Apprendistato
La definizione e la norma
Il contratto di apprendistato è un contratto a contenuto formativo, in cui il datore di lavoro garantisce
all'apprendista una formazione professionale oltre a versargli un corrispettivo per l'attività svolta.
L'apprendistato è disciplinato dal decreto legislativo di delega al Governo in materia di occupazione e lavoro,
al Titolo VI, Capo I, dall'art. 47 all'art. 53, tuttavia la nuova disciplina non è pienamente operativa poichè,
ad oggi, è utilizzabile solo l'apprendistato professionalizzante. Pertanto, in via transitoria continua ad
applicarsi la vecchia disciplina ossia le regole vigenti della Legge 25/55 come successivamente modificata ed
integrata e dall'art.16 L. 196/97.
La circolare n. 40 del 14 ottobre 2004, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha reso dei
chiarimenti e delle indicazioni operative ai fini dell'applicazione della nuova disciplina del contratto di
apprendistato, stabilendo, inoltre, che, per la messa a regime del nuovo apprendistato, era necessario attendere
la
regolamentazione delle Regioni e, pertanto, considerava non applicabili le disposizioni introdotte dalla
contrattazione nazionale. La circolare interviene, in particolare, nel dare indicazioni riguardo:
- ai limiti quantitativi alle assunzioni di apprendisti;
- alle finalità, all'ambito di applicazione soggettivo, alla disciplina del rapporto e dei profili
formativi delle tre distinte tipologie di contratto;
- ai contenuti del piano formativo individuale;
- al contenuto formativo in caso di prestazioni erogate a distanza;
- alla disciplina sanzionatoria per i casi di inadempimento da parte del datore di lavoro e
dell'obbligo di formazione del lavoratore.
Successivamente, la
legge sulla competitività n. 80/2005 di conversione del D. Lgs. n. 35/2005
ha modificato l'art. 49 del D. Lgs. 276/03, intervenendo sull'Apprendistato professionalizzante rendendolo
operativo da subito nel caso in cui è stato disciplinato dal CCNL senza attendere la regolamentazione
delle Regioni.
Caratteristiche
Il contratto di apprendistato risponde all'esigenza di valorizzare al massimo quello che rappresenta il processo
formativo in alternativa al lavoro. E proprio in quest'ottica il nuovo decreto di attuazione della Legge Biagi
identifica tre differenti e distinte tipologie di contratto di apprendistato (a cui corrispondono tre fondamentali
finalità):
- apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione
sul lavoro e un approfondimento tecnico-professionale;
- apprendistato per l'acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione.a
Contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione
L'apprendistato cosiddetto di tipo A) è strettamente correlato alla riforma dell'ordinamento scolastico previsto
dalla legge n. 53/2003. Esso rappresenta un percorso alternativo alla formazione scolastica, in grado di
consentire l'acquisizione di un titolo di studio attraverso appunto il rapporto di lavoro e l'assolvimento
dell'obbligo formativo per almeno dodici anni e fino al compimento della maggiore età. Questa forma di
apprendistato è destinata ai giovani e agli adolescenti che abbiano compiuto 15 anni di età e ha una durata
non superiore a tre anni; comunque, la durata sarà "mobile" nell'arco temporale considerato, nel senso che andrà
determinata in base alla qualifica da conseguire, al titolo di studio, ai crediti professionali e formativi
conseguiti ed all'accertamento dei crediti formativi conseguiti con la legge n. 53/2003. A tale riguardo, è
bene ricordare che è stato pubblicato, sul supplemento ordinario n. 175 alla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4
novembre 2005, il D.L.vo 17 ottobre 2005 n. 226, che cambia la struttura delle scuole superiori ed istituisce
otto nuovi licei definendo, al contempo, le linee generali per il sistema della formazione in alternanza con
il lavoro.
La riforma andrà in vigore a partire dall'anno scolastico 2007-2008.
Il contratto di apprendistato può essere concluso, fermo restando il limite di durata di cui sopra, in tutti i
settori di attività, purchè la finalità sia riconducibile al conseguimento di una
qualifica professionale.
L'apprendistato di tipo A è disciplinato dalle Regioni o dalle Province Autonome in accordo con il Ministero del
Lavoro e il Ministero della Pubblica Istruzione e sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.
Il contratto deve essere in
forma scritta e deve garantire:
- l'indicazione della prestazione lavorativa, il luogo della prestazione, l'orario di lavoro;
- il piano formativo individuale (che, peraltro, dovrà recepire le indicazioni e le direttive contenute
nei contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali e nella normativa regionale
di settore); la formazione deve essere registrata nel libretto formativo d'ogni singolo apprendista
partecipante.
- la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge n.53/2003;
- il compenso non può essere legato a tariffe di cottimo;
- la possibilità di recesso per il datore di lavoro a fine contratto, nel rispetto dei termini di
preavviso;
- il divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato senza giusta causa o
giustificato motivo;
- l'indicazione di un monte ore di formazione congruo al conseguimento della qualifica professionale;
- la registrazione della formazione nel libretto formativo;
- la presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate.
Il contratto di apprendistato professionalizzante
Questo apprendistato cosiddetto di tipo B ha lo scopo di far acquisire al lavoratore non un titolo di studio
nell'ambito del sistema "istruzione", ma una qualificazione mediante la formazione sul lavoro e l'acquisizione
di competenze di base tecnico-professionali. Infatti, questa forma di apprendistato
non è legata,
come le altre due tipologie di apprendistato,
alla necessità dell'apprendista di completare la scuola dell'obbligo
o diploma o alte professionalità.
La regolamentazione del contratto di apprendistato professionalizzante è demandata alle Regioni e alle Province
autonome in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tuttavia, in attesa
dell'emanazione della normativa da parte delle Regioni e delle Province autonome, la regolamentazione
dell'apprendistato cosiddetto di tipo B è rimessa ai contratti collettivi di categoria stipulati da associazioni
dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
(Art. 13 bis L. 80/2005 di conversione del D. L. n. 35/2005 G. U. n. 111 del 14 maggio 2005 che ha modificato
l'art. 49 del D. Lgs. n. 276/2003 prevedendo il comma 5 bis).
Per l'applicazione del nuovo apprendistato professionalizzante è, però, necessario che i
CCNL regolamentino
direttamente o indirettamente (anche attraverso rinvio agli enti bilaterali od a prassi già in uso e codificate
dall'ISFOL) gli elementi minimi di erogazione e di articolazione alla formazione (Circolare Ministero del lavoro
e delle Politiche Sociali n. 30/2005).
I CCNL possono prevedere l'obbligo della richiesta del
parere di conformità degli Enti Bilaterali per i profili
formativi; tuttavia, i datori di lavoro, in ogni caso, non sono tenuti all'iscrizione all'Ente Bilaterale per
la validità del contratto.
Il contratto di apprendistato può essere stipulato dai datori di lavoro appartenenti a tutti i settori di
attività con soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni. L' assunzione può essere effettuata fino al giorno
antecedente al compimento del trentesimo anno di età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni). Il contratto potrà
altresì essere stipulato con diciassettenni in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53.
La durata è stabilita dai CCNL, in relazione al tipo di qualificazione da conseguire , ma in ogni caso non può
essere inferiore a 2 anni e superiore a 6 anni. E' ammessa la somma con i periodi di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione nel rispetto dei limiti dei 6 anni.
Il contratto deve essere in
forma scritta e deve garantire i seguenti aspetti essenziali
(alcuni sono già evidenziati per l'apprendistato di tipo A):
- l'indicazione della prestazione lavorativa, il luogo della prestazione, l'orario di lavoro;
- il piano formativo individuale;
- la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge n.53/2003;
- il divieto di legare il compenso a tariffe di cottimo;
- la possibilità di recesso per il datore di lavoro a fine contratto, nel rispetto dei termini di
preavviso (art. 2118 C. C.);
- il divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato senza giusta causa o
giustificato motivo;
- l'indicazione di un monte ore di formazione che non può essere inferiore a 120 ore all'anno.
La regolamentazione dei profili formativi spetta alle regioni, province autonome di Trento e Bolzano
d'intesa con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Pubblica Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
più rappresentative a livello nazionale. La formazione formale può essere espletata attraverso strutture
accreditate o nell'impresa stessa e potrà essere svolta anche con modalità "e-learning".
- la registrazione della formazione nel libretto formativo;
- la presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate.
Contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o percorsi di formazione
L'apprendistato cosiddetto di tipo C mira al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, ovvero di
un titolo di studio universitario, ovvero di un percorso di alta formazione.
Con questa forma di contratto possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani di età compresa
fra i 18 e i 29 anni che siano già in possesso di un titolo di studio e vogliano conseguire una qualifica di
livello secondario o superiore. Possono essere assunti, tuttavia, anche soggetti che abbiano compiuto il
diciassettesimo anno di età a condizione che siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai
sensi della Legge n. 53/2003.
La durata di questa tipologia contrattuale viene stabilita dalle Regioni in accordo con le associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori, l'Università e altre istituzioni formative.
Disposizioni generali
Come già evidenziato prima, per ogni specifico contratto di apprendistato, le parti definiranno, prima o
contestualmente all'inizio del rapporto, in
forma scritta a
pena di nullità,
la qualificazione del rapporto di apprendistato e la durata del contratto.
L'art. 85, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 276/03 come modificato dal D. Lgs. 251/04 ha abrogato l'obbligo di
richiedere l'autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale del Lavoro per l'assunzione degli apprendisti e
l'obbligo di iscrizione degli stessi presso i Centri per l'Impiego con relativo obbligo dei datori di lavoro di
rivolgersi alla struttura pubblica.
Inoltre, un datore di lavoro nel numero di apprendisti da assumere non può superare il 100% dei dipendenti
qualificati. Se un datore di lavoro ha alle proprie dipendenze dipendenti qualificati in numero di tre,
potrà assumere al massimo tre apprendisti. Il limite non si applica alle aziende artigiane per le quali
continua a valere l'art. 4 della Legge quadro n. 443/1985.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D. M. 10 ottobre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 256 del 3 novembre 2005, ha approvato il libretto formativo del cittadino richiesto dall'art. 2,
comma 1, lett. i) del D.L.vo 276/03, sul quale devono essere registrate le competenze acquisite durante
la formazione in apprendistato, inteso come diritto dovere all'istruzione e formazione e in apprendistato
professionalizzante. Sono responsabili del rilascio del libretto formativo le Regioni e le Province,
avendo competenza sulla formazione.
Il libretto formativo è composto da due sezioni:
- nella prima vanno riportati una serie di dati riferiti ad informazioni di natura personale e
professionale;
- nella seconda le esperienze acquisite nei percorsi di approfondimento.
L'art. 53 del decreto legislativo di delega al Governo in materia di occupazione e lavoro afferma che la
categoria di inquadramento del lavoratore apprendista
non può mai essere inferiore per più di due livelli rispetto alla qualifica spettante con riferimento al CCNL e costituisce credito formativo per il
proseguimento nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Il lavoratore assunto con questa tipologia contrattuale continua ad essere escluso dal computo dei limiti numerici
per l'applicazione di particolari normative previste da leggi e CCNL.
Il compenso dell'apprendista non potrà essere legato a tariffe a cottimo.
Il D. Lgs. N. 251/2004 prevede la possibilità di adibire l'apprendista a
lavori di manovalanza e di produzione
in serie.
Per tutti i contratti di apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e assistenziale prevista
dalla Legge 25/1955 e dalla L. 196/97.
Ai fini previdenziali gli apprendisti saranno assicurati:
- per invalidità, vecchiaia, superstiti;
- per gli assegni al nucleo familiare;
- per la malattia e la maternità;
- per infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Saranno
esclusi invece da:
- trattamenti di integrazione salariale;
- fondo di garanzia TFR;
- indennità di disoccupazione e di malattia. La malattia sarà riconosciuta agli apprendisti solo
dopo l'attribuzione della qualifica anche nel caso in cui rimangono inquadrati come tali ai soli
fini della proroga di un anno dall'agevolazione.
Gli incentivi per ricorrere a tale tipologia di lavoro in sostanza sono:
- l'esonero dei contributi, sostituiti da una contribuzione fissa settimanale, comprensiva del
contributo INAIL (€ 2.85 a settimana; € 2.94 a settimana per i soggetti obbligati all'assicurazione
INAIL; Euro 0,02 per aziende artigiane)
- la trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato estende i
benefici contributivi per un ulteriore anno.
Fino a quando non sarà completamente rivisto il sistema degli incentivi all'occupazione, rimangono invariati gli
attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione rimane subordinata all'effettiva verifica della
formazione svolta secondo le modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
d'intesa con la conferenza Stato-Regioni.
In caso di
inadempimento nell'erogazione della formazione che sia imputabile esclusivamente al
datore di lavoro e tale da impedire il raggiungimento della finalità dell'istituto, il datore di lavoro,
a titolo sanzionatorio, è tenuto a versare all'INPS la differenza tra la contribuzione effettivamente versata e
quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore
alla fine dell'apprendistato,
maggiorata del 100 per cento.
In Sintesi
Il nuovo apprendistato
| Parametri distintivi |
Qualificante
(tipo A) |
Professionalizzante
(tipo B) |
Specializzante
(tipo C) |
| Durata |
Non superiore ai 3 anni |
Stabilita dai CCNL, comunque non inferiore a 2 anni e non superiore a 6. |
Stabilita dalle Regioni in accordo con le OO. SS. datoriali territoriali, con le Università e altre istituzioni formative |
| Età dei lavoratori |
Giovani e adolescenti che abbiano compiuto 15 anni, che non hanno comunque assolto l'obbligo scolastico. |
Soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni. Soggetti di 17 anni in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della
Legge 53/2003. |
Soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni. Soggetti di 17 anni in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della
Legge 53/2003. |
| Finalità |
Far conseguire al lavoratore una qualifica professionale nell'ambito del sistema "istruzione". |
Far acquisire al lavoratore non un titolo di studio nell'ambito del sistema "istruzione", ma una qualificazione mediante la
formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base
tecnico-professionali. |
Far acquisire al lavoratoreun titolo di studio di livello secondario, universitario o una specializzazione tecnica superiore. |
| Forma del contratto |
Scritta |
Scritta |
Scritta |
| Settori di attività possibili |
Tutti |
Tutti |
Tutti |
| Particolarità |
- |
Minimo di 120 ore di formazione all'anno |
- |
| Contribuzione (dal 1/01/2005) |
€ 2.85 a settimana;
€ 2.94 a settimana
per i soggetti obbligati all'assicurazione INAIL |
€ 2.85 a settimana;
€ 2.94 a settimana
per i soggetti obbligati all'assicurazione INAIL |
€ 2.85 a settimana;
€ 2.94 a settimana
per i soggetti obbligati all'assicurazione INAIL |
Normative di Riferimento
| ANNO |
NUM. |
TIPO |
OGGETTO |
ALLEGATO |
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| 1955 |
25 - 19/01/1955 |
Legge Nazionale |
Disciplina dell'Apprendistato |
88 KB
|
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| 1985 |
443 - 08/08/1985 |
Legge Nazionale |
Legge quadro per l'Artigianato |
33 KB
|
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| 1997 |
196 - 24/06/1996 |
Legge Nazionale |
Legge 24 giugno 1997, n. 196: Norme in materia di occupazione. |
196 KB
|
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| 2003 |
276 - 10/09/2003 |
Decreto Legislativo |
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159) |
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| 2004 |
40 - 14/10/2004 |
Circolare Ministeriale |
Il nuovo contratto di apprendistato |
42 KB
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| 2005 |
226 - 10/10/2005 |
Decreto Legislativo |
Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i). |
201 KB
|
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| 2005 |
30 - 15/07/2005 |
Circolare Ministeriale |
Circolare in materia di apprendistato professionalizzante |
20 KB
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| 2005 |
80 - 14/05/2005 |
Legge Nazionale |
Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali |
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| 2006 |
12 - 02/02/2006 |
Circolare |
Art. 13, c. 2, lett. c) del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80. Agevolazioni contributive per la ricollocazione di particolari categorie di lavoratori |
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| 2006 |
2 - 25/01/2006 |
Circolare Ministeriale |
Circolare in materia di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. |
15 KB
|
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| 2007 |
43 - 21/02/2007 |
Circolare Inps |
Estensione agli apprendisti delle prestazioni economiche di malattia. |
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| 2009 |
88 - 09/07/2009 |
Circolare |
Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge 9 aprile 2009, n. 33 'conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi', pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009, in vigore dal 12 aprile 2009. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. |
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Modulistica di Riferimento
| MODULO |
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| Comunicazione dati apprendista tutore |
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| Libretto formativo |
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| Modello trasformazione rapporto lavoro |
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