Politiche del Lavoro - la riforma di Marco Biagi - Decreto Legislativo n. 276/2003
Il nuovo modello di organizzazione del mercato del lavoro e le nuove tipologie contrattuali
(Articolo
26, legge 196/97
- Decreto legislativo 280/97)
Campo di applicazione
Le borse lavoro possono essere svolte presso le imprese classificate dall’Istat ai codici D, H, I, J, K (con almeno 2 dipendenti e non più di 100) e G (con almeno 5 dipendenti e non più di 100) operanti nelle regioni Sardegna, Sicilia, Calabri, Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e province di Massa Carrara, Frosinone, Roma, Latina e Viterbo.
Età del giovane Giovani di età compresa tra i 21 e 32 anni, iscritti da più di 30 mesi nella prima classe delle liste di collocamento.
Durata
Imprese sino a 15 dipendenti: 11 mesi per i giovani senza diploma di scuola secondaria superiore o laurea; 10 mesi con diploma o laurea;
Imprese con più di 15 dipendenti: 12 mesi per i giovani senza diploma di scuola secondaria superiore o laurea; 11 mesi con diploma o laurea;
Imprese dell’artigianato artistico: 12 mesi.
Le borse lavoro non determinano l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento
Condizioni Per poter attivare le borse lavoro le imprese:
non devono aver licenziato personale nei dodici mesi precedenti la dichiarazione di disponibilità ad attivare le borse lavoro (salve le cessazioni per giusta causa o per il raggiungimento dei requisiti del pensionamento di vecchiaia);
I giovani occupati devono essere a incremento (per tutta la durata) del personale mediamente occupato nel medesimo periodo;
Essere in regola con il versamento dei contributi;
Rispettare i contratti collettivi di lavoro;
Presentare la dichiarazione di disponibilità entro il 27 ottobre 1997.
Sussidio ai giovani
Ai giovani impiegati nelle borse lavoro spetta un sussidio mensile di 800.000 lire erogato dall’Inps a seguito di attestazione dell’impresa (ai giovani è richiesto un impegno di 20 ore settimanali).
Agevolazioni
Alle imprese che assumono i giovani a tempo indeterminato durante o al termine della borsa lavoro, sono riconosciute le agevolazioni contributive previste dall’articolo 8, comma 9 della legge 407/90 (agevolazioni per lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi).