Il trasferimento d'azienda: le modifiche all'art. 2112 del C.C.
La definizione e la norma
Il continuo sviluppo dei modelli produttivi, dei rapporti sociali e delle forme di organizzazione e di
rappresentanza ha determinato una grande evoluzione della normativa interna ed internazionale in materia di lavoro.
Il decreto legislativo di delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro ha previsto, infatti,
al Titolo IV, all'articolo 32, alcune modifiche all'articolo 2112 del Codice Civile in cui risiedeva la disciplina
legale del trasferimento d'azienda.
Le modifiche riguardano soprattutto il comma 5 e il comma 6 del predetto articolo.
Per trasferimento d'azienda s'intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione,
comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, sia essa con o senza scopo di lucro.
Caratteristiche
I contenuti del comma 5
L'attività economica deve essere preesistente al trasferimento e deve conservare nel trasferimento la propria
identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento che ha determinato il trasferimento. Questi
principi si applicano anche al trasferimento di parte dell'azienda, intendendo per tale una "articolazione
funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario
al momento del suo trasferimento".
Le novità
Le novità più significative introdotte dall'art. 32 del decreto legislativo 276/03 sono due:
- la prima riguarda la previsione che il trasferimento nasce esclusivamente da cessione
contrattuale e da fusione;
- la seconda si riferisce al principio, secondo il quale, l'azienda o parte di essa, viene identificata
dal cedente e dal cessionario al momento della stipula del contratto che regola il trasferimento.
Il nuovo comma 6
Il nuovo comma 6 introdotto prevede che, nel caso in cui l'alienante stipuli un contratto di appalto con
l'acquirente, la cui esecuzione avvenga utilizzando il ramo d'azienda oggetto della cessione, tra i due soggetti
si instaura lo stesso regime di solidarietà previsto dall'art. 29, comma 2 del D. Lgs n. 276/2003.
Salvo diverse disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, secondo tale articolo, in caso
di appalto opere o di servizi, il committente è tenuto in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno
dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali
dovuti.
Normative di Riferimento
| ANNO |
NUM. |
TIPO |
OGGETTO |
ALLEGATO |
| 2003 |
276 - 10/09/2003 |
Decreto Legislativo |
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159) |
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| 2009 |
88 - 09/07/2009 |
Circolare |
Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge 9 aprile 2009, n. 33 'conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi', pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009, in vigore dal 12 aprile 2009. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. |
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