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SPECIALE LEGGE BIAGI

Politiche del Lavoro - la riforma di Marco Biagi - Decreto Legislativo n. 276/2003
Il nuovo modello di organizzazione del mercato del lavoro e le nuove tipologie contrattuali

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Il trasferimento d'azienda: le modifiche all'art. 2112 del C.C.

La definizione e la norma

Il continuo sviluppo dei modelli produttivi, dei rapporti sociali e delle forme di organizzazione e di rappresentanza ha determinato una grande evoluzione della normativa interna ed internazionale in materia di lavoro.
Il decreto legislativo di delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro ha previsto, infatti, al Titolo IV, all'articolo 32, alcune modifiche all'articolo 2112 del Codice Civile in cui risiedeva la disciplina legale del trasferimento d'azienda.
Le modifiche riguardano soprattutto il comma 5 e il comma 6 del predetto articolo.
Per trasferimento d'azienda s'intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, sia essa con o senza scopo di lucro.

Caratteristiche

I contenuti del comma 5

L'attività economica deve essere preesistente al trasferimento e deve conservare nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento che ha determinato il trasferimento. Questi principi si applicano anche al trasferimento di parte dell'azienda, intendendo per tale una "articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento".

Le novità

Le novità più significative introdotte dall'art. 32 del decreto legislativo 276/03 sono due:

Il nuovo comma 6

Il nuovo comma 6 introdotto prevede che, nel caso in cui l'alienante stipuli un contratto di appalto con l'acquirente, la cui esecuzione avvenga utilizzando il ramo d'azienda oggetto della cessione, tra i due soggetti si instaura lo stesso regime di solidarietà previsto dall'art. 29, comma 2 del D. Lgs n. 276/2003.
Salvo diverse disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, secondo tale articolo, in caso di appalto opere o di servizi, il committente è tenuto in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.


Normative di Riferimento
ANNO NUM. TIPO OGGETTO ALLEGATO
2003 276 - 10/09/2003 Decreto Legislativo Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159) Allegato di tipo pdf 177 KB
2009 88 - 09/07/2009 Circolare Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge 9 aprile 2009, n. 33 'conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi', pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009, in vigore dal 12 aprile 2009. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Allegato di tipo pdf 188 KB






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