Tirocini formativi
(Art. 10, legge 196/97)
- Finalità
Realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro
- Promotori
Le iniziative possono essere promosse da:
- agenzie regionali per l’impiego e uffici periferici del Ministero del Lavoro;
- università; provveditorati agli studi;
- istituzioni scolastiche non statali;
- centri pubblici (o a partecipazione pubblica) di formazione e/o orientamento;
- comunità terapeutiche;
- enti ausiliari e cooperative sociali;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili;
I datori di lavoro (pubblici e privati) possono promuovere iniziative formative mediante stipula di convenzioni con i suddetti organismi
- Durata
I rapporti di tirocinio o stage, che non costituiscono rapporti di lavoro subordinato, non possono superare i 12 mesi (24 per i portatori di handicap), modulati secondo i vari tipi di utenti
- Agevolazioni
Possibilità di ottenere il rimborso totale o parziale degli oneri finanziari (compresi gli oneri per vitto e alloggio del tirocinante) connessi all'attuazione di progetti a favore di giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area. I tirocinanti portatori di handicap possono essere computati ai fini del collocamento obbligatorio, purché i progetti siano finalizzati all'occupazione.