Politiche del Lavoro - la riforma di Marco Biagi - Decreto Legislativo n. 276/2003
Il nuovo modello di organizzazione del mercato del lavoro e le nuove tipologie contrattuali
Caratteristiche generali
Gli stage o tirocini formativi non sono veri e propri rapporti di lavoro, ma un'occasione per realizzare un'alternanza tra studio e lavoro e per facilitare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
I soggetti coinvolti devono essere sempre tre: il tirocinante, un'azienda ospitante, pubblica o privata, e un ente promotore. Quest'ultimo può essere, ad esempio, un'università, una scuola, un centro di formazione o di orientamento, una cooperativa sociale. Agli enti promotori spetta il ruolo di intermediari tra stagista e azienda: tocca a loro infatti elaborare il progetto formativo e d'orientamento, e stipulare le convenzioni con le aziende. E' inoltre compito loro garantire la presenza di un tutor come responsabile didattico - organizzativo delle attività.
Durata
La durata massima del tirocinio formativo è stabilita in relazione alla condizione, sia occupazionale che scolastica, del tirocinante:
- per gli studenti delle scuole superiori: 4 mesi;
- per i lavoratori inoccupati o disoccupati: 6 mesi;
- per allievi di istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea: 6 mesi (anche nei 18 mesi successivi al compimento della formazione);
- per gli studenti universitari di qualsiasi livello, dalla laurea breve al dottorato: 12 mesi (anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi);
- per le persone svantaggiate ai sensi dell'art.4, co.1, L.381/91: 12 mesi;
- per soggetti portatori di handicap: 24 mesi.
Retribuzione: non essendo un rapporto di lavoro, lo stage non è retribuito. Tuttavia al tirocinante può essere riconosciuto un rimborso spesa documentate (ad esempio, trasporti o buoni pasto).
Finalità
Il tirocinio formativo è uno strumento per l'acquisizione di un'esperienza professionale pratica, la quale può sicuramente rivelarsi utile nell'inserimento nel mondo del lavoro. Anche per le imprese ospitanti il ricorso a tirocinanti, oltre ai vantaggi di ordine economico (non sussiste un obbligo di retribuzione né di assicurazione, quest'ultimo a carico del soggetto promotore), consente di acquisire informazioni e impressioni sui giovani in vista di una futura assunzione.
Vi è un solo vincolo per le imprese, relativo al numero di stagisti ospitabili contemporaneamente: uno per le imprese che impiegano fino a 5 dipendenti, due se i dipendenti sono da 6 a 19, fino al 10% dei dipendenti se questi sono più di 20.
I tirocini attivati ai sensi dell'articolo 18 L.196/97 hanno valore di credito formativo, se certificate dall'ente promotore.
Normativa di riferimento
Legge 196/97, art. 18.