultima può designare un proprio tutor formativo interno che collaborerà con il tutor, responsabile didattico-organizzativo delle attività, ed assisterà e guiderà gli studenti impegnati nel tirocinio estivo.

Il progetto di orientamento e di addestramento pratico

Alla Convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto di orientamento e di addestramento pratico per ciascun tirocinio,che deve contenere: Il modello di progetto di orientamento e di addestramento pratico corrisponde all'Allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 142/98, corredato anche dei dati relativi al tutor formativo interno dell'Istituto scolastico e formativo, se previsto, così come rammenta la Circolare 2.8.2004.
I soggetti promotori devono inviare copia della convenzione e di ciascun progetto di orientamento e di addestramento pratico alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro competente per territorio in materia di ispezione, alle rappresentanze sindacali (ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale).

La disciplina del rapporto di lavoro

Salvo quanto esposto sopra a questi tirocini viene applicata la disciplina in vigore per i tirocini formativi e di orientamento (Art. 18 della Legge n. 196/1997 e D. M. 142/1998).


Normative di Riferimento
ANNO NUM. TIPO OGGETTO ALLEGATO
1994 33 - 22/06/1994 Direttiva CE Protezione dei giovani sul lavoro Allegato di tipo pdf 60 KB
1997 196 - 24/06/1996 Legge Nazionale Legge 24 giugno 1997, n. 196: Norme in materia di occupazione. Allegato di tipo pdf 196 KB
1998 142 - 25/03/1998 Decreto Ministeriale Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 197, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento. Allegato di tipo pdf 28 KB
1999 345 - 04/08/1999 Decreto Legislativo Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 237 del 08-10-1999) Allegato di tipo pdf 30 KB
2003 276 - 10/09/2003 Decreto Legislativo Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159) Allegato di tipo pdf 177 KB
2004 32 - 02/08/2004 Circolare Ministeriale Disposizioni in materia di tirocini estivi di orientamento di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Allegato di tipo pdf 29 KB
2009 88 - 09/07/2009 Circolare Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge 9 aprile 2009, n. 33 'conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi', pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009, in vigore dal 12 aprile 2009. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Allegato di tipo pdf 188 KB



Modulistica di Riferimento
MODULO
Allegato1 Schema convenzione tirocinio estivo Icona allegato Rtf 31 KB        
Allegato2 Progetto formativo e di orientamento Icona allegato Rtf 34 KB        



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