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Numero: 0

Anno: 1949   Numero: 264   Legge Nazionale

Oggetto: Legge 29 aprile 1949 n. 264 - Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

Testo: TITOLO I COMMISSIONE CENTRALE PER L'AVVIAMENTO AL LAVORO E PER L'ASSISTENZA DEI DISOCCUPATI Art. 1 1. E' istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati Art. 2 1. La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati ha il compito: 1) di esprimere pareri d'ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo sulla disciplina del servizio del collocamento, sulla determinazione dei criteri di valutazione circa lo stato di bisogno dei lavoratori disoccupati ai fini delle precedenze nell'avviamento al lavoro, sui criteri del reclutamento degli emigranti e sull'attuazione delle disposizioni di cui al Titolo II; 2) di esprimere pareri sui ricorsi che siano presentati avverso le decisioni degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di collocamento, nonché avverso le decisioni delle Commissioni provinciali, prese in base all'art. 25; 3) di esprimere pareri sulla concessione di sussidi straordinari di disoccupazione e di dare pareri e fare proposte sui provvedimenti in genere a favore dei disoccupati; 4) di esprimere pareri sulle richieste d'istituzione di corsi per disoccupati e di quelli di riqualificazione aziendale; sulle richieste d'istituzione dei cantieri scuola di cui all'art. 45; su tutte le altre questioni interessanti la materia di cui al Titolo IV, e di fare proposte sulle predette materie; 5) di esprimere pareri e fare proposte per il coordinamento della presente legge, ai fini dell'attuazione pratica della medesima, con le disposizioni speciali in vigore che regolano l'assunzione e il collocamento di particolari categorie di lavoratori e di suggerire i mezzi ad inserire nelle varie branche del lavoro, senza pregiudizio per l'individuo e la collettività, i soggetti fisicamente o funzionalmente minorati. 2. Per le materie di sua competenza la Commissione può chiedere dati e promuovere indagini, richiedendone il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. 3. Sulle materie per le quali il presente articolo riconosce alla Commissione la competenza di esprimere pareri, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale non provvederà senza aver previamente udito i pareri stessi. Art. 3 1. La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati é presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Egli può delegare a presiedere singole riunioni della Commissione il Sottosegretario di Stato o uno dei direttori generali di cui al n. 2 del comma successivo. 2. Essa é composta: 1) da 8 rappresentanti dei lavoratori, da 4 rappresentanti dei datori di lavoro, da 1 rappresentante dei dirigenti d'azienda, da 1 dei coltivatori diretti e da 1 degli artigiani, designati su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale dalle rispettive organizzazioni sindacali. Il Ministro, nella richiesta, terrà conto dell'importanza numerica delle organizzazioni; 2) dai direttori generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza e assistenza sociale; 3) da un funzionario in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio; 4) dal direttore generale dell'Inps o da un suo rappresentante. 3. Alle sedute della Commissione centrale e dei Comitati, di cui all'art. 4, nelle quali sia trattata la materia di cui all'art. 2, n. 4, parteciperà, come membro effettivo, un rappresentante del Ministro per la pubblica istruzione, e, qualora si trattino materie interessanti le Regioni a statuto autonomo, entro i limiti dei poteri ad esse conferiti dalla Costituzione, parteciperà, come membro effettivo, un rappresentante della Regione interessata. 4. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nel richiedere alle organizzazioni sindacali le designazioni dei rappresentanti di cui al secondo comma, n. 1, assegnerà loro un termine di 15 giorni per la designazione, decorso il quale il Ministro provvederà d'ufficio. Tale termine potrà, su richiesta motivata delle organizzazioni interessate, essere prorogato dal Ministro per altri 15 giorni. 5. In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo dovrà essere designato e nominato un membro supplente. 6. Le funzioni di segretario e di vice segretario sono disimpegnate da 2 funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 7. I componenti della Commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi durano in carica 2 anni. Art. 4 1. La Commissione centrale può costituire nel suo seno Comitati, dei quali determina la composizione e le funzioni. 2. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche su richiesta della Commissione o di Comitati, può far assistere a singole riunioni della Commissione e dei Comitati rappresentanti di altri Ministeri interessati, dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e dell'Ispettorato medico del lavoro per i problemi di carattere igienico e sanitario, dirigenti di istituti di previdenza, assistenza e istruzione professionale e persone particolarmente esperte nelle questioni in discussione. Art. 5 1. Le norme per il funzionamento della Commissione centrale e dei Comitati saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale medesima. 2. La Commissione centrale é convocata ogni 3 mesi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. E' convocata altresì ogni qualvolta il Ministro lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. 3. I Comitati sono convocati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di sua iniziativa o su richiesta di un terzo dei loro componenti. Art. 6 1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppressi: 1) il Comitato per la disoccupazione previsto dall'art. 9 del Rdl 20 maggio 1946, n. 373; 2) il Comitato per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale dei lavoratori disoccupati, istituito con l'art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 7 novembre 1947, n. 1264. TITOLO II DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO CAPO I Disciplina dell'avviamento al lavoro Art. 7 1. Il collocamento é funzione pubblica esercitata secondo le norme del presente Titolo. Art. 8 1. Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento presso gli Uffici di cui al Capo II del presente Titolo, della circoscrizione nella quale ha la propria residenza, a sensi della L. 24 dicembre 1954, n. 1228, e del regolamento di cui al Dpr 31 gennaio 1958, n. 136. 2. Il lavoratore, senza cambiare la propria residenza, può trasferire la sua iscrizione nelle liste di collocamento dell'Ufficio di altro Comune capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 20.000 abitanti o di notevole importanza industriale situato nella stessa Provincia oppure in altra Provincia con termine o comunque nel raggio di 150 chilometri. 3. La richiesta di trasferimento dev'essere presentata all'Ufficio di collocamento del Comune di residenza che, previa cancellazione del lavoratore dalle proprie liste, provvede a trasmettere gli atti all'Ufficio di collocamento indicato dal lavoratore. 4. I lavoratori che trasferiscono la propria iscrizione nelle liste di collocamento di altro ufficio conservano l'anzianità d'iscrizione in precedenza maturata. Art. 9 1. Nessuno può essere iscritto nelle liste di collocamento se non abbia compiuto l'età stabilita dalla legge per essere assunto al lavoro e non sia in possesso del libretto di lavoro o del certificato sostitutivo, nei casi in cui tali documenti sono prescritti. 3. Hanno diritto ad essere iscritti nelle liste di collocamento i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi del lavoro nonché i lavoratori dimessi dai luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, qualificati per professione o per mestiere adatti alle loro condizioni fisiche dalle apposite Commissioni previste dalle leggi speciali. 4. I lavoratori stranieri che chiedono d'iscriversi nelle liste di collocamento devono essere muniti di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di documento equipollente previsto da Accordi internazionali. Art. 10 1. Le iscrizioni nelle liste di collocamento devono essere eseguite secondo l'ordine di presentazione della richiesta. 2. I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento sono classificati nel modo seguente: a) prima classe: lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione oppure occupati a tempo parziale con orario non superiore a 20 ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione; conservano l'iscrizione in questa classe i lavoratori avviati con contratto a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare; b) seconda classe: lavoratori occupati, esclusi quelli assegnati alla prima classe, che aspirino a diversa occupazione; c) terza classe: titolari di trattamenti pensionistici di vecchiaia o di anzianità. Le classi di cui al comma 1 costituiscono ordine di precedenza nell'avviamento al lavoro. 3. Entro l'ambito delle classificazioni suddette i lavoratori iscritti saranno raggruppati per settori di produzione, entro ciascun settore per categorie professionali ed entro ciascuna categoria per qualifica o specializzazione. 4. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, sarà provveduto alla determinazione delle modalità di raggruppamento dei lavoratori che, per la loro generica capacità di lavoro, non siano classificabili in un determinato settore o categoria. 5. Saranno iscritti in separate liste coloro che richiedano di essere avviati a lavori di breve durata o a carattere stagionale. Art. 11 1. E' vietato l'esercizio della mediazione, anche se gratuito, quando il collocamento é demandato agli Uffici autorizzati. 2. I datori di lavoro sono tenuti ad assumere i lavoratori, dei quali abbiano bisogno, iscritti nelle liste di collocamento. 3. L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda: 1) il coniuge, i parenti e gli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro; 2) il personale avente funzioni direttive; 3) i lavoratori di concetto o specializzati assunti mediante concorso pubblico; 4) i lavoratori esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri ed i coloni parziari; 5) i domestici, i portieri, gli addetti a studi professionali e tutti coloro che sono addetti ai servizi familiari; 6) i lavoratori destinati ad aziende con non più di 3 dipendenti oppure ad aziende rurali con non più di 6 dipendenti, limitatamente a zone mistilingue o montane da determinarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale. 4. La disciplina della mediazione per la categoria di cui al n. 5) sarà regolata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. 5. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici, sono soggetti all'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo, limitatamente all'assunzione di personale salariato, per la quale non sia prescritto concorso pubblico. 7. I nominativi degli assunti al lavoro di cui ai punti 4), 5) e 6) e al comma precedente devono essere comunicati dai datori di lavoro all'Ufficio di collocamento della zona. Art. 12 1. E' ammesso lo scambio di mano d'opera e di servizi di cui all'art. 2139 del Codice civile. Art. 13 1. Chiunque intenda assumere lavoratori deve farne richiesta al competente Ufficio nella cui circoscrizione si svolgono i lavori ai quali la richiesta si riferisce. 2. L'Ufficio predetto, qualora non sia in grado di corrispondere in tutto o in parte alla richiesta, la trasmette per la parte non soddisfatta ad altri Uffici i quali debbono indicare entro 5 giorni i lavoratori da assumere. Art. 14 1. La richiesta di lavoratori dev'essere numerica per categoria e qualifica professionale. 2. Gli Uffici di collocamento sono tenuti a soddisfare la richiesta con lavoratori della categoria e qualifica professionale in essa indicate. 5. L'Ufficio di collocamento, nell'atto di soddisfare la richiesta del datore di lavoro, é tenuto ad accertarsi che le condizioni offerte ai nuovi assunti siano conformi alle tariffe e ai contratti collettivi. Art. 15 1. In deroga a quanto disposto dal secondo comma, dell'art. 13, la Commissione di cui all'art. 25, a richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, può autorizzare che agli avviamenti per determinati lavori da svolgersi in un Comune concorrano, osservati opportuni criteri di proporzionalità, lavoratori di altri Comuni anche di Province contermini. 2. In caso di denegata autorizzazione, per quanto previsto dal comma precedente, provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. 3. Ferme restando le precedenze al collocamento previste da leggi speciali, sarà data preferenza nell'avviamento ai lavoratori che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui al Titolo IV. 4. Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, nell'avviamento al lavoro si terrà conto complessivamente: del carico familiare; dell'anzianità d'iscrizione nelle liste di collocamento; della situazione economica e patrimoniale, desunta anche dallo stato d'occupazione dei componenti del nucleo familiare, e dagli altri elementi concorrenti nella valutazione dello stato di bisogno del lavoratore, anche con riguardo allo stato sanitario del nucleo familiare, in base ai documenti esibiti dal lavoratore medesimo. 5. Il datore di lavoro può rifiutare di assumere lavoratori, avviati dall'Ufficio competente, i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa. 6. I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno. A tal fine i datori di lavoro debbono dichiarare all'atto della presentazione delle richieste, sia nominative che numeriche, se vi siano stati, entro l'anno precedente, dipendenti della stessa qualifica licenziati per riduzione di personale, specificandone i nomi. Art. 16 1. Ove sia ritenuto opportuno dalla Commissione comunale, per l'attività agricola ed edilizia saranno predisposti dei turni di lavoro a rotazione ed eventuale compensazione tra tutti gli iscritti al collocamento delle categorie dei manovali e dei braccianti agricoli, compresi quelli a compartecipazione che non traggano da essa occupazione sufficiente. 2. Per distribuire le giornate disponibili fra tutti gli iscritti si terrà conto delle giornate di occupazione dei singoli lavoratori anche in settori non agricoli a ciclo stagionale e delle giornate presunte occorrenti per la coltivazione del terreno condotto dai lavoratori collocandi, che siano parzialmente occupati come mezzadri, compartecipanti, coloni parziari e coltivatori diretti. Art. 17 1. Per l'assunzione di salariati avventizi le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici possono chiedere all'Ufficio competente l'elenco dei disoccupati della specialità da assumere, per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno la facoltà di sottoporre ad opportuni esperimenti la mano d'opera loro inviata per accertarne la capacità tecnica. 2. Qualora l'Ufficio incaricato del collocamento nel Comune in cui devono essere fatte le assunzioni non disponga di operai che, a giudizio delle amministrazioni interessate, siano in grado di attendere ai lavori da compiere, le amministrazioni stesse possono rivolgere richiesta ad Uffici di altri Comuni. Art. 18 1. L'avviamento al lavoro é comprovato da comunicazione rilasciata dall'Ufficio competente al lavoratore ed indirizzata al datore di lavoro. L'ufficio all'atto dell'avviamento restituisce al lavoratore il libretto di lavoro o il certificato sostitutivo nel caso in cui tali documenti siano prescritti. Art. 19 1. E' data facoltà al datore di lavoro di assumere direttamente la mano d'opera in tutti i casi in cui tale assunzione sia giustificata da urgente necessità di evitare danni alle persone o agli impianti. 2. Qualora le prestazioni dei lavoratori assunti direttamente ai sensi del comma precedente si protraggano oltre il terzo giorno, il datore di lavoro é tenuto a darne comunicazione nominativa per l'eventuale convalida delle assunzioni effettuate, indicandone i motivi e le condizioni di lavoro all'Ufficio competente. Art. 20 2. Gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e relative variazioni, di cui al RD 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, debbono essere periodicamente comunicati agli Uffici competenti per territorio, agli effetti della classificazione professionale degli iscritti e della conseguente valutazione ai fini del collocamento. 3. Gli Uffici di collocamento devono trasmettere alle Commissioni previste dal RD 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, l'elenco dei lavoratori agricoli occupati nell'anno precedente con l'indicazione dei periodi d'occupazione. Art. 21 1. I datori di lavoro soggetti alla disciplina dell'avviamento al lavoro debbono comunicare, entro 5 giorni, al competente Ufficio, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro. 2. I datori di lavoro dell'agricoltura non sono tenuti alla comunicazione di cui al precedente comma quando si tratti di braccianti giornalieri. Art. 22 1. I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, esclusi quelli di cui al terzo comma del presente articolo, hanno l'obbligo di dichiarare all'Ufficio competente, entro 30 giorni dalla fine del mese nel quale fu fatta l'iscrizione o la successiva conferma, la permanenza nel loro stato di disoccupazione. 2. Il lavoratore, che non osserva l'obbligo di cui al precedente comma é cancellato d'ufficio dalla lista di collocamento, qualora vi sia incluso, salvo reiscrizione con la nuova anzianità. 3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento e partecipanti ai turni di lavoro di cui all'art. 16, l'accertamento della permanenza nello stato di disoccupazione é fatto d'ufficio. Qualora tale permanenza non sussista, si procede d'ufficio alle cancellazioni previste nel comma precedente. 4. La cancellazione può essere revocata in caso di comprovato grave impedimento a fare la dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo. Art. 23 1. Ove per soddisfare particolari esigenze del lavoro e della produzione sia ravvisata, per determinate categorie di lavoratori, la necessità d'organizzare il servizio di collocamento con carattere interprovinciale o nazionale, o, per categorie specializzate, con forme particolari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, può essere disposto che le funzioni previste dal Titolo II siano esercitate da uno o più degli Uffici esistenti per tutto il territorio nazionale o per il territorio di più Province, ovvero da Uffici speciali, funzionanti sotto il controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dei suoi organi periferici e delle Commissioni centrali e provinciali previste dagli artt. 1 e 25, e secondo le disposizioni di legge. CAPO II Organi del collocamento Art. 24 1. Il servizio del collocamento é svolto dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dalle loro sezioni staccate istituite nei centri industriali ed agricoli più importanti della provincia, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 381, nonché dai loro collocatori, corrispondenti od incaricati, ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto legislativo, negli altri comuni ove se ne ravvisi la necessità. 2. Il compenso mensile per il personale incaricato temporaneo previsto dal comma precedente non dovrà essere superiore a L. 20.000. La spesa globale per i detti compensi non dovrà eccedere l'importo annuo massimo di L. 900.000.000. Art. 25 1. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale é istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dal direttore dell'Ufficio stesso in qualità di presidente, da un rappresentante del Genio Civile, da un rappresentante del Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da sette rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti, scelti fra i designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, dalle organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica. 2. La Commissione decide, nell'ambito delle direttive emanate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: a) sulla classificazione professionale dei lavoratori, sul loro passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo; b) sulle contestazioni relative alle richieste nominative di assunzione di lavoratori; c) sui ricorsi contro i provvedimenti delle sezioni, dei corrispondenti e degli incaricati in merito all'iscrizione nelle liste di collocamento e all'avviamento al lavoro. 3. Contro le deliberazioni della Commissione é ammesso il ricorso al Ministro, il quale decide sentita la Commissione centrale. 4. La Commissione esprime pareri, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e formula proposte su ogni altra questione relativa al collocamento nella provincia e sull'istituzione di sezioni staccate dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La Commissione dura in carica 2 anni. Art. 26 1. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta della Commissione provinciale, può autorizzare il Prefetto ad istituire, con proprio decreto, presso le Sezioni di collocamento ed i collocatori - corrispondenti od incaricati - una Commissione per il collocamento, composta dal dirigente dell'Ufficio del lavoro o da un suo incaricato, in qualità di presidente, e da 4 rappresentanti dei lavoratori e da 3 dei datori di lavoro. 2. La Commissione dura in carica 2 anni. 3. Essa esprime pareri sulle materie previste dalle lettere a) e b) dell'articolo precedente e sulle altre questioni relative al collocamento, sottoposte al suo esame dal presidente. 4. I turni di lavoro, previsti dall'art. 16, e la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo le norme dell'art. 15 e le direttive d'applicazione dettate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli Uffici provinciali del lavoro e della Massima Occupazione, sentite le Commissioni centrali e provinciali, sono stabiliti e periodicamente aggiornati dalla Sezione di collocamento o dal collocatore, su conforme proposta della Commissione prevista dal primo comma di questo articolo. 5. La Sezione di collocamento o il collocatore non possono modificare i turni e le graduatorie proposte dalla Commissione, se non in base a decisione adottata dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la Commissione di cui all'art. 25. CAPO III Disposizioni penali Art. 27 1. Chiunque esercita la mediazione, in violazione delle norme della presente legge é punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni, con il conseguente sequestro del mezzo di trasporto se adoperato a questo fine. Se vi é scopo di lucro, la pena é dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda é aumentata fino al triplo. 2. I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli Uffici di collocamento i lavoratori, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore interessato. 3. I datori di lavoro che non comunicano alla Commissione circoscrizionale per l'impiego, nei termini di cui all'art. 21, primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore interessato. CAPO IV Disposizioni finali Art. 28 1. I Comuni sono tenuti a fornire i locali occorrenti per i servizi di collocamento. Art. 29 1. E' abrogato il Rdl 21 dicembre 1938, n. 1934, sull'ordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro. 2. E' abrogato altresì l'ultimo comma dell'art. 5 del D.L. 15 aprile 1948, n. 1381. 3. Restano in vigore le disposizioni speciali che regolano l'assunzione e il collocamento di particolari categorie di lavoratori. 4. Nulla é variato per quanto riguarda le disposizioni speciali relative al collocamento degli apprendisti. TITOLO III ASSISTENZA ECONOMICA AI LAVORATORI INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI CAPO I Disposizioni generali Art. 30 Fino a quando non sia disciplinato, in sede di riforma della Previdenza sociale, l'ordinamento delle prestazioni per la disoccupazione involontaria, si applicano le disposizioni del Rdl 4 ottobre 1935, 1827, modificato col Rdl 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, salvo le modificazioni disposte con il presente capo. Art. 31 La norma dell'art. 1 del Rdl 17 marzo 1941, n. 124 concernente la elevazione da 120 a 180 del numero massimo delle giornate di godimento dell'indennità di disoccupazione, già prorogata coi DD.LL. 29 luglio 1947, n. 841 e 15 aprile 1948, n. 549, continua ad avere vigore fino a quando non sia disciplinato, come previsto dall'articolo precedente, il nuovo ordinamento delle prestazioni per la disoccupazione involontaria. La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo rimane a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. Art. 32 L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione é esteso: a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio; agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, numero 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale é richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale é richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione é pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattie, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue; b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità di impiego, senza limite di retribuzione. Sono estese alle predette categorie, in quanto compatibili con la disposizione della presente legge, le disposizioni vigenti per le categorie già comprese nell'obbligo dell'assicurazione della disoccupazione involontaria ed in particolare quelle relative ai contributi per le indennità giornaliere e per il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali. L'estensione dell'obbligo assicurativo per gli appartenenti alle categorie di prestatori di opera, di cui alla lettera b) del primo comma, si applica con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 33 Per i lavoratori agricoli l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge per le categorie e secondo le modalità di cui al regolamento previsto dalla lettera a) del precedente articolo. Le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria e per gli assegni integrativi saranno stabilite annualmente in conformità del disposto dell'art. 9 del D.Lgs.Lgt. 1 marzo 1945, n. 177, sostituito dall'articolo unico del D.Lgt. 31 ottobre 1947, n. 1378. I contributi predetti saranno riscossi secondo le modalità stabilite nel regolamento. CAPO II Assegni integrativi delle indennità di disoccupazione Art. 34 Gli assegni integrativi istituiti col D.Lgs.Lgt. 31 agosto 1945, n. 579, modificato col Rdlgs. 20 maggio 1946, n. 373, e col D.Lgs.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 870, ed i sussidi straordinari istituiti col Rdlgs. 20 maggio 1946, n. 373, modificato col D.Lgs.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 870, per la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, sono disciplinati dalla presente legge, la quale sostituisce i citati decreti che, pertanto, sono abrogati. Art. 35 Agli aventi diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dall'art. 19 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni, nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, e' concesso per il periodo di godimento di tale indennità, un assegno integrativo di lire 200 per ogni giornata di corresponsione della indennità stessa a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali, istituito con D.Lgs.Lgt. 1 marzo 1945, n. 177. Oltre gli assegni integrativi di cui ai precedenti commi sono corrisposte al disoccupato le indennità di caropane previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770, e dalla legge 7 luglio 1948, n. 1093. Gli assegni integrativi sono corrisposti unitamente alla indennità giornaliera di disoccupazione con l'osservanza delle norme che disciplinano la corresponsione dell'indennità stessa. CAPO III Sussidi straordinari Art. 36 Per determinate località e limitatamente a particolari categorie professionali, può essere disposta, con decreto del Ministro per il lavoro e la Previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, la concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro e che non abbiano i requisiti prescritti per il diritto alla indennità giornaliera di disoccupazione. Nell'ambito delle località e delle categorie professionali per le quali é fatta la concessione, i singoli lavoratori disoccupati godranno della concessione stessa purché si verifichino per essi le seguenti condizioni: 1) risulti che sia stato versato un numero minimo di contributi settimanali per l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, secondo quanto disposto dal penultimo comma del presente articolo; 2) siano da almeno cinque giorni iscritti nelle liste di collocamento di cui all'art. 8 senza aver ottenuto offerta di occupazione; 3) siano nell'impossibilità di seguire i corsi di qualificazione professionale o di prestare la loro opera presso cantieri di cui al Titolo IV, per comprovata inidoneità fisica, o perché i corsi o cantieri distino eccessivamente dal luogo di residenza o perché, pur avendone fatta domanda, non vi siano stati ammessi per deficienza di posti; 4) non appartengono a famiglia di cui almeno due membri siano occupati; 5) non beneficino di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali o di pensioni o rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza e assistenza sociale, fatta eccezione per le pensioni di guerra. Il sussidio straordinario di disoccupazione può essere corrisposto anche a titolari di rendite da infortuni sul lavoro che abbiano i requisiti richiesti, purché per il periodo di godimento del sussidio straordinario, rinuncino alla rendita loro spettante. Salvo quanto é disposto nell'articolo seguente per i lavoratori agricoli, il numero minimo di contributi versati richiesto per la concessione del sussidio straordinario é di cinque settimanali per gli operai o uno mensile per gli impiegati alla data di entrata in vigore della presente legge, e aumenta mensilmente di tanti contributi versati quante sono le settimane o i mesi di effettiva occupazione. Raggiunto il numero di 52 contributi settimanali prescritto dal Rdl 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, anche in difetto dei due anni di assicurazione, al diritto di godere il sussidio straordinario subentra il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione. La concessione del sussidio straordinario per determinate località e categorie é disposta avuto riguardo alle condizioni di lavoro e delle industrie locali ed ai lavori pubblici da eseguire. Art. 37 I lavoratori agricoli possono essere ammessi ai sussidi straordinari con le norme stabilite dal precedente articolo, purché, entro i tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, per essi siano stati versati o risultino dovuti i contributi settimanali e giornalieri minimi previsti dal regolamento, sia per i salariati fissi che per i lavoratori giornalieri. Il regolamento prevederà anche l'aumento periodico, a decorrere dal compimento del terzo mese dall'entrata in vigore della presente legge, dei contributi che dovranno essere pagati in relazione ad effettiva occupazione per essere ammessi al sussidio straordinario. Sono utilizzabili, per costituire i minimi indicati, i contributi eventualmente versati per mezzo di marche, in dipendenza dell'esercizio, da parte dell'assicurato, di altre attività già comprese nell'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione; a tale effetto per i lavoratori giornalieri sei contributi giornalieri equivalgono ad un contributo settimanale. Art. 38 Sono esclusi dal sussidio straordinario di disoccupazione i disoccupati già ricoverati in case di cura e da esse dimessi per guarigione clinica, per stabilizzazione o per prosecuzione delle cure antitubercolari, quando usufruiscano del sussidio post-sanatoriale a norma delle disposizioni vigenti. Art. 39 Si applicano per la corresponsione del sussidio straordinario di disoccupazione le norme sull'assicurazione per la disoccupazione involontaria relative alla concessione ed erogazione delle indennità giornaliere, alla sospensione ed alla cessazione del diritto al godimento dell'indennità medesima, ai ricorsi contro la negata concessione di essa ed agli erogatori e ai controlli. I sussidi straordinari sono di importo pari a quello degli assegni integrativi di cui al Capo II del presente Titolo. I sussidi straordinari di regola si erogano per 90 giorni prorogabili al massimo a 180; e, in casi eccezionali, entro un più ampio termine, previsto dal decreto di concessione. Art. 40 Il lavoratore, per godere della concessione del sussidio straordinario previsto dall'apposito decreto Ministeriale, deve presentare domanda per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. La domanda é redatta sul modulo fornito dall'Istituto predetto contenente un particolare richiamo alle sanzioni penali previste in caso di alterazione della verità. La domanda deve essere trasmessa con una dichiarazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con la quale si attesti l'esistenza nel richiedente dei requisiti di cui ai nn. 2), 3), 4) e 5) dell'art. 36. Art. 41 L'erogazione del sussidio straordinario cessa di diritto: 1) quando sia trascorso il periodo massimo di godimento previsto dall'art. 39; 2) quando il disoccupato attenda comunque a proficuo lavoro, o quando abbia rifiutato un'occupazione adeguata; 3) quando il disoccupato avviato ai corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori o ai cantieri vi si sia rifiutato senza giusti motivi; 4) quando il disoccupato non abbia adempiuto, senza giustificato motivo, agli obblighi per comprovare in ogni momento la continuità della disoccupazione; 5) quando il disoccupato non abbia rinnovato l'iscrizione nelle liste di collocamento entro la fine del mese susseguente a quello della iscrizione o della conferma. Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ordina di ufficio la cessazione della erogazione del sussidio straordinario non appena gli risulti il verificarsi di una o più delle ipotesi previste dal presente articolo. Art. 42 Alla corresponsione dei sussidi straordinari provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenendo per essi contabilità distinta presso il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali e osservando le norme previste per le gestioni e il controllo di detto Fondo dal D.Lgs.Lgt. 1 marzo 1945, n. 177. Art. 43 All'onere derivante dalla erogazione dei sussidi straordinari si provvede con i contributi dovuti dai datori di lavoro per gli assegni integrativi delle indennità di disoccupazione nella misura fissata annualmente ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs.Lgt. 1 marzo 1945, n. 177, e col concorso dello Stato. Per l'anno finanziario 1948-49 lo Stato verserà all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la corresponsione dei sussidi straordinari la somma di lire cinque miliardi da corrispondersi in due rate semestrali all'inizio di ciascun semestre. Per gli anni finanziari successivi il contributo statale sarà determinato nella legge del bilancio. Art. 44 Chi indebitamente riscuote il sussidio straordinario di disoccupazione o continua a percepirlo dopo la cessazione del suo stato di disoccupazione é punito con l'ammenda dal doppio al decuplo delle somme percepite a Titolo di sussidio, salvo che il fatto costituisca reato più grave. Indipendentemente da tali pene il responsabile viene escluso dal sussidio straordinario per la durata di un anno. Nell'ipotesi di tentativo, tale durata é ridotta a sei mesi. Una ammenda uguale a quella prevista nel primo comma, salvo che il fatto costituisca reato più grave, é applicata al datore di lavoro o a chiunque renda possibile l'indebita percezione del sussidio di disoccupazione. TITOLO IV ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE CAPO I Disposizioni generali Art. 45 1. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nei casi e con le modalità stabilite nel presente titolo, promuove direttamente o autorizza l'istituzione di corsi di addestramento professionale, nonche' l'apertura di cantieri scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità. Capo II Corsi per disoccupati. Art. 46 I corsi per disoccupati sono rivolti all'addestramento, alla qualificazione, al perfezionamento o alla rieducazione professionale dei lavoratori che, a causa dello stato di disoccupazione o in dipendenza degli eventi di guerra, abbiano bisogno di riacquistare, accrescere o mutare rapidamente le loro capacità tecniche, adattandole alla necessità della efficienza produttiva, alle esigenze del mercato interno del lavoro e alla possibilità di emigrazione. Essi hanno carattere eminentemente pratico, con applicazione degli allievi in opere attinenti all'attività professionale oggetto del corso. I corsi sono diurni con orario corrispondente a quello normale di lavoro, durano di regola da due a otto mesi e possono essere seguiti da corsi più progrediti di uguale durata per gli stessi allievi che abbiano frequentato i corsi di addestramento. Art. 47 I corsi per lavoratori disoccupati possono essere promossi dalle Amministrazioni dello Stato e dai Comuni, nonché da altri enti , istituzioni e associazioni anche presso scuole, a termini del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 380. Art. 48 I promotori dei corsi per lavoratori disoccupati possono ottenere, qualora dimostrino di avere l'attrezzatura idonea per l'effettuazione dei medesimi, i finanziamenti e le sovvenzioni necessarie, nonché le indennità per gli allievi previste dal presente titolo. L'autorizzazione è data con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro. La coordinazione dei corsi in rapporto alle esigenze regionali è demandata al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Le proposte di istituzione dei singoli corsi devono essere inoltrate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, munite di parere della Commissione provinciale. Art. 49 L'iscrizione ai corsi avviene su domanda dell'interessato diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che, d'intesa con le direzioni dei corsi, provvede alla selezione e all'avviamento, tenendo presenti criteri razionali di orientamento professionale . Gli istituti, gli enti e le associazioni che promuovono corsi sono tenuti a comunicare, almeno dieci giorni prima della data di inizio dei corsi stessi, agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, agli Ispettorati del lavoro, ai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e alle locali associazioni sindacali, la istituzione dei corsi, e, ad inizio avvenuto, a segnalare i nominativi degli iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Art. 50 I promotori dei corsi devono richiedere un delegato ministeriale che presenzi agli esami finali e devono rimettere entro dieci giorni dalla chiusura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, il resoconto didattico, tecnico ed economico del corso stesso. Art. 51 Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce le modalità per il funzionamento dei corsi per disoccupati. Art. 52 Nelle località e per quelle categorie per le quali sono stati istituiti corsi, i lavoratori disoccupati, di età inferiore ai quaranta anni, sono obbligati alla frequenza per poter percepire il sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, e tutte le altre agevolazioni dipendenti dal loro stato di disoccupazione, salvo le eccezion i previste dall'art. 36, secondo comma, n. 3. Tutti gli allievi che frequentino con diligenza i corsi hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, eventualmente ad essi spettante, ad una integrazione di L. 200 per ogni giornata effettiva di presenza a carico del Fondo di cui all'art. 62. Gli allievi del corso che non percepiscano, quantunque disoccupati, né l'indennità giornaliera di disoccupazione, né il sussidio straordinario di disoccupazione, oltre alla suindicata integrazione giornaliera di L. 200, ricevono un secondo assegno giornaliero pari a L. 100 aumentato di L. 60 per ogni figlio, per la moglie e per i genitori, purché siano a carico. I lavoratori che abbiano frequentato con regolarità e diligenza i corsi e abbiano superato la prova finale conseguono un attestato ed ottengono un premio di L. 3000. Il predetto attestato, a parità di altre condizioni, dà diritto di preferenza nell'avviamento al lavoro o nella emigrazione. I lavoratori che non frequentano assiduamente i corsi possono essere radiati, e in tal caso decadono dal diritto al sussidio straordinari o di disoccupazione. Capo III Corsi aziendali di riqualificazione. Art. 53 Le imprese industriali, non a ciclo stagionale, che occupano almeno mille dipendenti, e che reputano di avere una minore funzionalità per effetto di una maestranza in parte non rispondente alle esigenze aziendali o per il mancato adeguamento del carico di mano d'opera alle proprie possibilità funzionali ed economiche, possono chiedere di aprire corsi di riqualificazione per maestranze di età non superiore ai quarantacinque anni, qualora almeno i due terzi dei lavoratori interessati desiderino di frequentarli. Analogamente più imprese industriali, con meno di mille dipendenti ciascuna, possono chiedere di aprire corsi interaziendali, purché i due terzi dei lavoratori interessati desiderino di frequentarli. La responsabilità della gestione dei corsi è assunta dalla impresa presso la quale i corsi stessi sono attuati. Art. 54 Le imprese previste dall'articolo precedente rivolgono domanda documentata al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, a mezzo dell'Ispettorato del lavoro competente, che esprime il parere sulla opportunità del corso e sulla razionalità della sua organizzazione.{F P} La facoltà del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concedere l'autorizzazione è esercitata d'intesa con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio. Capo III Corsi aziendali di riqualificazione. Art. 55 I corsi di cui agli articoli precedenti durano da tre a otto mesi e si svolgono in locali distinti da quelli adibiti dall'impresa alla normale attività secondo le direttive stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Al termine del corso i non qualificati sono licenziati; i qualificati invece sono riassorbiti dall'azienda nei limiti delle sue possibilità. Alle prove di fine corso presenzierà un tecnico designato dalla Commissione provinciale. Art. 56 Agli operai dei corsi, in deroga al disposto di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, è corrisposta l' integrazione salariale nella misura dei due terzi della retribuzione globale per le ore da ventiquattro a quaranta settimanali a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria. Ad essi inoltre a carico del Fondo di cui all'art. 62 sarà corrisposta settimanalmente una somma pari alla integrazione di cui sopra, oltre alla integrazione giornaliera di L. 100. Agli stessi sono corrisposti gli assegni familiari nella misura prevista per la categoria cui il lavoratore appartiene, a carico della rispettiva Cassa degli assegni familiari. Ad essi non spetta il premio finale di L. 3000. Sono a carico delle imprese promotrici dei corsi le spese per l'istituzione, l'attrezzatura ed il funzionamento dei corsi stessi, quelle per le assicurazioni infortuni, nonché quelle per l'indennità di licenziamento nelle ipotesi previste dall'articolo precedente. Capo IV Facilitazioni alle piccole aziende ed alle botteghe artigiane. Art. 57 Sul fondo costituito ai sensi dell'art. 62 si possono ridurre, fino ad un terzo del loro ammontare, le spese sostenute dalle botteghe artigiane o dalle imprese con non più di cinque dipendenti, che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo seguente, per corrispondere i contributi al Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali e al Fondo di solidarietà sociale, per conto degli apprendisti minori dei 18 anni da esse istruiti. Le botteghe e le imprese che intendono ottenere il rimborso di cui al precedente comma, alla scadenza di ogni semestre a partire dal 1º gennaio 1949 trasmettono apposita domanda, corredata dei documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi considerati, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, i quali devono accertare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo seguente. I benefici previsti dal presente articolo a favore delle imprese non sono concessi nei casi in cui l'apprendista sia distratto dal tirocinio per lavori non direttamente connessi all'insegnamento e alla pratica del mestiere. Capo IV Facilitazioni alle piccole aziende ed alle botteghe artigiane. Art. 58 Agli effetti del riconoscimento alle botteghe e alle imprese della idoneità all'insegnamento del mestiere agli apprendisti per l'ammissione ai benefici previsti dall'articolo precedente, sono istituiti in ogni provincia appositi registri, la cui formazione e tenuta sono affidate agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, secondo le norme indicate nel seguente comma. Spetta alla Commissione centrale di determinare, ai fini della formazione e della tenuta dei registri delle botteghe e imprese: a) l'elenco dei mestieri per cui è ammessa l'iscrizione nei registri; b) le modalità per la tenuta dei registri e i requisiti per stabilire l'idoneità delle imprese all'insegnamento del mestiere ai fini del conseguimento dei benefici previsti nell'articolo precedente; c) le modalità necessarie per l'azione di vigilanza e di controllo sull'efficienza dell'insegnamento agli apprendisti da parte delle botteghe e imprese iscritte nei registri. Capo V Cantieri-scuola. Art. 59 Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con quello per i lavori pubblici, a seconda della materia, promuove direttamente o autorizza, in zone ove la disoccupazione sia particolarmente accentuata, l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità. Ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici ed ai loro uffici periferici, nell'àmbito delle rispettive competenze, è demandato il compito dell'approvazione dei progetti, della sorveglianza tecnica e del collaudo delle opere eseguite nei cantieri di cui al presente articolo. I detti Ministeri ed uffici periferici, a richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, forniranno altresì l'assistenza tecnica ai detti cantieri. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce le modalità organizzative dei cantieri-scuola. Art. 60 Il proprietario di terreno idoneo a lavori di rimboschimento, di bonifica o di sistemazione montana, può chiedere l'autorizzazione ad aprire cantieri-scuola al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale ha facoltà di concederla. La stessa concessione può essere accordata anche ad Amministrazioni pubbliche, Enti o Consorzi nell'àmbito delle leggi vigenti. Qualora il rimboschimento non venga effettuato dal proprietario del suolo, il terreno dopo l'esecuzione delle semine o delle piantagioni è consegnato al Corpo forestale dello Stato per gli ulteriori interventi necessari ad assicurare il buon esito dei lavori. In tale caso la cessione temporanea del terreno è disciplinata con le norme stabilite dagli articoli 76 e 78 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Alle spese occorrenti per le indennità di occupazione dei terreni compresi nei perimetri di rimboschimento, per la fornitura di semi e piantine e per gli interventi atti ad assicurare il buon esito dei lavori è provveduto con gli stanziamenti iscritti sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Analogamente per le spese occorrenti per la costruzione di opere di pubblica utilità, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e non previste nell'articolo seguente, è provveduto con gli stanziamenti iscritti sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici stesso. Art. 61 I lavoratori disoccupati possono chiedere di essere ammessi al lavoro nei cantieri-scuola in qualità di lavoratori volontari, entro il numero massimo dei posti e per la durata che, per ciascun cantiere, sono stabiliti, sentiti i proponenti degli stessi, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'iscrizione ai cantieri-scuola avviene su domanda dell'interessato, diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che, d'intesa con la Direzione dei cantieri stessi, provvede alla selezione ed all'avviamento. I lavoratori hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, a lire 300 giornaliere. Qualora non abbiano diritto a tale sussidio, percepiranno, oltre le lire 300, una indennità pari a lire 200 se celibi, a lire 300 se coniugati, nonché, per ogni tre mesi di servizio assiduo ed operoso, un ulteriore premio di lire 3000 corrisposta a giudizio insindacabile del direttore del cantiere. Le spese riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri-scuola e le indennità ai lavoratori in essi avviati sono a carico del Fondo di cui all'art. 62. Capo VI Finanziamenti. Art. 62. Il <>, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1261, proveniente dall'assorbimento del Fondo di cui al regio decreto 24 aprile 1939, n. 1059, assume la denominazione di <>. Esso costituisce un fondo speciale presso la Cassa depositi e prestiti, gestito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Fondo è alimentato: a) da contributi straordinari da stabilirsi sulle gestioni della assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; b) da un contributo annuo dello Stato fissato in lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1948-49; c) da contribuzioni ed erogazioni eventualmente effettuate da privati, enti e associazioni o da organismi o da amministrazioni di qualsiasi natura; d) da recuperi su finanziamenti ai corsi ed altre eventuali entrate. Al Fondo restano devolute le attività del Fondo nazionale per l'addestramento professionale, costituito con contratto collettivo di lavoro stipulato in data 1º marzo 1943, tra l'ex Federazione nazionale dei costruttori edili e l'ex Federazione nazionale dei lavoratori dell'edilizia. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabilite le norme per l'amministrazione e l'erogazione delle disponibilità del Fondo, di cui al primo comma del presente articolo, e per l'incasso dei contributi. Art. 63 Sul Fondo di cui all'articolo precedente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, provvede al finanziamento per la spesa relativa ai corsi ed ai cantieri-scuola di cui alla presente legge e alla corresponsione di sovvenzioni per i corsi medesimi, ai rimborsi alle botteghe artigiane e alle piccole imprese di cui all'art. 57, nonché alle spese per il funzionamento della Commissione centrale e della Segreteria di cui all'art. 3. Art. 64 Le disponibilità del fondo, di cui all'art. 62 dovranno essere annualmente impiegate, almeno per la metà, nel Mezzogiorno e nelle Isole per le finalità previste dal presente titolo. Art. 65 Sono abrogati il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1264, e il decreto legislativo 14 gennaio 1948, n. 2. TITOLO V Disposizioni generali. Art. 66 Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge, attingendo al <> le somme occorrenti per fronteggiare gli oneri previsti ai titoli III e IV e per quelli previsti al titolo II provvedendo con le entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31, concernente variazioni al bilancio dell'entrata. Art. 67 1. Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle della presente legge o con essa incompatibili. Art. 68 1. Fino al 30 aprile 1949, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e gli organi da lui dipendenti sono autorizzati a provvedere alla istituzione dei corsi previsti dal Titolo IV, anche prima che siano costituite le Commissioni di cui all'art. 25. Art. 69 La presente legge entra in vigore cinque giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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