Politiche del Lavoro - la riforma di Marco Biagi - Decreto Legislativo n. 276/2003
Il nuovo modello di organizzazione del mercato del lavoro e le nuove tipologie contrattuali
Caratteristiche generali
E' un tipologia di lavoro in cui la durata della prestazione oraria è ridotta rispetto a quella normale e che può essere instaurata sia nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che determinato.
Esistono varie forme di lavoro a tempo parziale:
part - time orizzontale (il dipendente lavora tutti i giorni ma con orario giornaliero ridotto)
part - time verticale (il dipendente lavora solo alcuni giorni alla settimana o del mese)
part - time ciclico (il dipendente lavora solo in alcuni periodi dell'anno)
Bisogna ricordare che il contratto di lavoro part - time deve essere stipulato in forma scritta e che richiede il consenso del lavoratore, il cui eventuale rifiuto non comporta giustificato motivo di licenziamento. Il contratto deve inoltre indicare la durata della prestazione lavorativa e la collocazione dell'orario in riferimento al giorno, settimana e mese.
Inoltre è possibile effettuare la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale (o viceversa), a richiesta del lavoratore o del datore di lavoro. In ogni caso tale trasformazione deve essere sancita da un atto scritto, che attesti la volontà del lavoratore di accettare questa trasformazione.
Inoltre è bene precisare che nelle assunzioni a tempo pieno, i datori devono dare precedenza ai lavoratori impiegati a tempo parziale.
Adempimenti
Il datore di lavoro deve dare comunicazione scritta dell'assunzione a tempo parziale alla Direzione Provinciale del Lavoro, con l'invio di una copia del contratto,entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso.
Collocamento
In ogni caso di nuova assunzione con instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo parziale, (compreso nelle 20 ore settimanali per il settore privato e nelle 18 ore per il settore pubblico) il lavoratore ha diritto di rimanere iscritto all'Ufficio di Collocamento nella lista ordinaria di 1° classe e di poter essere assunto in un'altra impresa con un secondo rapporto di lavoro a part-time che realizzi complessivamente le 40 ore settimanali.
Non esiste incompatibilità tra part-time e apprendistato e questo perché la disciplina che regola l'orario di lavoro dell'apprendista fissa solo il limite massimo di ore di lavoro ed il numero di ore da dedicare all'insegnamento. Il part-time è compatibile anche con i contratti di formazione e lavoro per cui la clausola del part-time può essere inserita nel progetto di formazione.Lo stesso si dica dei contratti a termine: il part-time è possibile anche in questo caso.
Le clausole elastiche
Nel rapporto di lavoro part - time il datore può chiedere al lavoratore un cambiamento della collocazione oraria rispetto a quella inizialmente concordata, dando un preavviso di almeno 10 giorni. A sua volta il lavoratore può aderire alle clausole elastiche con un apposito patto scritto. Egli può, però, esercitare anche il cosiddetto "diritto di ripensamento", tramite il quale può annullare il suo consenso ad una variazione di fascia oraria per ragioni di salute, famiglia, altro lavoro.
Benefici per i datori di lavoro
La Legge N. 196 del 24 giugno 1997 mira ad incentivare l'utilizzazione del part-time come strumento di ingresso o reingresso nel mondo del lavoro, prevedendo ad esempio delle facilitazioni contributive per le aziende che lo applichino. Tali riduzioni si attuano in casi specifici: