Tirocinio Estivo di Orientamento
La definizione e la norma
Il tirocinio estivo, come ogni tirocinio, non è un rapporto di lavoro, ma costituisce un'esperienza formativa
destinata agli adolescenti ed ai giovani iscritti regolarmente ad un istituto scolastico od universitario che
durante le vacanze estive intendono effettuare un' esperienza lavorativa con orientamento ed addestramento pratico,
volti ad assicurare loro l'acquisizione, oltre che delle conoscenze di base, di competenze spendibili nel mercato
del lavoro.
In altre parole, i tirocini estivi di orientamento sono un
nuovo strumento propedeutico all'attività
lavorativa e tendono a mettere in atto, ai sensi della L.53/2003 di riforma del sistema scolastico,
l'alternanza scuola - lavoro sviluppando un rapporto più organico tra la formazione scolastica e l'esperienza
nel mondo delle imprese.
I tirocini estivi di orientamento sono stati introdotti dall'art. 60 del D.Lgs.276/03. Il 30 luglio 2004 è stata
siglata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la circolare n. 32 esplicativa dei tirocini estivi di
orientamento che ha apportato dei chiarimenti. Con la sentenza n. 50/2005, la Corte Costituzionale, ha stabilito,
alla luce dei vari ricorsi presentati separatamente dalle Regioni Marche, Toscana ed Emilia Romagna,
l'
illegittimità costituzionale dell'art. 60 del D.Lgs. n. 276/2003; infatti, proprio perchè i tirocini estivi
riguardano la formazione professionale e non i rapporti di lavoro, essi sono di competenza delle Regioni ai sensi
dell'art. 117 della Costituzione.
Di conseguenza, il tirocinio estivo può ritrovare la sua piena legittimità costituzionale ed operativa nel
momento in cui saranno le Regioni a disciplinare questo istituto in forza della loro competenza in materia di
formazione.
Caratteristiche
I soggetti interessati
I soggetti interessati sono gli
adolescenti (soggetti di età compresa tra 15 e 18 anni) e
giovani (soggetti di età superiore a 18 anni fino a 25 anni compiuti) iscritti regolarmente
all'Università o ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado.
Di conseguenza l'età minima per poter usufruire del tirocinio estivo di orientamento risulta pari a 15 anni.
I soggetti promotori
Il contratto di tirocini estivi di orientamento coinvolge tre soggetti:
- l'ente promotore: esso vigila sul corretto andamento del rapporto di tirocinio attraverso la figura
del tutor che controlla la realizzazione del progetto formativo e di orientamento appositamente redatto
dall'azienda ospitante;
- l'azienda ospitante;
- il tirocinante.
I soggetti promotori dei tirocini, che indirizzano la proposta alle imprese, possono essere:
- Enti e Agenzie Regionali del Lavoro (ex Agenzie Regionali per l'impiego), Centri per l'impiego o
strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;
- Università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di
titoli accademici;
- Uffici Scolastici Regionali;
- Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale,
anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
- Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonchè
centri operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente, ovvero accreditati
ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196/1997;
- Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purchè iscritti negli specifici albi
regionali, ove esistenti;
- Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione.
I tirocini, inoltre, sulla base di una specifica autorizzazione (eventualmente revocabile) della Regione possono
essere promossi da istituzioni formative private, diverse da quelle elencate e non aventi scopo di lucro.
La durata
Per espressa previsione normativa, questa tipologia contrattuale non può durare più di 3 mesi, anche in presenza
di più tirocini; il tirocinio estivo, comunque, si svolge tra la fine dell'anno scolastico od accademico e
l'inizio di quello successivo.
Considerando l'alta variabilità dei termini di inizio e termine degli anni dell'attività scolastica, la
Circolare n. 32 del 2 agosto 2004 ha precisato che ciascun istituto deve fare riferimento al periodo dei mesi
scolastici in cui la propria attività scolastica sia effettivamente sospesa.
Il trattamento economico e normativo
Purchè ricorrano i presupposti necessari all'instaurazione del costituendo rapporto di lavoro, incluso
l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione da parte del tirocinante, l'
azienda
ospitante può procedere all'assunzione del tirocinante anche in modo part-time o mediante altre forme
contrattuali previste dalle norme. L'assunzione può avvenire sia nel corso sia al termine del tirocinio stesso.
Per il tirocinante non è previsto dalla normativa un compenso obbligatorio, ma può essere prevista una borsa di
studio che non può superare l'importo di 600,00 euro mensili. L'azienda ospitante può ricevere dall'ente promotore
somme erogate come rimborso totale o parziale.
Le attività svolte nel corso dei tirocini estivi di orientamento possono avere valore di credito formativo e,
se certificate, possono essere riportate nel curriculum dello studente.
Salvo una previsione diversa nella contrattazione collettiva, non esistono limiti percentuali massimi per
l'impiego di adolescenti o giovani con tirocini estivi di orientamento.
L'attivazione del tirocinio estivo di orientamento non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato fra il soggetto ospitante ed il tirocinante. Pertanto, il tirocinante rimane iscritto negli
elenchi dei disponibili, tenuti dai Centri per l'impiego, così come per l'azienda, durante il periodo di
fruizione della borsa, non entra nel computo della media dei dipendenti occupati nei mesi precedenti.
Le coperture assicurative
I soggetti promotori dei tirocini estivi hanno l'obbligo di assicurare i tirocinanti contro gli infortuni
sul lavoro all'
INAIL e per la
responsabilità civile verso terzi presso idonea
compagnia assicuratrice, anche per le attività svolte al di fuori dell'azienda e che rientrano nel progetto
di orientamento e di addestramento pratico.
La circolare n. 32 del 2.8.2004 sottolinea che:
- le Regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative;
- nel caso in cui il soggetto promotore sia una struttura pubblica competente in materia di
collocamento e di politica attiva del lavoro, il soggetto che ospita il tirocinante può assumere a
proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.
Le modalità di attivazione e tutorato
I tirocini estivi sono svolti sulla base di apposite Convenzioni con le imprese, o con le rispettive
Associazioni di rappresentanza, o con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli
enti pubblici e privati, compresi quelli del terzo settore.
E' possibile stipulare Convenzioni Quadro a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a
promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.
Per procedere al tirocinio dovrà essere presentata, quindi, una convenzione come previsto dalla Circolare 2.8.2004,
n. 32.
Il tirocinante può svolgere la sua prestazione in più settori operativi della medesima organizzazione
lavorativa. Nell'ipotesi in cui il tirocinio si realizzi presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono
essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'Associazione di rappresentanza dei
datori di lavoro interessati.
I soggetti promotori dei tirocini estivi di orientamento, come è già stato anticipato, hanno la responsabilità di
attuazione, verifica e valutazione delle attività di tirocinio e opereranno in stretto raccordo con l'istituzione
scolastica o formativa frequentata dagli studenti destinatari dei tirocini stessi.
Per il controllo del tirocinante, il soggetto promotore deve nominare un
tutor, in qualità di
responsabile didattico-organizzativo delle attività.
In altri termini il tutor deve:
- favorire l'inserimento dello studente nel contesto operativo;
- assistere il tirocinante nel percorso di orientamento e di addestramento pratico;
- fornire all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le
attività dello studente e l'efficacia dei processi orientativi e di addestramento pratico.
I soggetti ospitanti devono indicare il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare
riferimento.
Qualora il soggetto promotore non sia l'istituzione scolastica e formativa, quest'ultima può designare un
proprio tutor formativo interno che collaborerà con il tutor, responsabile didattico-organizzativo delle
attività, ed assisterà e guiderà gli studenti impegnati nel tirocinio estivo.
Il progetto di orientamento e di addestramento pratico
Alla Convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un
progetto di orientamento e di
addestramento pratico per ciascun tirocinio,che deve contenere:
- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi ed i compiti del tutore incaricato dal soggetto promotore e di quello dell'Istituzione
scolastica e formativa (se designato), ed il nominativo del responsabile aziendale;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in
azienda;
- le strutture aziendali (settore, stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi formativi di tirocinio
estivo di orientamento.
Il modello di progetto di orientamento e di addestramento pratico corrisponde all'Allegato 2 del Decreto
Ministeriale n. 142/98, corredato anche dei dati relativi al tutor formativo interno dell'Istituto scolastico e
formativo, se previsto, così come rammenta la Circolare 2.8.2004.
I soggetti promotori devono inviare copia della convenzione e di ciascun progetto di orientamento e di
addestramento pratico alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro competente per
territorio in materia di ispezione, alle rappresentanze sindacali (ovvero, in mancanza, agli organismi locali
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale).
La disciplina del rapporto di lavoro
Salvo quanto esposto sopra a questi tirocini viene applicata la disciplina in vigore per i tirocini formativi e
di orientamento (Art. 18 della Legge n. 196/1997 e D. M. 142/1998).
Normative di Riferimento
| ANNO |
NUM. |
TIPO |
OGGETTO |
ALLEGATO |
| 1994 |
33 - 22/06/1994 |
Direttiva CE |
Protezione dei giovani sul lavoro |
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| 1997 |
196 - 24/06/1996 |
Legge Nazionale |
Legge 24 giugno 1997, n. 196: Norme in materia di occupazione. |
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| 1998 |
142 - 25/03/1998 |
Decreto Ministeriale |
Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 197, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento. |
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| 1999 |
345 - 04/08/1999 |
Decreto Legislativo |
Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 237 del 08-10-1999) |
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| 2003 |
276 - 10/09/2003 |
Decreto Legislativo |
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159) |
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| 2004 |
32 - 02/08/2004 |
Circolare Ministeriale |
Disposizioni in materia di tirocini estivi di orientamento di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003. |
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| 2009 |
88 - 09/07/2009 |
Circolare |
Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge 9 aprile 2009, n. 33 'conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi', pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009, in vigore dal 12 aprile 2009. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. |
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Modulistica di Riferimento
| MODULO |
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| Allegato1 Schema convenzione tirocinio estivo |
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| Allegato2 Progetto formativo e di orientamento |
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