Politiche del Lavoro - la riforma di Marco Biagi - Decreto Legislativo n. 276/2003
Il nuovo modello di organizzazione del mercato del lavoro e le nuove tipologie contrattuali
(Articolo
3, Legge 863/84,
come modificato dall'art. 16 della Legge 451/94 e dall'articolo 15 della Legge 196/97)
Campo di applicazione
Possono stipulare contratti di formazione e lavoro gli enti pubblici economici, imprese (anche artigiane) e loro consorzi, gruppi di imprese, associazioni professionali (comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali), socio-culturali, sportive, fondazioni, enti pubblici di ricerca e datori di lavoro iscritti agli albi professionali. L’assunzione è effettuata con la procedura diretta previa autorizzazione da parte della Commissione Regionale per l’Impiego.
Età del giovane Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i giovani di età compresa tra i 16 e i 32 (nelle aree del Mezzogiorno, fino al 31 dicembre 1997, l’età massima può essere elevata dalle Commissioni regionali per l’Impiego) ovvero senza limiti di età per i profughi.
Tipologia, durata e formazione
Tipologia "A": mirati all’acquisizione di professionalità intermedie ed elevate; durata massima del contratto 24 mesi; formazione obbligatoria pari a 80 ore per le professionalità intermedie e 130 ore per quelle elevate da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Tipologia "B": mirato ad agevolare l’inserimento professionale; durata massima 12 mesi; formazione obbligatoria (disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, prevenzione ambientale e infortunistica) 20 ore. .
Incentivazioni Il datore di lavoro può godere dei seguenti benefici:
Contributivi (per i contratti di tipologia B possono essere goduti, per la medesima durata prevista dal contratto originario, solo dopo la trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato):
Imprese artigiane (tutto il territorio nazionale), imprese operanti nel Mezzogiorno (Dpr 218/78), imprese operanti nelle circoscrizioni del Centro-Nord ad alta densità di disoccupazione (4), imprese che assumono profughi: contribuzione fissa settimanale pari a quella prevista per gli apprendisti;
Datori di lavoro diversi dalle imprese operanti nel Mezzogiorno: riduzione del 50% delle correnti aliquote contributive;
Imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti : riduzione del 40% delle correnti aliquote contributive;
Rimanenti datori di lavoro: riduzione del 25% delle correnti aliquote contributive.
Retributivi:
i giovani assunti possono essere inquadrati a un livello inferiore a quello i destinazione
Prolungamento dei benefici
Per le imprese operanti in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in caso di trasformazione del contratto di formazione di Tipologia A, di durata non inferiore di 24 mesi, in contratto a tempo indeterminato, è possibile mantenere, allo scadere del 24° mese e per i successivi 12 mesi , sia i benefici contributivi che quelli retributivi.
Computo nei limiti numerici
I lavoratori con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo di limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.
Condizioni
L’assunzione mediante contratto di formazione e lavoro è esercitabile alle seguenti condizioni:
non avere in atto sospensioni con intervento della Cig;
non aver licenziato personale nei 12 mesi precedenti;
mantenere in servizio almeno il 60% dei contratti scaduti nel biennio precedente.